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PDL 3508

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3508



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato TIDEI

Norme per la riforma in senso federalista
dell'organizzazione e dell'ordinamento dello sport

Presentata il 23 dicembre 2002


      

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Onorevoli Colleghi! - Lo sport e il movimento sportivo sono incredibilmente cresciuti all'interno della società italiana. C'è una complessità nuova dello sport come espressione autonoma della società civile che il vecchio assetto istituzionale non è più in grado di rappresentare e valorizzare. È necessario un serio sforzo di ripensamento e riorganizzazione dell'assetto complessivo dello sport italiano fino ad arrivare, da un lato, a delineare forme nuove di autogoverno e, dall'altro, ad una definizione più puntuale e adeguata dei compiti delle Istituzioni centrali, regionali e decentrate dello Stato.
      Occorre, insomma, una legge-quadro che delinei i nuovi princìpi, le nuove regole affinché si realizzi compiutamente anche nello sport la welfare society: la società del benessere e dello star bene richiede infatti una nuova qualità dello sport sotto l'aspetto democratico-partecipativo, sotto l'aspetto culturale-promozionale, sotto l'aspetto gestionale dei vari servizi e delle varie strutture coinvolte.
      Il nostro modello di riferimento è rappresentato da un federalismo autentico e democratico, fondato sulla collaborazione tra un forte regionalismo, una programmazione nazionale capace di perequare i diversi livelli di sviluppo sportivo, autonomie territoriali messe in grado di rispondere alle esigenze differenziate provenienti dallo sport agonistico, dallo sport amatoriale, dal mondo della scuola, dalle varie articolazioni dell'associazionismo e della società civile.
      A nostro avviso tale riforma complessiva deve essere sviluppata rispondendo a una duplice esigenza:

          1) un forte riequilibrio dei poteri di programmazione sportiva a favore delle

 

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regioni e dei comuni che già, in modo ordinario, si fanno carico di una grande quantità di impegni per quanto riguarda strutture, forme di cooperazione con l'associazionismo sportivo e con le istituzioni scolastiche, interventi sociali per anziani, diversamente abili, cittadini con particolari problematiche di carattere sanitario. Ecco perché questa proposta di legge avanza alcune idee innovative, quali l'istituzione di un fondo finanziario per la promozione sportiva, con un 30 per cento di risorse destinato ai grandi programmi nazionali e ad interventi di perequazione tra le diverse zone del Paese e un 70 per cento di risorse di totale e autonoma competenza delle regioni;

          2) una forte differenziazione tra l'universo dello sport agonistico, che deve continuare ad avere il proprio fulcro nel Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), e l'universo dello sport amatoriale, che deve ormai definitivamente uscire da un ruolo di subordinazione gerarchica e organizzativa che finora gli ha impedito di esprimere le sue enormi potenzialità. Ecco perché in questa proposta di legge si propone un nuovo modello di rappresentanza nazionale di questi due universi, di tipo bipolare: il CONI deve sempre più essere il polo di riferimento dello sport ad alto livello, ma, accanto, deve svilupparsi e crescere un secondo polo, autonomo e indipendente, che rappresenti la galassia dell'associazionismo amatoriale. Se vogliamo che lo sport sia sempre più un diritto di tutti i cittadini, se nostra finalità deve essere concretamente l'obiettivo dello sport per tutti, allora è tempo di risolvere l'«anomalia» italiana che per troppi anni ha vissuto sulla «singolarità» di un CONI onnipotente e onnicomprensivo. Questo nell'interesse anche delle nuove sfide che il CONI è chiamato a vincere sul piano europeo e internazionale.
      Questa proposta di legge propone dunque l'istituzione di due poli di riferimento: un CONI rinnovato e accanto, con pari dignità, un Comitato per la promozione sportiva che può attingere dall'apposito fondo da istituire presso il Ministero per i beni e le attività culturali, cui già si è accennato. È evidente che l'universo dello sport agonistico e ad alto livello e l'universo dello sport amatoriale devono rimanere interdipendenti, senza più alcuna subordinazione gerarchica dell'uno all'altro. È altresì evidente che il CONI e le sue strutture devono partecipare al progetto più complessivo delle attività di promozione sportiva, il cui fulcro però diventa questa nuova istituzione che è il Comitato per la promozione sportiva.
      Motori progettuali di questo Comitato sono l'assemblea federativa nazionale e le assemblee federative regionali, che hanno il compito di discutere e decidere la destinazione della quota del fondo per la promozione sportiva loro assegnata, di interloquire con il Parlamento e con il Governo per richiedere leggi specifiche e interventi programmati a favore dello sport in tutti settori della vita sociale italiana.
      Questo mutamento di poteri e di competenze, sempre più a favore delle regioni e sempre più in presa diretta con le associazioni territoriali più decentrate, richiederà tempo e correzioni in corso d'opera.
      Ci pare comunque non più rinviabile il superamento del vecchio modello e l'avvio della riforma in senso federalista dell'organizzazione e dell'ordinamento complessivo dello sport italiano.

