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PDL 5791

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5791



PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati

ROSATO, CASTAGNETTI, BRESSA, MATTARELLA, DAMIANI, LETTIERI, DETOMAS, BANTI

Modifica dell'articolo 17 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di riconoscimento della cittadinanza italiana ai connazionali residenti nelle Repubbliche di Slovenia e di Croazia e agli esuli emigrati all'estero

Presentata il 18 aprile 2005


      

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Onorevoli Colleghi! - Il forte e vivo senso di appartenenza e di identità italiana che contraddistingue i nostri connazionali residenti all'estero, oltre a manifestarsi attraverso la quotidiana attività delle comunità e delle associazioni per mantenere il contatto con il nostro Paese e per favorire la loro integrazione nel territorio, emerge dalle numerose richieste rivolte al Governo e al Parlamento italiano di modificare la legislazione vigente al fine di vedersi riconosciuta la possibilità di acquisire la cittadinanza italiana. Italiani rimasti nei territori ceduti alla Jugoslavia in seguito al Trattato di pace di Parigi del 10 settembre 1947, reso esecutivo dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1430 del 1947, e al Trattato di Osimo del 10 novembre 1975, reso esecutivo dalla legge n. 73 del 1977, costretti a rinunciare alla cittadinanza italiana nel momento in cui i loro territori sono passati ad un altro Stato e quindi oggi cittadini sloveni e croati, e cittadini italiani che dopo il 1947, alcuni anche prima, come esuli hanno abbandonato quelle terre di origine e per i quali l'unica possibilità è stata quella di emigrare in continenti lontani, Australia, America del Nord, America del Sud, quasi sempre registrati dagli uffici dell'immigrazione e dell'anagrafe dei Paesi di accoglienza quali profughi jugoslavi o apolidi («displaced persons»), anche se il loro desiderio sarebbe stato quello di continuare a essere cittadini italiani. Tutti così vicini al nostro Paese con il quale continuano a mantenere relazioni e contatti per non perdere le loro radici, in maniera individuale tramite parenti e amici in Italia, o con il supporto delle associazioni
 

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delle comunità italiane sia in Slovenia e in Croazia che negli altri Paesi del mondo in cui sono stati accolti e nei quali attualmente risiedono.
      Un primo passo in questa direzione è stato compiuto con l'entrata in vigore della legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante «Nuove norme sulla cittadinanza», che all'articolo 17 aveva disposto in merito alla possibilità di riacquistare la cittadinanza italiana a chi l'aveva perduta in applicazione della legge n. 555 del 1912, ovvero «chi avendo acquistata senza concorso di volontà propria una cittadinanza straniera, dichiari di rinunziare alla cittadinanza italiana e stabilisca o abbia stabilito all'estero la propria residenza». La successiva interpretazione del Ministro dell'interno ha permesso la riacquisizione solo a favore di una parte degli italiani che l'hanno perduta in seguito alle vicende citate.
      Sono emersi tuttavia alcuni grossi limiti, per cui molti sono ancora, oltreconfine e in tutto il mondo, i connazionali in attesa di un provvedimento legislativo che conceda loro la possibilità di ritornare a essere, anche agli effetti di legge, cittadini italiani.
      In primo luogo, il citato articolo 17 della legge n. 91 del 1992 fissava ai due anni successivi alla data di entrata in vigore della medesima legge il tempo utile per la presentazione della richiesta, limitazione di per sé ingiustificata e che in particolare ha comportato l'oggettiva difficoltà di presentare formale domanda da parte dei residenti croati vista la contestuale guerra nei territori dell'ex Jugoslavia.
      In secondo luogo l'interpretazione del Ministero dell'interno è andata nella direzione di riconoscere tale facoltà solamente a chi è nato prima dell'entrata in vigore del Trattato di pace di Parigi. Nella pratica ciò ha significato l'acquisizione della cittadinanza italiana solo a chi è nato prima del 15 settembre 1947 e ai figli minorenni, con conseguenti situazioni di nuclei familiari composti da fratelli di diversa cittadinanza.
      Inoltre, la legge è stata interpretata essenzialmente a favore degli italiani attualmente residenti nei territori ceduti delle Repubbliche di Slovenia e di Croazia, lasciando nella maggior parte dei casi ancora senza risposta le aspettative di quanti hanno abbandonato con l'esodo la propria terra d'origine verso continenti lontani. Questi ultimi, in realtà, rappresentano la componente di gran lunga più numerosa di quanti da tempo legittimamente, finora invano, aspirano alla riacquisizione della propria cittadinanza originaria.
      Infatti la normativa di attuazione dell'originario articolo 17 della legge n. 92 del 1991 richiedeva una serie notevole di documentazione da allegare alla domanda, di cui gli interessati non erano in possesso perché perduta nelle drammatiche vicende dell'esodo e successivamente dell'emigrazione o che gli interessati non erano in grado di procurarsi per le difficoltà di reperimento e di rilascio da parte delle autorità locali delle località di provenienza dapprima facenti capo alla Jugoslavia e poi alle Repubbliche di Slovenia e di Croazia.
      Si ritiene che gli istriani, fiumani e dalmati emigrati in altri Paesi del mondo abbiano lo stesso diritto di vedersi riconosciuta la facoltà di riacquistare finalmente la cittadinanza italiana.
      Da qui la necessità di disporre una normativa a integrazione della legge n. 92 del 1991 che, inequivocabilmente e senza limiti di tempo e di età, riconosca parimenti sia agli italiani residenti nei territori ceduti oggi facenti parte delle Repubbliche di Slovenia e di Croazia sia agli esuli emigrati in altre parti del mondo e ai loro discendenti il diritto di ottenere la cittadinanza italiana.
      Con l'articolo 1 della proposta di legge si sostituiscono le originarie disposizioni dell'articolo 17 della legge n. 91 del 1992, adeguandole alle esigenze e agli obiettivi menzionati e fissando i requisiti necessari per ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana. Al comma 1 tali requisiti vengono individuati nell'appartenenza al gruppo nazionale italiano e nell'essere o
 

