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PDL 3202

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3202



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato LUMIA

Adeguamento dei compensi spettanti ai periti, consulenti e traduttori per le operazioni eseguite su disposizione dell'autorità giudiziaria in materia civile e penale

Presentata il 30 settembre 2002


      

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Onorevoli Colleghi! - Le tabelle per il computo degli onorari a percentuale, di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1988, n. 352, e successive modificazioni, da applicare per le perizie estimative, non essendo formulate in modo netto, sono da sempre soggette alla libera interpretazione dell'autorità giudiziaria, contrariamente a quanto avviene per le parcelle liquidate dagli ordini professionali, che, invece, sono formulate per non lasciare spazio ad interpretazioni soggettive.
      Tale circostanza ha avuto e ha come conseguenza che l'onorario spettante al consulente e al perito per lo stesso tipo di incarico viene liquidato a discrezione del magistrato.
      Infatti, spesso capita che, per lo stesso tipo di perizia estimativa, l'onorario viene liquidato a volte applicando la percentuale minima, a volte applicando la percentuale massima ed altre ancora applicando la media delle citate percentuali ed addirittura, in alcuni casi, applicando la percentuale minima ridotta della metà.
      Inoltre, l'onorario relativo ai rilievi planimetrici, di cui all'articolo 12 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 352 del 1988, e successive modificazioni, non sempre viene liquidato e ciò per il semplice motivo che alcuni magistrati ritengono che lo stesso non vada liquidato unitamente all'onorario a percentuale, rendendo di fatto tale articolo inutilizzato, anche se nel caso di perizie estimative il perito espleta sempre tale attività.
      Da quanto sopra esposto appare evidente che le percentuali minime e massime stabilite dal decreto del Presidente
 

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della Repubblica n. 352 del 1988, così come formulate, si prestano a diverse interpretazioni e, per tale motivo, molto spesso costituiscono fonte di grave danno per il perito e il consulente tecnico e determinano disparità di trattamento tra i professionisti.
      Da tali considerazioni scaturisce, quindi, la necessità di effettuare alcune modifiche al predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 352 del 1988, al fine di stabilire in modo chiaro ed inequivocabile quali sono i casi in cui va applicata la percentuale massima e quelli in cui va applicata la percentuale minima per le perizie estimative ed evitare così che l'applicazione delle prime e delle seconde sia lasciata al libero arbitrio. Mi sembra più giusto che venga assegnato al magistrato il solo compito della verifica della corretta applicazione delle percentuali stabilite per legge, al fine di evitare che continuino a verificarsi casi come quelli citati.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Per la determinazione degli onorari a percentuale dei periti, dei consulenti e dei traduttori si ha riguardo al valore del bene o di altra utilità oggetto dell'accertamento determinato sulla base di elementi obiettivi risultanti dagli atti del processo e, per la consulenza tecnica, al valore della controversia; se non è possibile applicare tali criteri, gli onorari sono commisurati al tempo ritenuto necessario allo svolgimento dell'incarico e sono determinati in base alle vacazioni.

Art. 2.

      1. Per la perizia o la consulenza tecnica in materia amministrativa, contabile e fiscale, spetta al perito o al consulente tecnico un onorario a percentuale calcolato sulla base dei seguenti scaglioni:

          a) per verifica sommaria:

              1) fino a 5.164,57 euro il 4,6896 per cento;

              2) da 5.164,58 a 10.329,14 euro il 3,7850 per cento;

              3) da 10.329,15 a 25.822,84 euro il 2,8106 per cento;

              4) da 25.822,85 a 51.645,69 euro il 2,3527 per cento;

              5) da 51.645,70 a 103.291,38 euro l'1,8790 per cento;

              6) da 103.291,39 a 258.228,45 euro lo 0,9316 per cento;

              7) da 258.228,46 a 516.456,90 euro lo 0,4737 per cento;

          b) per verifica particolareggiata:

              1) fino a 5.164,57 euro il 9,3951 per cento;

 

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              2) da 5.164,58 a 10.329,14 euro il 7,5160 per cento;

              3) da 10.329,15 a 25.822,84 euro il 5,6370 per cento;

              4) da 25.822,85 a 51.645,69 euro il 4,6896 per cento;

              5) da 51.645,70 a 103.291,38 euro il 3,7580 per cento;

              6) da 103.291,39 a 258.228,45 euro il 1,8790 per cento;

              7) da 258.228,46 a 516.456,90 lo 0,9474 per cento.