 

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PROPOSTA DI LEGGE

Capo I
PRINCÌPI GENERALI

Art. 1.

      1. La Repubblica riconosce l'educazione fisica e lo sport quali mezzi essenziali per lo sviluppo globale della persona e per il mantenimento e il miglioramento della salute dei cittadini.
      2. Lo Stato, le regioni, le province, i comuni e gli altri enti locali, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze:

          a) promuovono e sostengono la diffusione delle attività sportive e fisico-motorie;

          b) tutelano il diritto allo sport per tutti, garantendo al cittadino la possibilità di sviluppare le proprie attitudini fisiche, intellettuali e morali attraverso la pratica fisico-sportiva;

          c) favoriscono l'accesso dei portatori di handicap alle attività sportive e fisico-motorie;

          d) concorrono alla definizione degli indirizzi della programmazione in materia sportiva, con particolare riferimento alla progettazione e alla costruzione di impianti nonché alla realizzazione dei servizi ausiliari e delle infrastrutture necessari per il conseguimento dei fini di cui al presente articolo;

          e) favoriscono, tutelano e sostengono l'associazionismo sportivo, il volontariato e la pratica sportiva agonistica, nel rispetto dello spirito olimpico e con particolare riguardo alla funzione educativa dello sport.

 

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Art. 2.

      1. Lo sport è autonoma espressione della società civile. In tutte le sue componenti associative, esso si conforma ai princìpi dell'autogoverno, dell'autogestione e dell'autonomia organizzativa, finanziaria, regolamentare, disciplinare e tecnica delle sue strutture e delle sue attività.    

Capo II
FONDO NAZIONALE
PER LA PROMOZIONE SPORTIVA E
COMMISSIONE NAZIONALE
DELLO SPORT

Art. 3.

      1. È istituito presso il Ministero per i beni e le attività culturali il Fondo nazionale per la promozione sportiva, alimentato da una percentuale fissa dei proventi del concorso pronostici Totocalcio e da una percentuale degli introiti derivanti dalle lotterie nazionali sportive.
      2. Il Fondo di cui al comma 1 è utilizzato per programmi di promozione sportiva e per il sostegno alla gestione pubblica o pubblico-privata degli impianti sportivi pubblici.
      3. L'utilizzo e la destinazione di una quota pari al 30 per cento del Fondo di cui al comma 1 sono stabiliti a livello nazionale dall'assemblea federativa per la promozione sportiva, di cui all'articolo 8; la rimanente quota, pari al 70 per cento, è ripartita fra le regioni.

Art. 4.

      1. È istituita presso il Ministero per i beni e le attività culturali la Commissione nazionale dello sport. Sono organi fondamentali della Commissione, tra loro indipendenti:

          a) il Comitato per la promozione sportiva;

          b) il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI).

 

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Art. 5.

