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PDL 5836

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5836



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

FALSITTA, CROSETTO

Delega al Governo per l'adozione di interventi fiscali
in materia di concorrenza sostenibile tra imprese

Presentata l'11 maggio 2005


      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge, recante delega al Governo per l'adozione di interventi fiscali per avviare la concorrenza sostenibile tra imprese - ethic development tax program - è un articolato di norme tributarie e congegni per avviare il mercato dei prodotti e dei servizi che hanno qualità sociali, ambientali e che assicurano la tutela dei diritti di proprietà dell'intelletto. Essa ha radice in una causa e nella volontà di realizzare alcuni effetti: anzitutto, lo sviluppo socio-economico deciso dal Consiglio d'Europa negli accordi di Lisbona; in secondo luogo, difendere le imprese italiane dalle economie più aggressive e sregolate.

La causa.

      Secondo un certo modo di vedere le cose, si può dire che l'Unione europea ha avviato un circuito di interventi legislativi diretti ad incidere su un nuovo concetto di felicità. Ed attorno a questo concetto di felicità pare che organizzi il proprio sviluppo economico e sociale. È un concetto in cui al valore della ricchezza patrimoniale (certamente elemento della felicità) si associano il valore della salute, della cultura, dell'ambiente, la disponibilità del tempo libero, i valori della solidarietà. L'Europa sembra persuasa ad avviarsi nella direzione di una revisione dei termini indicativi della ricchezza delle nazioni, del loro prodotto, insomma del PIL. Gli obiettivi messi a fuoco dal Consiglio d'Europa nel marzo del 2000 in Portogallo, la cosiddetta «Strategia di Lisbona», i piani attuativi successivi (Stoccolma, Goteborg, Barcellona), le revisioni del Gruppo di Wim Kok, eccetera, assumono - centrali al futuro dell'Unione - politiche di sviluppo che conducono - finalmente - proprio qui: a riconsiderare la felicità, in particolare per le generazioni future. Vi è

 

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costante bilanciamento tra ricerca, incremento degli strumenti del profitto e misura della qualità della conoscenza, della sostenibilità dello sviluppo e della solidarietà.
      La presente proposta di legge si insinua nel fluire di idee e mezzi per ridisegnare il senso del mercato che l'Unione europea vuole realizzare: qui vi è libertà, ma anche uguaglianza dei diritti; qui vi è sforzo ad adottare tutte le misure per la crescita economica, ma anche consapevolezza della qualità di tale crescita; qui vi sono gli indizi di una società che diviene; ovvero di una nuova nozione di felicità. In ciò che proponiamo vi è uniformità ed equilibrio con gli alti e difficili obiettivi dell'Unione; vi è la coerenza che unisce la parte (l'Italia) all'intero (l'Europa).
      In particolare, sulla scorta del rilancio dell'occupazione in un mercato più inclusivo e delle politiche per uno sviluppo sostenibile - traguardi ambiti in ogni luogo del Consiglio - la proposta di legge agisce sul Governo italiano e lo induce a collaborare per l'attuazione degli obiettivi di crescita socio-economica tracciati a Lisbona e nei piani successivi: è qui, anzitutto, che la proposta di legge pone la propria causa.

Gli effetti.

      Gli effetti che vogliamo produrre o determinare sono duplici: il primo è il principale.

Il primo effetto.