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essere stato residente nei territori ceduti, ovvero figli o diretti discendenti di chi è o è stato ivi residente, offrendo a tutti i connazionali nel mondo la possibilità di riacquistare la cittadinanza perduta.
      Il comma 2 dispone in merito alle modalità per la presentazione delle domande per la riacquisizione della cittadinanza italiana da parte degli interessati, da presentare al Ministero dell'interno. A dimostrazione dell'appartenenza alla nazionalità e alla cultura italiane, le domande devono essere integrate da ogni utile documentazione, anche con il supporto delle autorità consolari e delle organizzazioni italiane riconosciute dal Governo italiano presenti nei vari Paesi.
      L'articolo 2 della proposta di legge demanda al Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri, l'adozione del regolamento di attuazione, specificando come esso debba prevedere la possibilità di sostituire alla documentazione richiesta l'autocertificazione confermata dall'autorità consolare italiana competente.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. L'articolo 17 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è sostituito dal seguente:

      «Art. 17. - 1. Il diritto alla cittadinanza italiana è riconosciuto alle persone di lingua e di cultura italiane appartenenti al gruppo nazionale italiano i quali:

          a) risiedono o hanno risieduto nei territorio già facenti parte dello Stato italiano, ceduti alla Repubblica jugoslava in forza del Trattato di Pace firmato a Parigi il 10 febbraio 1947, reso esecutivo dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 novembre 1947, n. 1430, ovvero in forza del Trattato di Osimo del 10 novembre 1975, reso esecutivo dalla legge 14 marzo 1977, n. 73;

          b) hanno o hanno avuto un genitore o un ascendente in linea retta il quale è cittadino italiano oppure si trova o si è trovato nelle condizioni di cui alla lettera a).

      2. Le domande di cui al comma 1 devono essere presentate al Ministero dell'interno tramite i competenti uffici territoriali del Governo - prefetture o le autorità diplomatiche e consolari italiane, accompagnate dall'attestazione che gli interessati stessi sono di lingua e di cultura italiane. Le attestazioni sono rilasciate su richiesta degli interessati, previa presentazione da parte degli stessi di ogni utile documentazione disponibile, dalle stesse autorità consolari competenti o dai sodalizi degli italiani all'estero riconosciuti dal Ministro per gli italiani nel Mondo o, per la Repubblica di Slovenia e per la Repubblica di Croazia, dall'Unione Italiana».

 

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Art. 2.

      1. Il regolamento di attuazione delle disposizioni dell'articolo 17 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri, prevede, in particolare, la possibilità, in deroga alla normativa generale vigente in materia, della sostituzione della documentazione richiesta con autocertificazioni da parte dei soggetti interessati, confermate dall'autorità consolare competente.


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