      1. La Commissione nazionale dello sport è composta da un sottosegretario del Ministero per i beni e le attività culturali con delega allo sport, che la presiede, dal presidente e dal segretario generale del Comitato per la promozione sportiva, dal presidente e dal segretario generale del CONI, nonché da un direttore generale allo scopo designato, su indicazione del sottosegretario e con votazione a scrutinio segreto degli altri membri della Commissione nazionale dello sport.

Art. 6.

      1. La Commissione nazionale dello sport ha compiti di coordinamento e di controllo della programmazione e dell'attività sportiva nazionale; a tale fine essa assume le indicazioni ed i progetti elaborati dal Comitato per la promozione sportiva e dal CONI in materia di programmazione sportiva, edilizia e medico-sportiva, ne coordina l'attività, vigila sulla corretta attuazione dei programmi.
      2. La Commissione nazionale dello sport, annualmente, nell'esercizio dei suoi compiti come definiti al comma 1:

          a) predispone il piano annuale e pluriennale delle disponibilità finanziarie per il settore della promozione sportiva e per il settore olimpico;

          b) esamina e ratifica i programmi sportivi agonistici proposti dal CONI;

          c) esamina e ratifica i programmi sportivi promozionali elaborati dal Comitato per la promozione sportiva, che provvede alla loro esecuzione anche avvalendosi delle strutture e del personale del CONI;

          d) programma, d'intesa con il Ministero della difesa, l'attività sportiva dei gruppi militari;

          e) promuove, d'intesa con il Ministero della salute, con il CONI e con il Comitato per la promozione sportiva, anche avvalendosi

 

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delle strutture dell'Istituto di scienza dello sport del CONI ed in collaborazione con l'Istituto superiore di sanità, gli opportuni interventi di prevenzione, tutela e controllo sanitario in favore dei praticanti l'attività fisico-sportiva a tutti i livelli, nonché le opportune iniziative di controllo e di repressione della pratica del doping;

          f) esamina e ratifica i programmi di edilizia sportiva presentati dal Comitato per la promozione sportiva, tenendo comunque conto delle esigenze connesse alle attività agonistiche indicate dal CONI;

          g) predispone, d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sulla base delle indicazioni del Comitato per la promozione sportiva e del CONI ed anche avvalendosi della collaborazione di esperti particolarmente qualificati nel settore delle scienze motorie, apposite proposte relative alla pratica sportiva scolastica ed universitaria, differenziate per i vari gradi dell'istruzione, da trasmettere agli istituti scolastici di ogni ordine e grado che possono avvalersene nell'esercizio delle proprie facoltà autonome di programmazione;

          h) ratifica i bilanci di previsione ed i conti consuntivi del Comitato per la promozione sportiva e del CONI;

          i) verifica lo stato di realizzazione dei programmi in materia di edilizia sportiva.

Capo III
COMITATO PER LA
PROMOZIONE SPORTIVA

Art. 7.

      1. Sono organi del Comitato per la promozione sportiva:

          a) il presidente;

          b) la giunta;

          c) il segretario generale;

          d) l'assemblea federativa nazionale.

 

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Art. 8.

      1. L'assemblea federativa nazionale è il massimo organo decisionale del Comitato per la promozione sportiva. Essa è formata dagli assessori competenti in materia di sport delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, dai presidenti degli enti di propaganda sportiva riconosciuti dalla Commissione nazionale dello sport e dai delegati regionali del CONI. L'assemblea elegge a scrutinio segreto il proprio segretario, che assume altresì la carica di segretario generale del Comitato, nonché il presidente e la giunta del Comitato stesso.
      2. La giunta è eletta ogni quattro anni e ha il compito di sovrintendere all'esecuzione del programmi approvati dalla Commissione nazionale dello sport e di predisporre i bilanci preventivi ed i conti consuntivi del Comitato per la promozione sportiva, da presentare all'assemblea federativa nazionale che li sottopone all'approvazione della Commissione.
      3. L'assemblea federativa nazionale esamina e definisce il quadro delle risorse disponibili, i criteri di riparto tra le regioni della quota del 70 per cento del Fondo nazionale di cui all'articolo 3, nonché le priorità della programmazione nazionale ai fini della ripartizione e dell'utilizzo della quota del 30 per cento del Fondo medesimo.
      4. L'assemblea federativa nazionale si riunisce almeno due volte all'anno per esaminare, confermare o modificare il piano annuale delle risorse finanziarie disponibili nonché per predisporre i programmi di competenza del Comitato per la promozione sportiva da presentare alla Commissione nazionale dello sport per la loro approvazione. I suddetti programmi sono predisposti previa consultazione delle assemblee federative regionali, di cui all'articolo 9, con riferimento alle particolari esigenze regionali nei settori dell'edilizia, dell'istruzione e della sanità applicate allo sport nonché in materia di gestione degli impianti, anche al fine dell'accesso alle risorse del Fondo nazionale di cui all'articolo 3.