      2. Per le attività di cui al comma 1 è in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a 250 euro.
      3. Le percentuali di cui alla lettera b) del comma 1 si applicano esclusivamente nel caso di specifico mandato a procedere a verifica sommaria.

Art. 3.

      1. Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di valutazione di aziende, enti patrimoniali, situazioni aziendali, patrimoni, avviamento, diritti a titolo di risarcimento di danni, diritti aziendali e industriali, nonché relativi a beni mobili in genere, spetta al perito o al consulente tecnico un onorario determinato ai sensi dell'articolo 2 e ridotto della metà. È in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a 250 euro.

Art. 4.

      1. Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di bilancio e relativo conto dei profitti e delle perdite spetta al perito o al consulente tecnico un onorario a percentuale calcolato sulla base dei seguenti scaglioni:

          a) sul totale delle attività:

              1) fino a 51.645,69 euro lo 0,7579 per cento;

 

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              2) da 51.645,70 a 103.291,38 euro lo 0,2811 per cento;

              3) da 103.291,39 a 258.228,45 euro lo 0,1879 per cento;

              4) da 258.228,46 a 516.456,90 euro lo 0,0947 per cento;

              5) da 516.456,91 a 1.032.913,80 euro lo 0,0471 per cento;

              6) da 1.032.913,81 fino e non oltre 2.582.284,50 euro lo 0,0188 per cento;

          b) sul totale dei ricavi lordi:

              1) fino a 258.228,45 euro lo 0,1879 per cento;

              2) da 258.228,46 a 516.456,90 euro lo 0,0947 per cento;

              3) da 516.456,91 a 1.032.913,80 euro lo 0,0376 per cento;

              4) da 1.032.913,81 fino e non oltre 5.164.568,00 euro lo 0,188 per cento.

      2. Gli onorari stabiliti ai sensi del comma 1 sono ridotti alla metà se la formazione del bilancio riguarda società, enti o imprese che non svolgono alcuna attività commerciale od industriale o la cui attività è limitata alla pura e semplice amministrazione di beni immobili o al solo godimento di redditi patrimoniali. Il presente comma non si applica agli enti pubblici.
      3. Per le attività di cui al comma 1 è in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a 250 euro.

Art. 5.

      1. Salvo quanto previsto dall'articolo 4, per la perizia o la consulenza tecnica in materia di inventari, rendiconti e situazioni contabili spetta al perito o al consulente un onorario da 250 a 970,42 euro.

Art. 6.

      1. Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di avarie comuni spetta al

 

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perito o al consulente tecnico un onorario a percentuale calcolato sulla base dei seguenti scaglioni sull'ammontare complessivo della somma ammessa:

          a) fino a 3.098,74 euro il 9,3951 per cento;

          b) da 3.098,75 a 5.164,57 euro il 7,5160 per cento;

          c) da 5.166,58 a 10.329,14 euro il 6,5686 per cento;

          d) da 10.329,15 a 25.822,84 euro il 5,6370 per cento;

          e) da 25.822,85 a 51.645,69 euro il 3,7580 per cento;

          f) da 51.645,70 a 103.291,38 euro l'1,4085 per cento;

          g) da 103.291,39 a 258.228,45 euro l'1,4085 per cento;

          h) da 258.228,46 fino e non oltre 516.456,90 euro lo 0,4705 per cento.

