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PDL 4288

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 4288



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

CARRA, COLASIO, BIMBI, MOLINARI, RUSCONI

Norme relative al reclutamento dei docenti e al superamento del fenomeno del precariato dei docenti

Presentata il 17 settembre 2003


      

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Onorevoli Colleghi! - La situazione del reclutamento dei docenti e del precariato deve essere analizzata con riferimento alle principali scelte legislative operate fino ad oggi dall'attuale Governo:

          a) il decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333;

          b) la legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002) e la legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003);

          c) la legge 28 marzo 2003, n. 53, recante «Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e di formazione professionale».

      La situazione nel settore, dopo l'approvazione della legge 3 marzo 1999, n. 124, e la riattivazione del sistema concorsuale che ha portato negli anni 2001 e 2002 alla nomina di oltre 60.000 operatori scolastici, è stata caratterizzata dai seguenti avvenimenti:

          1) il decreto-legge 28 agosto 2000, n. 240, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2000, n. 306, ha sancito il principio di un punteggio aggiuntivo per l'abilitazione conseguita nelle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario (SISS), rinviando la quantificazione del punteggio ad un successivo decreto interministeriale;

          2) il regolamento di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione e del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 4 giugno 2001, n. 269, (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio 2001) ha individuato in trenta punti tale punteggio aggiuntivo;

 

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          3) nel luglio 2001 il Governo, con il citato decreto-legge n. 255 del 2001, in un quadro di modifiche del sistema delle graduatorie ha eliminato la quinta fascia e unificato la terza e la quarta, prevedendo, tra l'altro, l'equiparazione dei punteggi per i servizi prestati nelle scuole paritarie a quelli statali;

          4) il decreto direttoriale 12 febbraio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, IV serie speciale-concorsi ed esami n. 14 del 19 febbraio 2002, ha confermato tale punteggio aggiungendo, per i candidati provenienti dalle SISS, la contestuale valutazione dei servizi prestati durante lo svolgimento del corso di specializzazione. Tale doppia valutazione è stata poi eliminata in seguito ai ricorsi presentati;

          5) il Governo, che ha dovuto procedere alle nomine nella misura di sessantamila unità stabilita nei contingenti (2000-2001; 2001-2002) deliberati dal precedente Governo, per l'anno scolastico 2002-2003, ha bloccato totalmente il sistema delle nomine in ruolo omettendo di individuare il contingente, come invece previsto dalla citata legge n. 124 del 1999.

      È, dunque, del tutto evidente che la modifica del sistema delle fasce operato dal citato decreto-legge n. 255 del 2001 ha finito con il creare un inaccettabile sovvertimento del sistema regolamentato dalla legge n. 124 del 1999.
      Alimentare la guerra tra le varie categorie di precari finisce, infatti, con il far perdere di vista la scelta essenziale dell'attuale Governo: la riduzione del numero degli insegnanti prevista dalla legge finanziaria 2002 e ribadita dalla legge finanziaria 2003 e la mancata immissione in ruolo degli aventi diritto.
      Il Governo, che nella prima fase aveva fatto intendere di privilegiare i frequentanti le SISS, forse perché sembravano costituire il terreno strategico favorevole alle ipotesi di chiamata diretta, sotto la pressione esercitata dai precari in servizio e dai vincitori di concorso ordinario, ha cambiato improvvisamente linea, sconfessando la tesi del punteggio aggiuntivo attribuito in esclusiva alla SISS.
      Tale manovra è inizia nella seduta della VII Commissione (Istruzione pubblica, beni culturali) del Senato della Repubblica, del 16 ottobre 2002, quando è stato approvato un ordine del giorno, proposto dalla maggioranza di centro destra, con il quale il Senato, in sede di conversione del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212, recante «Misure urgenti per la scuola, l'università e la ricerca scientifica e tecnologica e l'alta formazione artistica e musicale», che impegna il Governo, ai fini della formazione delle graduatorie permanenti previste dall'articolo 401 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, ad assicurare parità di trattamento nell'attribuzione del punteggio a coloro che abbiano conseguito la specifica abilitazione a seguito di partecipazione a procedure concorsuali o abilitanti e a coloro che abbiano conseguito l'abilitazione a seguito di superamento dell'esame di Stato al termine delle scuole di specializzazione all'insegnamento secondario.
      Anche alla Camera dei deputati, in sede di conversione del medesimo decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212, il 20 novembre 2002 è stato approvato un ordine del giorno che impegna il Governo a rivedere i criteri di inclusione nelle graduatorie permanenti riconoscendo un valore aggiuntivo ai servizi prestati, valutando tutti i titoli di studio e di cultura e valorizzando i percorsi di formazione e di specializzazione universitaria.
      La presente proposta di legge intende disciplinare correttamente la materia: prevede, infatti, la determinazione di un contingente fisso da immettere in ruolo ogni anno attingendo da due distinte graduatorie, una per i vincitori di concorso per titoli ed esami e una per chi consegue l'abilitazione tramite le scuole di abilitazione. Siamo infatti convinti che l'unico modo per ovviare alla precarizzazione di massa sia ripristinare l'automatismo annuale nell'individuazione dei posti destinati alle nomine a tempo indeterminato.

