Frontespizio Relazione Progetto di Legge

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PDL 5809

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5809



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

PATARINO, CARUSO, GERACI, LA GRUA, LOSURDO,
ANTONIO PEPE, VILLANI MIGLIETTA

Disposizioni in materia di incompatibilità tra la carica di consigliere comunale e provinciale e la carica di assessore

Presentata il 27 aprile 2005


      

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Onorevoli Colleghi! - L'attuale normativa in materia di elezione dei sindaci, dei presidenti di provincia e dei rispettivi consigli ha indubbiamente dato buona prova, attingendo da una manifestazione di alta democrazia, quale la scelta popolare dei vertici amministrativi, una preziosa occasione di stabilità e di efficienza degli esecutivi e conseguendo anche così un fortissimo consenso da parte dei cittadini, documentato anche dall'alto numero di rielezioni.
      Il presente progetto di legge consta di un unico articolo che rimedia ad un autentico «vulnus» alla sovranità popolare prodotto dall'attuale incompatibilità tra le cariche di assessore e di consigliere comunale e provinciale, a causa della quale gli eletti dal popolo decadono dal loro mandato per assurgere a funzioni di governo, per scomparire di fatto - a beneficio di candidati non eletti - nel momento in cui la volontà del sindaco, del presidente della provincia, o di soggetti anche partitici che li condizionino, li privino di tali funzioni. La previsione in tale caso del rientro nel mandato elettivo originario rappresenta al tempo stesso una dovuta manifestazione di rispetto della volontà popolare e una preziosa garanzia di autonomia nell'esercizio della funzione di governo, dalla quale si decadrebbe senza perdere il ruolo pubblico riconosciuto dall'elettorato.
 

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      A tale fine la soluzione della sospensione dall'incarico di consigliere comunale o provinciale in luogo della cessazione da esso in presenza di nomina ad assessore, con sostituzione provvisoria da parte del primo dei non eletti, rappresenta un'equa risposta alla necessità di garantire a un tempo sia l'opportuna incompatibilità del ruolo di governo con quella di assemblea, sia il doveroso e sostanziale rispetto - in rapporto alla composizione delle assemblee elettive - della volontà popolare per tutto il tempo della consiliatura. Pertanto, la presente proposta di legge sostituisce l'articolo 64 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, al fine di introdurre nuove disposizioni in materia di incompatibilità tra le citate cariche di consigliere comunale e provinciale e la carica di assessore.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. L'articolo 64 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

      «Art. 64. (Incompatibilità tra consigliere comunale e provinciale e assessore nella rispettiva Giunta). - 1. La carica di assessore è incompatibile con la carica di consigliere comunale e provinciale.
      2. Qualora un consigliere comunale o provinciale assuma la carica di assessore nella rispettiva Giunta, viene sospeso dalla carica di consigliere all'atto dell'accettazione della nomina. Per tutto il periodo del mandato e limitatamente a tale periodo al suo posto subentra il primo dei non eletti della lista.
      3. L'assessore che lascia l'incarico per revoca ovvero per dimissioni volontarie torna a ricoprire la carica di consigliere.
      4. Non possono fare parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti e affini fino al terzo grado, rispettivamente, del sindaco e del presidente della provincia. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del comune e della provincia».


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