      2. Per le attività di cui al comma 1 è in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a 250 euro.
      3. Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di avarie particolari spetta al perito o al consulente tecnico un onorario a percentuale calcolato sulla base dei seguenti scaglioni sull'ammontare complessivo della somma liquidata:

          a) fino a 3.098,74 euro il 6,5686 per cento;

          b) da 3.098,75 a 5.164,57 euro il 5,6370 per cento;

          c) da 5.164,58 a 15.493,71 euro il 2,8106 per cento;

          d) da 15.493,72 a 30.987,41 euro l'1,4085 per cento;

          e) da 30.987,42 a 51.645,69 euro lo 0,9474 per cento;

          f) da 51.465,70 e fino e non oltre 103.291,38 euro lo 0,4705 per cento.

 

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      4. Per le attività di cui al comma 3 è in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a 250 euro.

Art. 7.

      1. Per la perizia o la consulenza tecnica espletata con metodo attuariale in materia di ricostruzione di posizioni retributive o previsionali, prestiti, nude proprietà e usufrutti, ammortamenti finanziari, adeguamento al costo della vita e rivalutazione monetaria, spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da 250,00 a 484,95 euro.
      2. Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di verifica di basi tecniche di gestioni previsionali e assistenziali, riserve matematiche individuali e valori di riscatto di anzianità pregressa ai fini del trattamento di previdenza e di quiescenza, spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da 250 a 582,05 euro.

Art. 8.

      1. Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di accertamento di stato di equilibrio tecnico-finanziario di gestioni previdenziali e assistenziali, spetta al perito o al consulente tecnico un onorario a percentuale calcolato sulla base dei seguenti scaglioni sull'ammontare delle entrate, effettive o presunte, dell'anno a cui si riferisce la valutazione:

          a) fino a 103.291,38 euro l'1,3106 per cento;

          b) da 103.291,39 a 258.228,45 euro lo 0,7579 per cento;

          c) da 258.228,46 a 516.456,90 lo 0,5684 per cento;

          d) da 516.456,91 a 5.164.568,99 euro lo 0,0758 per cento;

          e) da 5.164.569 fino e non oltre 25.822.844,95 euro lo 0,0188 per cento.

 

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      2. Per le attività di cui al comma 1 è in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a 250 euro.

      3. Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di analisi tecniche sui bilanci consuntivi o preventivi di enti previdenziali, assicurativi o finanziari, spetta al perito o al consulente tecnico un onorario a percentuale calcolato sulla base dei seguenti scaglioni:

          a) fino a 103.291,38 euro lo 0,6569 per cento;

          b) da 103.291,39 a 258.228,45 euro lo 0,2811 per cento;

          c) da 258.228,46 a 516.456,90 euro lo 0,09476 per cento;

          d) da 516.456,91 a 5.164.568,99 euro lo 0,0281 per cento;

          e) da 5.164.569 a 51.645.689,91 euro lo 0,047 per cento.

      4. Qualora l'analisi di cui al comma 3 riguardi più di un bilancio, il compenso complessivo è costituito dalla somma dell'onorario relativo al bilancio più recente e da quello spettante per ciascun bilancio ridotto alla metà.
      5. Per le attività di cui ai commi 3 e 4 è in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a 250 euro.

Art. 9.

      1. Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di opere di pittura, scultura e simili spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da 96,56 a 484,95 euro per il primo reperto.
      2. Quando l'indagine di cui al comma 1 ha ad oggetto più reperti, l'onorario spettante per ogni reperto successivo al primo è ridotto di un terzo.

Art. 10.

      1. Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di accertamento di retribuzioni

 

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o di contributi previdenziali, assicurativi, assistenziali e fiscali nonché di ogni altra questione in materia di rapporto di lavoro, spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da 250 a 582,02 euro.

Art. 11.