 

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Art. 9.

      1. In ogni regione è istituita un'assemblea federativa regionale che adotta il proprio statuto, da sottoporre all'approvazione del consiglio regionale, e gestisce autonomamente la quota che le è assegnata dall'assemblea federativa nazionale, ai sensi dell'articolo 8, a valere sul 70 per cento delle risorse del Fondo nazionale di cui all'articolo 3.
      2. Le assemblee federative regionali sono presiedute dall'assessore regionale competente in materia di sport; i rispettivi statuti definiscono la loro composizione e devono comunque prevedere che ne facciano parte:

          a) il delegato regionale del CONI;

          b) gli assessori provinciali competenti in materia di sport;

          c) i presidenti dei comitati provinciali degli enti di propaganda sportiva affiliati al CONI.

      3. L'assemblea federativa regionale elabora il progetto contenente le indicazioni da trasmettere all'assemblea federativa nazionale, ai sensi dell'articolo 8, tenuto conto delle istanze espresse dalle assemblee federative provinciali istituite in ogni provincia. Le assemblee federative provinciali adottano un proprio statuto, da sottoporre all'approvazione del consiglio provinciale, che ne definisce la composizione nonché le modalità di partecipazione delle società sportive, dei comitati provinciali degli enti di propaganda sportiva e degli assessori comunali competenti in materia di sport.

Capo IV
COMITATO OLIMPICO NAZIONALE
ITALIANO

Art. 10.

      1. Il CONI è l'organo della Commissione nazionale dello sport preposto alla

 

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organizzazione, alla gestione ed al potenziamento dell'attività sportiva di alto livello, al reclutamento dei quadri tecnici nonché ad ogni altro compito ad esso attribuito dalla presente legge.

Art. 11.

      1. Sono organi del CONI:

          a) il Consiglio nazionale;

          b) la giunta;

          c) il presidente;

          d) il segretario generale.

Art. 12.

      1. Il Consiglio nazionale è composto dal presidente del CONI, dai presidenti delle federazioni sportive nazionali, dai membri italiani del Comitato internazionale olimpico (CIO) e da un rappresentante designato congiuntamente dagli enti di propaganda sportiva. Segretario del Consiglio nazionale è il segretario generale del CONI.

Art. 13.

      1. Il Consiglio nazionale dura in carica quattro anni, elegge il presidente del CONI ed i membri della giunta e nomina il segretario generale.
      2. Il Consiglio nazionale:

          a) stabilisce gli indirizzi generali dell'attività del CONI, predisponendo i relativi programmi da sottoporre all'approvazione della Commissione nazionale dello sport in relazione alle attività competitive, alla ricerca medico-sportiva, alla preparazione tecnica, alla diffusione dell'idea olimpica e garantisce altresì la conformità dei suddetti programmi alle direttive del CIO;

          b) delibera i bilanci preventivi, le relative variazioni ed i conti consuntivi, da sottoporre alla Commissione nazionale dello sport per l'approvazione;

 

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          c) stabilisce i criteri per la distinzione dell'attività sportiva professionistica da quella dilettantistica;

          d) delibera l'istituzione di nuove federazioni sportive, da sottoporre all'approvazione della Commissione nazionale dello sport;

          e) propone misure relative all'effettuazione dei controlli antidoping.