      Vogliamo avviare un mercato in cui i prodotti ed i servizi diffusi rivestano caratteristiche peculiari: assicurino all'acquirente di non discendere da sfruttamento della manodopera; da ipotesi di violazione dei diritti umani; dalla frustrazione di regole a presidio della conservazione dell'ambiente; in frode ai diritti sulle proprietà dell'ingegno. Insomma, assicurino il «viatico» a quello sviluppo socio-economico evocato più sopra: quello degli accordi dell'Unione europea.
      La diffusione dei beni in rassegna, come i servizi, riflette sul mercato; crea occupazione; attenua i prezzi; espande la misura dei casi di soddisfazione dei diritti sociali; il «consumo etico» incrementa anche i valori della cultura, dell'educazione, della salute, dell'ambiente, della solidarietà, il senso di responsabilità. Ecco un esempio: i beni provenienti dall'agricoltura biologica hanno un prezzo elevato e, così, sono disponibili solo per fasce di persone relativamente poco estese.
      Ciò non è seriamente accettabile. Viceversa, la moltiplicazione della produzione di tali beni (poiché solo per questi, in ragione della proposta di legge, vi è convenienza fiscale) incide sul prezzo e ne espande la fruibilità.
      È opportuno, dunque, che, con progressione, si consumino prodotti con caratteristiche riconoscibili. Da qui, l'associazione proficua tra fisco ed impiego degli strumenti di certificazione ed etichettatura.
      Sappiamo bene che il regime di funzionamento delle «certificazioni e delle etichettature» è complesso. Sappiamo bene che non vi sono ancora parametri oggettivi in relazione ai quali stabilire gli standard di qualità e che non è possibile dare vita ad una norma tributaria che disincentiva la circolazione senza un elemento del suo presupposto (la garanzia della qualità del bene). Sappiamo, tuttavia, che è questo il percorso dello sviluppo ambìto e che è opportuno provocarne l'avvio: trovare il presupposto della norma tributaria, il codice «etico» di riferimento.
      Rinunciare, subordinati alla paura delle burocrazie sopranazionali, all'intersecazione degli interessi delle economie integrate, per la lentezza con cui «vengono le soluzioni», significa rinunciare a fare la politica che il nostro tempo ci chiede; significa perdere una sfida culturale; significa essere inadempienti verso una istanza cruciale: più uguaglianza nei diritti. È per questa ragione, profonda - che, in qualche modo, ha a che fare con il senso cristiano della vita - che nella proposta di legge il problema viene spostato

 

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dalla «garanzia» della riconoscibilità delle qualità sociali dei prodotti (mediante certificazioni, etichettatura ed equipollenti) alla dimostrazione che quelle qualità esistono nel caso concreto.
      Qui ha fondamento l'effetto principale della proposta di legge.

Il secondo effetto.

      Discende naturalmente dal primo: ne è corollario. Riguarda la concorrenza tra imprese. La «concorrenza sostenibile», ovvero, ad «armi pari».
      L'economia dell'Unione europea vive una fase difficile. Per alcuni Stati, e tra questi l'Italia, questa fase è ancora più difficile: porta con sé il ridimensionamento penoso dei fattori della produzione; riduce la circolazione del denaro ed il numero degli scambi; moltiplica, finalmente, le cause della depressione.
      Occorre reagire con decisione e ragionevolezza: con «mano ferma» e coerenza con la nostra storia; con continuità logica rispetto a quanto fino ad oggi è stato fatto. Occorre coniugare gli strumenti della soluzione della crisi con gli strumenti del divenire del programma dell'Unione europea; occorre, cioè, coniugare gli strumenti di soluzione della crisi di competitività dell'Italia con la strategia di Lisbona.
      Fermiamo le economie aggressive! Quelle sregolate! Ma non veniamo meno alla libertà di circolazione delle merci all'interno del mercato europeo: anzi, miglioriamone l'efficacia.
      La consapevolezza delle ragioni della crisi del mercato comune e, ancora di più, del mercato domestico sono la grande occasione per dare impulso al cambiamento che, con i modi delle cose ineluttabili, investirà l'Europa e l'Italia. Sono occasione - e ciò si è già detto nell'ambito del primo effetto - per realizzare gli alti obiettivi di crescita, economica, sociale, ambientale sostenibile esposti nella strategia di Lisbona.
      Ecco, in sintesi, cosa accadrebbe a seguito dell'approvazione della proposta di legge in esame: senza modificare il sistema dei dazi doganali, i beni realizzati nei territori extra Unione, privi di documentazione che ne dimostri le qualità ambientali, sociali, eccetera, sarebbero progressivamente sostituiti da altri beni per i quali sia ragionevole ritenere che quelle qualità sussistano. Le norme tributarie, quelle specificamente sanzionatorie, quelle antielusive ridurrebbero la convenienza a commercializzare i beni privi delle qualità basiche, sicché il problema nella circolazione delle «merci» si porrebbe, ragionevolmente, solo per i Paesi - ad esempio Cina ed India - con i quali non vi sono convenzioni, né è plausibile riconoscere i prodotti mediante sistemi di certificazione, etichettatura o altra documentazione che dimostri le predette qualità del prodotto o del processo di produzione.
      Non ignoriamo il fatto che le misure sull'imposizione diretta ed indiretta, prima facie, possano essere classificate tra quelle ad «effetto equivalente» ai dazi doganali; ma non ignoriamo, altresì, che ciò che rappresentiamo è proprio la strada dello sviluppo prescelto dall'Unione europea.
      Ribadiamo: questa è la via! Qui inizia il rinnovamento culturale! Qui si alimenta lo spirito del tempo!