      1. Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di costruzioni edilizie, impianti industriali, impianti di servizi generali, impianti elettrici, macchine isolate e loro parti, ferrovie, strade e canali, opere idrauliche, acquedotti e fognature, ponti, manufatti isolati e strutture speciali, progetti di bonifica agraria e simili, spetta al perito o al consulente tecnico un onorario a percentuale calcolato sulla base dei seguenti scaglioni:

          a) per stima particolareggiata:

              1) fino a 5.164,57 euro il 13,1531 per cento;

              2) da 5.164,58 a 10.329,14 euro il 9,3951 per cento;

              3) da 10.329,15 a 25.822,84 euro il 7,5160 per cento;

              4) da 25.822,85 a 51.645,69 euro il 5,6370 per cento;

              5) da 51.645,70 a 103.291,38 euro il 3,7580 per cento;

              6) da 103.291,39 a 258.228,45 euro l'1,870 per cento;

              7) da 258.228,46 e fino e non oltre 516.456,00 euro lo 0,4705 per cento;

          b) per stima sommaria:

              1) fino a 5.164,55 euro il 6,5686 per cento;

              2) da 5.164,58 a 10.329,14 euro il 4,6896 per cento;

              3) da 10.329,15 a 25.822,84 euro il 3,7580 per cento;

              4) da 25.822,85 a 51.645,69 euro il 2,8106 per cento;

 

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              5) da 51.645,70 a 103.291,38 euro l'1,8790 per cento;

              6) da 103.291,39 a 258.228,45 euro lo 0,9316 per cento;

              7) da 258.228,46 e fino e non oltre 516.456,00 lo 0,2353 per cento.

      2. Per le attività di cui al comma 1 è in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a 250 euro.
      3. Le percentuali di cui alla lettera b) del comma 1 si applicano eslcusivamente nel caso di mandato a procedere a stima sommaria.

Art. 12.

      1. Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di verifica di rispondenza tecnica alle prescrizioni di progetto e di contratto, capitolati e norme, di collaudo di lavori e forniture, di misura e contabilità di lavori, di aggiornamento e revisione prezzi, spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da un minimo di 250 euro ad un massimo di 970,42 euro.
      2. Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di rilievi topografici, planimetrici o altimetrici, compresi le triangolazioni e poligonazioni, la misura dei fondi rustici, i rilevi di strade, canali, fabbricati, centri abitati e aree fabbricabili, spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da un minimo di 250 euro ad un massimo di 970,42 euro per il rilievo di ogni singolo manufatto.
      3. Quanto previsto dal presente articolo, per i rilievi ivi indicati si applica anche in presenza di consulenze aventi oggetto diverso dalla stima e anche in aggiunta agli onorari da calcolare a vacazione.

Art. 13.

      1. Per la perizia o la consulenza tecnica per la stima particolareggiata di immobili spetta al perito o al consulente tecnico un

 

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onorario a percentuale calcolato sulla base dei seguenti scaglioni sull'importo stimato:

          a) fino a 5.164,57 euro il 2,0685 per cento;

          b) da 5.164,58 a 10.329,14 euro l'1,8790 per cento;

          c) da 10.329,15 a 25.822,84 euro l'1,6895 per cento;

          d) da 25.822,85 a 51.645,69 euro l'1,1211 per cento;

          e) da 51.645,70 a 103.291,38 euro lo 0,7579 per cento;

          f) da 103.291,39 a 258.228,45 euro lo 0,5684 per cento;

          g) da 258.228,46 a 516.456,90 euro lo 0,0947 per cento.

      2. Nel caso il compenso a percentuale per l'attività di cui al comma 1 risulti inferiore o uguale a 250 euro, tale somma va raddoppiata. I rilievi grafici degli immobili oggetto di stima vanno computati a parte ai sensi dell'articolo 12 delle tabelle allegate al decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1988, n. 352, e successive modificazioni.
      3. Per la perizia o la consulenza tecnica per la stima sommaria in materia di estimo, spetta al perito o al consulente tecnico un onorario a percentuale calcolato sulla base dei seguenti scaglioni sull'importo stimato:

          a) fino a 5.164,57 euro l'1,0264 per cento;

          b) da 5.164,58 a 10.329,14 euro lo 0,9316 per cento;

          c) da 10.329,15 a 25.822,84 euro lo 0,8369 per cento;

          d) da 25.822,85 a 51.645,69 euro lo 0,5684 per cento;

          e) da 51.645,70 a 103.291,38 euro lo 0,3790 per cento;

          f) da 103.291,39 a 258.228,45 euro lo 0,2842 per cento;

 

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          g) da 258.228,46 a 516.456,90 euro lo 0,0474 per cento.