 

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      La legge n. 124 del 1999, contro cui si è battuto il centro-destra quando era all'opposizione, si poneva proprio l'obiettivo di eliminare il fenomeno del precariato che dequalifica e penalizza la scuola pubblica statale e paritaria.
      Si tratta di un progetto aperto al confronto parlamentare, convinti, come siamo, che la qualità della scuola si gioca, anche e soprattutto, sulla qualità delle politiche di formazione e reclutamento dei docenti.
      Gli obiettivi che si propone la proposta di legge sono, pertanto, i seguenti:

          1) incarichi a tempo indeterminato su tutti i posti vacanti ripristinando il sistema dell'automatismo nella messa a disposizione annuale dei posti vacanti;

          2) rifiuto di ogni ipotesi di chiamata diretta e trasformazione graduale delle graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento;

          3) messa a disposizione di una percentuale dei posti del concorso ordinario per gli abilitati in sede di formazione universitaria (articolo 2, comma 1);

          4) inserimento degli attuali idonei, con il rispettivo punteggio, nelle prossime graduatorie del concorso ordinario (articolo 2, comma 2);

          5) blocco dell'operazione di smantellamento dell'organico della scuola pubblica.

 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Determinazione degli organici e dei servizi).

      1. In deroga alle disposizioni vigenti, per corrispondere alle esigenze peculiari di funzionamento del sistema scolastico, ai fini della stipula dei contratti di lavoro a tempo indeterminato, per ogni anno scolastico, a decorrere dal 1o settembre 2003, è assegnato un contingente di personale dirigente, docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario pari al 70 per cento del numero dei posti vacanti per il corrispondente anno scolastico.

Art. 2.
(Reclutamento e nomine).

      1. Il 50 per cento dei posti annualmente assegnati ai concorsi ordinari per l'insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado è assegnato, sulla base di apposite graduatorie regionali o nazionali e secondo le rispettive classi di concorso, ai candidati che nel periodo intercorrente tra un concorso e quello successivo risultano avere conseguito l'abilitazione presso le università. Le modalità di conferimento dei posti e delle sedi da parte dell'amministrazione scolastica regionale sono stabilite con apposito regolamento del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. In prima applicazione, per il triennio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, la quota dei posti annualmente assegnata ai candidati che risultano avere conseguito l'abilitazione presso le università è fissata nel 35 per cento dei posti disponibili.
      2. I candidati inseriti nelle graduatorie di merito dei concorsi per titoli ed esami, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, possono richiedere l'inserimento, con il medesimo punteggio, nelle

 

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graduatorie di merito compilate in occasione del primo concorso per titoli ed esami bandito dopo la data di entrata in vigore della presente legge.
      3. Dall'anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del sistema di reclutamento di cui al comma 1 del presente articolo, e comunque successivamente all'aggiornamento effettuato con l'inserimento degli abilitati di cui all' articolo 3 della presente legge, le graduatorie permanenti di cui alla legge 3 maggio 1999, n. 124, sono trasformate in graduatorie ad esaurimento. La permanenza dei docenti nelle graduatorie stesse, in occasione delle relative revisioni annuali, avviene su domanda dell'interessato. Per ogni classe di concorso, dopo l'esaurimento delle corrispondenti graduatorie operanti in ogni singolo ambito regionale, la corrispondente aliquota del 50 per cento dei posti è attribuita in parti uguali al concorso ordinario e alle graduatorie regionali di cui al comma 1.
      4. Per i possessori dei titoli di cui all'articolo 3, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, l'ammissione alla scuola di specializzazione di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, può prevedere per singole classi di abilitazione, l'obbligo di crediti aggiuntivi comunque in numero non superiore a sessanta, qualora per determinati settori scientifico-disciplinari i crediti acquisiti durante il corso di laurea risultino insufficienti ai fini di una proficua frequenza.

Art. 3.
(Insegnanti di sostegno).

      1. Coloro che hanno già conseguito il titolo di specializzazione per le attività di sostegno presso la facoltà di scienze della formazione primaria ai sensi del decreto del Ministro della pubblica istruzione 24 novembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 del 7 giugno 1999, e del

 

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decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, e che hanno prestato servizio nelle scuole statali per almeno centottanta giorni nel periodo compreso tra l'anno scolastico 1989-1990 e la data di entrata in vigore della presente legge, sono ammessi a una sessione riservata di esami per il conseguimento dell'abilitazione o della idoneità richiesta per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia, nella scuola elementare e negli istituti di istruzione secondaria e artistica. Le prove sono svolte secondo le finalità e con le modalità organizzative previste dall'articolo 7 della legge 3 maggio 1999, n. 124.

Art. 4.
(Copertura finanziaria).

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 15.490.000 euro per l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


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