 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti un programma di interventi fiscali in materia di concorrenza sostenibile tra imprese, denominato «ethic development tax program (EDT Program)».

Art. 2.

      1. I decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono adottati sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) con riferimento alle imposte dirette, prevedere, compatibilmente con i princìpi dell'ordinamento comunitario, la progressiva indeducibilità dalla base imponibile ai fini della determinazione del reddito d'impresa del costo dei beni, strumentali o che sono oggetto dell'impresa, realizzati al di fuori del territorio dell'Unione europea, privi di standard di compatibilità ambientale e sociale e non asseverati da un sistema di certificazione ovvero di etichettatura o comunque di documentazione che dimostri la sostenibilità ambientale, sociale e il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale. L'indeducibilità progressiva del costo del bene si applica a partire da una quota di indeducibilità non inferiore al 30 per cento del costo del bene stesso. La prova della compatibilità ambientale, sociale e del rispetto dei diritti sulla proprietà intellettuale e, dunque, la deducibilità del costo del bene dell'impresa, è posta in capo all'imprenditore che utilizza o commercializza il bene in Italia. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro ventiquattro mesi dalla

 

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data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 1, sono individuati i sistemi di certificazione o di etichettatura, previsti a livello internazionale o dall'Unione europea, validi ai fini dell'attuazione del presente articolo. Con il medesimo decreto sono altresì definiti i criteri di equipollenza tra i sistemi di certificazione applicati dall'Unione europea e quelli previsti da Paesi terzi o da organizzazioni internazionali di cui l'Unione europea o i suoi Stati membri non siano parte;

          b) con riferimento all'imposizione indiretta, subordinatamente all'approvazione da parte delle competenti istituzioni dell'Unione europea, ai sensi della direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, e successive modificazioni, prevedere la rimodulazione dell'imposta sul valore aggiunto sui prodotti di cui alla lettera a), applicando un'aliquota di imposta non inferiore al 35 per cento, al fine di aumentare l'incidenza del tributo sul prezzo finale;

          c) con riferimento al regime sanzionatorio, introduzione di una sanzione amministrativa in misura fissa pari al quintuplo dell'imposta evasa o elusa; introduzione della definizione di «elusione del tributo» assumendo che per elusione si intende il risultato di ogni interpretazione della legge che induca a dare prevalenza alla forma rispetto alla sostanza economica dei negozi giuridici e quindi a non assolvere le imposte o ad assolverle in misura ridotta;

          d) previsione di criteri di riparto del gettito generato dai tributi e dalle sanzioni di cui alla presente legge finalizzati a incrementare gli investimenti industriali per la produzione di energie rinnovabili.


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