      4. Nel caso di semplice giudizio di stima l'onorario calcolato ai sensi del comma 3 va ridotto della metà e comunque al perito o al consulente tecnico spetta un compenso non inferiore a 250,00 euro, ad esclusione del compenso per i rilievi grafici che vanno computati a parte ai sensi dell'articolo 12 delle tabelle allegate al decreto del Presidente della Republica 27 luglio 1988, n. 352, e successive modificazioni.
      5. Le percentuali minime di cui al comma 3 vanno applicate esclusivamente nel caso in cui il magistrato dia specifico mandato al perito o al consulente tecnico di procedere a stima sommaria o semplice giudizio di stima.

Art. 14.

      1. Per la perizia o la consulenza tecnica in materie di cave e miniere, minerali, sostanze solide, liquide e gassose, spetta al perito o al consulente tecnico un onorario a percentuale calcolato sulla base dei seguenti scaglioni sull'importo stimato:

          a) per stima particolareggiata:

              1) fino a 5.164,57 euro il 2,8106 per cento;

              2) da 5.164,58 a 10.319,14 euro l'1,8790 per cento;

              3) da 10.329,15 a 25.822,84 euro lo 0,9474 per cento;

              4) da 25.822,85 a 51.645,69 euro lo 0,5684 per cento;

              5) da 51.645,70 a 103.291,38 euro lo 0,3758 per cento;

              6) da 103.291,39 a 258.228,45 euro lo 0,1879 per cento;

              7) da 258.228,46 fino e non oltre 516.456,90 euro lo 0,0947 per cento;

 

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          b) per stima sommaria:

              1) fino a 5.164,57 euro l'1,4053 per cento;

              2) da 5.164,58 a 10.329,14 euro lo 0,9316 per cento;

              3) da 10.329,15 a 25.822,84 euro lo 0,4737 per cento;

              4) da 25.822,85 a 51.645,69 euro lo 0,2842 per cento;

              5) da 51.645,70 a 103.291,38 euro lo 0,1879 per cento;

              6) da 103.291,39 a 258.228,45 euro lo 0,0932 per cento;

              7) da 258.228,46 euro fino e non oltre 516.456,90 euro lo 0,0474 per cento.

      2. Le percentuali minime di cui alla lettera b) del comma 1 si applicano esclusivamente in presenza di specifico mandato a procedere a stima sommaria.
      3. In caso di semplice giudizio di stima l'onorario determinato ai sensi del comma 1 è ridotto della metà.
      4. Per le attività di cui ai commi 1 e 3 è in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a 250 euro.

Art. 15.

      1. Per la perizia o la consulenza tecnica di valutazione, ripartizione e trasformazione di aerei, navi, imbarcazioni e per quella di salvataggio e di recupero, spetta al perito o al consulente tecnico un onorario determinato ai sensi dell'articolo 11 e ridotto della metà.
      2. In materia di valutazione di danni l'onorario determinato ai sensi del comma 1 è ulteriormente ridotto della metà.
      3. Per le attività di cui ai commi 1 e 2 è in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a 250 euro.

Art. 16.

      1. Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di funzioni contabili amministrative di case e beni rustici, di curatele

 

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di aziende agrarie, di equo canone, di fitto di fondi urbani e rustici, di redazione di stima di danni da incendio e grandine, di tabelle millesimali e riparto di spese condominiali, spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da un minimo di 250 ad un massimo di 970,42 euro.

Art. 17.

