|
|
CAMERA DEI DEPUTATI
|
N. 5453 |
Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge, composta da tredici articoli, intende fornire una completa disciplina al settore della danza, che colmi le lacune presenti nell'ordinamento e al contempo fornisca gli strumenti per garantire agli operatori del settore la possibilità di esercitare questa attività nella migliore condizione possibile.
1. La Repubblica riconosce la danza quale forma di espressione artistica, disciplina fisiologica e terapeutica, strumento di educazione alla salute, di comunicazione e di formazione della persona, e ne promuove la pratica diffusa, nel rispetto delle norme sulla prevenzione e sulla tutela di coloro che la svolgono.
2. Le attività di ricerca, formazione e aggiornamento connesse alla danza sono promosse sul territorio nazionale attraverso gli organi competenti.
1. Lo Stato concorre direttamente alle iniziative di aggiornamento scientifico inerenti le attività di danza e sostiene gli organismi di rilevanza nazionale aventi le seguenti caratteristiche:
a) organismi promossi o costituiti per iniziativa di enti locali e di istituzioni pubbliche e private che, disponendo di una struttura adeguata e di una sala teatrale, svolgono permanentemente attività di ricerca scientifica e di sperimentazione, nonché congressi, stage, seminari, spettacoli e iniziative similari;
b) gruppi di sperimentazione e compagnie di danza stabili e semistabili che, disponendo di una struttura artistica consistente e di una sala teatrale, operano nel circuito teatrale nazionale e internazionale;
c) gruppi di sperimentazione privati e compagnie private di danza che, pur non disponendo di una sala teatrale, sono dotati di una struttura artistica rilevante ed operano in campo nazionale;
d) organismi che realizzano congressi, seminari, corsi e stage, festival e rassegne, a carattere tecnico-scientifico di rilevanza nazionale e internazionale.
1. Le regioni, in concorso con le province e con i comuni, promuovono e sostengono:
a) gli organismi di ricerca scientifica, di sperimentazione e di produzione inerenti le attività di danza, pubblici e privati, che operano prevalentemente nell'ambito regionale;
b) gli organismi regionali di distribuzione di spettacoli di danza, anche favorendo a tale scopo l'estensione delle funzioni degli organismi che operano in conformità alla presente legge;
c) gli esercizi teatrali, pubblici e privati, che si distinguono per la continuità e il livello culturale della programmazione di spettacoli di danza in conformità alla presente legge;
d) la diffusione della conoscenza della danza quale mezzo di educazione alla salute, di prevenzione, di espressione e di formazione nelle scuole di ogni ordine e grado.
2. Le regioni assicurano altresì la vigilanza igienico-sanitaria sulle scuole di danza, pubbliche e private, nel rispettivo territorio.
1. Le scuole di danza istituiscono appositi registri recanti l'elenco degli allievi iscritti, ai fini della registrazione e dell'aggiornamento dei dati personali dei medesimi.
1. Per ogni allievo, insegnante, coreografo o ballerino professionista, è istituita una scheda sanitaria individuale, compilata secondo i criteri previsti dal regolamento di cui all'articolo 13.
2. I soggetti che svolgono attività lavorativa di danza e quelli ad essi equiparati ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, sono tenuti a sottoporsi a controlli sanitari periodici e la loro attività lavorativa è subordinata al possesso del certificato di idoneità sanitaria redatto ai sensi all'articolo 6 della presente legge. Per i medesimi soggetti la scheda sanitaria riporta, altresì, il giudizio di idoneità alle specifiche attività da esercitare.
1. La scheda sanitaria di cui all'articolo 5 è redatta a cura del medico competente, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, di seguito denominato «medico competente», sulla base delle risultanze degli accertamenti eseguiti alle scadenze stabilite dal regolamento di cui all'articolo 13 della presente legge e in ogni caso di rilevante mutamento delle condizioni di salute del soggetto. La scheda è comunque aggiornata con periodicità semestrale.
2. Per i ballerini professionisti autonomi la scheda sanitaria è redatta da un medico di fiducia del soggetto medesimo, scelto tra i medici specialisti in medicina del lavoro e discipline equipollenti.
1. L'insegnamento della danza classica e moderna, comprendente qualsiasi altro stile accademico, è riservato ai soggetti in possesso dei requisiti previsti dal regolamento di cui all'articolo 13.
2. L'insegnamento della danza è in ogni caso subordinato al possesso di un attestato di frequenza di un corso di formazione tecnico-scientifica e dei relativi corsi di aggiornamento in materia di sicurezza sul lavoro organizzati, ai sensi del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, presso istituti o enti iscritti all'anagrafe nazionale delle scuole del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e accreditati presso l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro.
1. I soggetti che non sono in possesso dei requisiti di idoneità all'insegnamento di cui all'articolo 7, che hanno compiuto il ventisettesimo anno di età, che sono in possesso del titolo di licenza media superiore e che dimostrano di avere insegnato per almeno sette anni alla data di entrata in vigore della presente legge, in via continuativa, presso una scuola privata diretta da un insegnante con titolo accademico o da un libero insegnante di chiara fama, possono ottenere la licenza di insegnamento ai minori di quattordici anni nelle scuole di danza private, previo esame di idoneità da sostenere davanti alla commissione esaminatrice di cui all'articolo 9. La licenza di insegnamento di cui al presente comma può essere rilasciata anche a coloro che, pur non avendo insegnato, hanno prestato la loro attività, in qualità di ballerino presso enti lirici, compagnie, reti televisive e altri organismi di livello internazionale.
1. La commissione esaminatrice di cui all'articolo 8 è nominata con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, emanato di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 13, che stabilisce altresì le date delle sessioni di esame.
1. L'esame di idoneità di cui all'articolo 8, aperto anche ai cittadini stranieri che intendono espletare la loro attività in Italia, è articolato in:
a) una prova pratica atta a dimostrare la preparazione didattico-metodolo
b) un colloquio da cui emerga una conoscenza specifica della danza nei suoi aspetti anatomico-funzionali, teorici e storici, nonché dell'attuazione delle norme in materia di sicurezza sul lavoro nelle attività di danza.
2. Il candidato che non ha superato la prova pratica di cui alla lettera a) del comma 1 non è ammesso al colloquio di cui alla lettera b) del medesimo comma.
1. Presso il servizio per la danza della Direzione generale per lo spettacolo dal vivo e lo sport del Ministero per i beni e le attività culturali, è istituito l'elenco nazionale professionale degli insegnanti di danza classica e moderna, nel quale sono iscritti d'ufficio i soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 7 e coloro che hanno superato l'esame di idoneità di cui all'articolo 10.
1. Chiunque esercita l'insegnamento delle danza senza essere iscritto nell'elenco nazionale di cui all'articolo 11 è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da 350 euro a 1.200 euro, ai sensi dell'articolo 348 del codice penale.
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro per i beni e le attività culturali, è adottato il regolamento di attuazione della presente legge.
|