Art. 14.

      1. La giunta:

          a) garantisce il rispetto e l'esecuzione dei programmi approvati dalla Commissione nazionale dello sport ai sensi dell'articolo 6;

          b) nomina due vicepresidenti del CONI;

          c) provvede alla gestione amministrativa del CONI sulla base delle indicazioni del Consiglio nazionale;

          d) predispone il progetto di bilancio di previsione ed il conto consuntivo e li sottopone al Consiglio nazionale, che li trasmette alla Commissione nazionale dello sport per l'approvazione;

          e) esercita il controllo sulle federazioni sportive nazionali nel rispetto della loro autonomia;

          f) propone l'istituzione di nuove federazioni sportive al Consiglio nazionale, che sottopone tali proposte all'approvazione della Commissione nazionale dello sport;

          g) esamina gli statuti delle federazioni sportive e li propone al Consiglio nazionale, che li sottopone all'approvazione della Commissione nazionale dello sport;

          h) sottopone alla Commissione nazionale dello sport la necessità di disporre ispezioni sulla gestione amministrativa delle federazioni sportive;

 

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          i) adotta le deliberazioni di urgenza in sostituzione del Consiglio nazionale e le sottopone alla sua ratifica nella prima riunione.

Art. 15.

      1. È istituito il collegio dei revisori dei conti della Commissione nazionale dello sport, costituito da tre membri nominati dal Ministro dell'economia e delle finanze, che durano in carica quattro anni. Esso effettua i controlli sulla gestione contabile della Commissione nazionale dello sport, del Comitato per la promozione sportiva e del CONI; i suoi membri possono assistere a qualunque riunione dei predetti organi.

Art. 16.

      1. Le federazioni sportive sono associazioni di diritto privato. Esse sono organi del CONI, preposte alla realizzazione degli obiettivi dell'ente nell'ambito delle singole discipline sportive e sono affiliate al CONI secondo le norme elaborate dal Consiglio nazionale e ratificate dalla Commissione nazionale dello sport.
      2. Le federazioni sportive si dotano di propri statuti, in conformità ai princìpi generali fissati dal Consiglio nazionale; possono altresì dotarsi di autonome norme regolamentari per quanto concerne il proprio funzionamento e per l'esercizio dell'attività delle società sportive ad esse affiliate.
      3. Il Comitato per la promozione sportiva, per l'attuazione dei propri programmi, può avvalersi delle strutture delle federazioni sportive.
      4. Per ciascuna disciplina sportiva può esistere una sola federazione nazionale.

Art. 17.

      1. Sono organi delle federazioni sportive:

          a) l'assemblea;

 

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          b) il presidente;

          c) la giunta.

Art. 18.

      1. L'assemblea della federazione sportiva è composta da tutte le società ad essa affiliate, secondo criteri di rappresentatività definiti nello statuto della federazione stessa.

Art. 19.

      1. Le società sportive sono associazioni privatistiche senza scopo di lucro.
      2. Il riconoscimento delle società sportive che praticano attività competitiva è affidato alle rispettive federazioni di appartenenza. Il riconoscimento delle società sportive che praticano solo attività promozionale è affidato alla giunta del Comitato per la promozione sportiva. Il passaggio da una situazione all'altra è definito d'intesa fra la giunta del Comitato per la promozione sportiva e la federazione sportiva competente.

Art. 20.

      1. Non si considera attività competitiva l'attività agonistica organizzata nelle scuole nonché l'attività sportiva amatoriale. Per l'attuazione delle predette attività, il CONI e le singole federazioni sportive sono comunque tenuti a rendere disponibili le proprie strutture.

Art. 21.

      1. Per quanto non diversamente disposto dalla presente legge, restano valide per l'ordinamento e per l'attività del CONI le disposizioni di cui al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive modificazioni.


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