      1. Per la consulenza tecnica in materia di infortunistica del traffico e della circolazione spetta al consulente tecnico un onorario a percentuale calcolato sulla base dei seguenti scaglioni sugli importi delle cose danneggiate stimate:

          a) per stima particolareggiata:

              1) fino a 258,23 euro il 15,0321 per cento;

              2) da 258,24 a 516,46 euro l'11,2741 per cento;

              3) da 516,47 a 2.582,28 euro il 7,5160 per cento;

              4) da 2.582,29 a 25.822,84 euro il 2,8106 per cento;

              5) da 25.822,85 euro e fino e non oltre 51.645,69 euro l'1,8790 per cento;

          b) per stima sommaria:

              1) fino a 258,23 euro il 7,5160 per cento;

              2) da 258,24 a 516,46 euro il 5,6370 per cento;

              3) da 516,47 a 2.582,28 euro il 3,7580 per cento;

              4) da 2.582,29 a 25.822,84 euro l'1,4053 per cento;

              5) da 25.822,85 e fino e non oltre 51.645,69 euro lo 0,9316 per cento.

      2. Per l'attività di cui al comma 1 è in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a 175 euro.
      3. Il valore è determinato in base all'entità del danno cagionato alla cosa.

 

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Nel caso di più cose danneggiate si ha riguardo al danno di maggiore entità.
      4. Per la perizia nella materia di cui al comma 1, l'onorario è commisurato al tempo ritenuto necessario allo svolgimento dell'incarico ed è determinato in base alle vacazioni.

Art. 18.

      1. Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di esplosivi, armi, proiettili, bossoli e simili, spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da un minimo di 48,03 euro ad un massimo di 250 euro per il primo reperto. Se il reperto è costituito da un'arma in esso sono compresi i proiettili e i bossoli.
      2. Per la perizia o la consulenza tecnica in materia balistica, spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da 96,58 euro a 387,86 euro per il primo reperto.
      3. Quando l'indagine di cui ai commi 1 e 2 ha ad oggetto più reperti, l'onorario spettante per ogni reperto successivo al primo è ridotto da un terzo a due terzi.

Art. 19.

      1. Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di geomorfologia applicata, idrogeologia, geologia applicata e stabilità dei pendii, spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da un minimo di 241,70 euro ad un massimo di 4.852,11 euro.

Art. 20.

      1. Per la perizia in materia medico-legale, nel caso di immediata espressione del giudizio raccolta a verbale, spettano al perito i seguenti onorari, non cumulabili fra loro:

          a) per visita medico-legale: 25,00 euro;

          b) per ispezione esterna del cadavere: 25,00 euro;

 

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          c) per autopsia: 67,66 euro;

          d) per autopsia su cadavere esumato: 96,58 euro.

      2. Qualora il parere non possa essere dato immediatamente e sia presentata una relazione scritta, spetta al perito, per le medesime operazioni di cui al comma 1, un onorario:

          a) per visite medico-legali: da 48,03 euro a 145,12 euro;

          b) per accertamenti sul cadavere: da 116,20 euro a 387,86 euro.

Art. 21.

      1. Per la consulenza tecnica avente ad oggetto accertamenti medici, diagnostici o identificazione di agenti patogeni, riguardanti la persona, spetta al consulente tecnico un onorario da 48,03 euro a 290,77 euro.

Art. 22.

      1. Per la perizia o la consulenza tecnica avente ad oggetto l'esame alcoolimetrico spetta al perito o al consulente tecnico un onorario di 14,46 euro.

Art. 23.

      1. Per la perizia o la consulenza tecnica avente ad oggetto la ricerca del tasso percentuale carbossiemoglobinemico spetta al perito o al consulente tecnico un onorario di 28,92 euro a campione.

Art. 24.

      1. Per la perizia o la consulenza tecnica in materia psichiatrica o criminologica spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da 96,58 euro a 387,86 euro.

 

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Art. 25.

      1. Per la perizia o consulenza tecnica avente ad oggetto diagnosi su materiale biologico o su tracce biologiche ovvero indagini biologiche o valutazioni sui risultati di indagini di laboratorio su tracce biologiche, spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da 38,92 euro a 290,77 euro. Qualora i reperti o i marcatori sottoposti ad esame siano più di uno, l'onorario spettante per ciascuno di essi, successivo al primo, è ridotto alla metà.

Art. 26.

