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PDL 5014

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5014



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato MAZZUCA

Modifiche alla legge 23 marzo 1993, n. 84, recante ordinamento della professione di assistente sociale e istituzione del relativo albo professionale.

Presentata il 19 maggio 2004


      

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Onorevoli Colleghi! - Da moltissimo tempo gli assistenti sociali sono l'elemento fondante della cura che lo Stato si prende delle persone più disagiate. Essi operano presso diversi enti e amministrazioni pubblici tra i quali i tribunali, i consultori, i comuni e le strutture del Servizio sanitario nazionale. La loro opera è prevista e regolata ormai da numerose norme aventi forza di legge, come, ad esempio, nel caso delle competenze loro assegnate in tema di separazione e divorzio. In questi anni vi è stata una valutazione sempre maggiore della professionalità degli assistenti sociali, che sono passati dal diploma alla laurea breve, e poi alla laurea specialistica.
      La presente proposta di legge reca alcune modifiche all'ordinamento professionale e, soprattutto, l'introduzione della qualifica dirigenziale anche per gli assistenti sociali. Tale qualifica è prevista per molte altre figure professionali, ma è ancora negata ad una categoria che, invece, in alcune materie possiede una preparazione ben più completa di altre figure professionali, alle quali invece la legge ha spalancato le porte della dirigenza.
      La proposta di legge si fonda sull'esigenza di aggiornare alcune norme, in tema di mandato sociale, istituzionale e professionale dell'assistente sociale, modifiche che si rendono necessarie per coordinamento
 

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e coerenza con la legge quadro n. 328 del 2000, sul servizio sociale, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, sulla integrazione socio-sanitaria, e con il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica n. 509 del 1999, relativo al riordino universitario. L'assistente sociale non si iscrive più all'ordine professionale con il diploma universitario, come prescrive ancora la legge n. 84 del 1993, ma con la laurea (classe 6, di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 4 agosto 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000) oppure con la laurea specialistica (classe 57/S, di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 28 novembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2001).
      L'ordinamento professionale è incardinato tra le professioni intellettuali. È per questi motivi che la proposta di legge si presenta come un atto necessario e urgente per ripristinare una logica unitaria nelle diverse norme che hanno recentemente interessato la professione dell'assistente sociale.
      In tale ottica la proposta di legge reca alcune modifiche alla legge n. 84 del 1993 e, in particolare, l'articolo 1 precisa i compiti, le funzioni e gli ambiti che l'assistente sociale svolge, e che costituiscono la sua esclusività professionale.
      L'articolo 2 individua i requisiti per l'esercizio della professione, con particolare riferimento ai titoli accademici e ai loro ordinamenti.
      L'articolo 3 stabilisce la fonte normativa per l'istituzione degli organi centrali e periferici dell'ordine, individuata nel regolamento di cui al decreto del Ministro di grazia e giustizia 11 ottobre 1994, n. 615.
      Infine, l'articolo 4 reca le modalità di attribuzione agli assistenti sociali della qualifica dirigenziale per i servizi sociali e socio-sanitari. Sono anche previste alcune norme transitorie per rendere meno repentino il passaggio al nuovo ordinamento.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Professione di assistente sociale).

      1. Il comma 2 dell'articolo 1 della legge 23 marzo 1993, n. 84, è sostituito dal seguente:

      «2. L'assistente sociale svolge funzioni di analisi, lettura e interpretazione dei bisogni e dei fenomeni sociali, di presa in carico della persona, della famiglia e del gruppo sociale per l'orientamento, l'accompagnamento e l'aiuto nel processo di fruizione dei diritti civili e sociali, la promozione e l'emancipazione, di attivazione e integrazione dei servizi e delle risorse complessive; ha competenze per la gestione e la comunicazione della informazione, per l'ideazione, la programmazione, l'attuazione e la valutazione di politiche e interventi nei vari settori dello Stato sociale, oltre che per la gestione, l'organizzazione, il coordinamento, la direzione di strutture, di servizi, di aree, di progetti e di programmi integrati di elevata complessità».

Art. 2.
(Requisiti per l'esercizio professionale).

      1. Il comma 1 dell'articolo 2 della legge 23 marzo 1993, n. 84, è sostituito dal seguente:

      «1. Requisiti per esercitare la professione di assistente sociale sono i titoli accademici di laurea conseguiti nell'ambito della classe di laurea di "Scienze del servizio sociale", classe 6, di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 4 agosto 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000, o della classe di laurea specialistica

 

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"Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali", classe 57, di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 28 novembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2001, ovvero, secondo l'ordinamento vigente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, il possesso del diploma di laurea quadriennale in servizio sociale e l'iscrizione all'albo professionale istituito ai sensi dell'articolo 3».

Art. 3.
(Norme regolamentari).

      1. Il comma 1 dell'articolo 4 della legge 23 marzo 1993, n. 84, è sostituito dal seguente:

      «1. Ai fini dell'iscrizione e della cancellazione dall'albo di cui all'articolo 3, dell'istituzione delle sedi regionali o interregionali dell'ordine, dell'istituzione del Consiglio nazionale e dello svolgimento dei procedimenti elettorali si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro di grazia e giustizia 11 ottobre 1994, n. 615».

Art. 4.
(Qualifica dirigenziale. Norme transitorie).

      1. L'articolo 5 della legge 23 marzo 1993, n. 84, è sostituito dal seguente:

      «Art. 5 (Qualifica dirigenziale. Norme transitorie). - 1. Al fine di incrementare la qualificazione del sistema dei servizi e degli interventi sociali e socio-sanitari integrati, le regioni possono istituire la nuova qualifica di direttore dei servizi e delle attività sociali e socio-sanitarie integrate; le aziende sanitarie locali e le autonomie locali, fino alla modifica della disciplina concorsuale di accesso alla nuova qualifica, possono attribuire l'incarico di dirigente al personale in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 mediante

 

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una idonea procedura selettiva attuata sulla base del possesso dei requisiti di esperienza e di qualificazione professionale in conformità a quanto previsto dalla legge 15 luglio 2002, n. 145.
      2. Nell'ambito della contrattazione e della concertazione, di parte pubblica e sindacale, nell'area della dirigenza sono definite le modalità applicative relativamente all'accesso, al conferimento, alla revoca, al trattamento economico e previdenziale della nuova qualifica istituita ai sensi del comma 1.
      3. L'accesso alla professione di assistente sociale è altresì consentito a coloro che, iscritti all'albo professionale, sono in possesso di diploma universitario in servizio sociale o diploma di scuole dirette a fini speciali, che costituiscono titoli abilitanti per l'esercizio della professione di assistente sociale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1987, n. 14».


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