      1. Per la perizia o la consulenza tecnica avente ad oggetto accertamenti diagnostici su animali, nel caso di immediata espressione del giudizio raccolta a verbale, spettano al perito o al consulente tecnico i seguenti onorari, non cumulabili fra loro:

          a) per visita clinica: 25 euro;

          b) per esame necroscopico: 67,66 euro.

      2. Qualora il parere non possa essere dato immediatamente e sia presentata una relazione scritta, spetta al perito o al consulente tecnico, per le medesime operazioni di cui al comma 1, un onorario:

          a) per visita clinica: da 48,03 euro a 145,12 euro;

          b) per esame necroscopico: da 96,58 euro a 290,77 euro.

      3. Nel caso di malattie infettive, epidemiche o endemiche, che abbiano interessato più capi facenti parte di un gregge, di una mandria o di un allevamento, gli onorari di cui ai commi 1 e 2 sono raddoppiati.

Art. 27.

      1. Per la perizia o la consulenza tecnica tossicologica su reperti non biologici spetta al perito o al consulente tecnico un onorario

 

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da 48,03 euro a 145,12 euro a campione per la ricerca qualitativa di una sostanza.
      2. Per la perizia o la consulenza tecnica tossicologica su reperti biologici spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da 67,66 euro a 193,67 euro a campione per la ricerca quantitativa.
      3. Per la perizia o la consulenza tecnica tossicologica su reperti biologici spetta al perito o al consulnte tecnico un onorario da 67,66 euro a 193,67 euro per l'analisi qualitativa di ciascuna sostanza e da 48,03 euro a 145,12 euro per l'analisi quantitativa.
      4. Quando le sostanze o i campioni sottoposti ad esame ai sensi dei commi 1, 2 e 3 sono più di uno, l'onorario spettante per ogni sostanza o campione successivo al primo è ridotto alla metà.

Art. 28.

      1. Per la perizia o la consulenza tecnica chimico-tossicologica avente ad oggetto la ricerca quantitativa o qualitativa completa generale incognita delle sostanze inorganiche, organiche volatili e organiche non volatili nonché di agenti patogeni, spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da 48,03 euro a 145,12 euro.
      2. Per la perizia o la consulenza ecotossicologica volta ad accertare le alterazioni e le impurità di qualsiasi sostanza o ad identificare gli agenti patogeni infettanti, infestanti e inquinanti, spetta al perito o al consultente tacnico un onorario da 48,03 euro a 407,48 euro.
      3. Per la perizia o la consulenza tecnica mista in materia di inquinamento acustico spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da 48,03 euro a 484,95 euro.

Art. 29.

      1. Tutti gli onorari, ove non diversamente stabilito dalla presente legge, sono comprensivi della relazione sui risultati dell'incarico espletato, dell'esame degli atti processuali, della partecipazione alle

 

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udienze e di ogni altra attività concernente i quesiti.

Art. 30.

      1. Il giudice ha l'obbligo di verificare l'esatta applicazione delle tariffe di cui alla presente legge e di procedere alla liquidazione dei compensi derivanti dall'esatta applicazione delle percentuali dalla medesima legge stabilite.

Art. 31.

      1. Il presidente del tribunale nomina con proprio provvedimento i periti e i consulenti tecnici, scegliendoli fra gli esperti iscritti all'albo dei periti del tribunale. Costituisce titolo di preferenza l'anzianità di iscrizione all'albo dei periti del tribunale e l'avere maturato esperienza ed espletato attività in tale settore.
      2. Gli incarichi sono assegnati ai singoli magistrati in base ad una rigorosa e trasparente rotazione fra i periti assegnati al giudice dal presidente del tribunale.
      3. L'attività di perito e di consulente tecnico di tribunale è incompatibile con qualsiasi altra attività di dipendente della pubblica amministrazione, anche in quiescenza.
      4. Possono iscriversi all'albo dei periti del tribunale coloro che sono in possesso di laurea o di diploma in una delle discipline per le quali si richiede l'iscrizione, che hanno conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione e che hanno maturato un'esperienza professionale nel settore almeno pari a due anni.


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