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PDL 3140

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3140



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato BORRIELLO

Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani su navi italiane in corso di navigazione

Presentata il 10 settembre 2002


      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge ha lo scopo di rendere possibile l'esercizio del diritto di voto per i cittadini italiani che si trovano a bordo di navi italiane in corso di navigazione.
      Come è noto il Parlamento, con la legge 27 dicembre 2001, n. 459, ha introdotto nel nostro ordinamento le norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero, per cui il contenuto e la finalità della proposta di legge sono quelli di completare il quadro complessivo delle disposizioni legislative in materia, consentendo, pertanto, ai nostri connazionali che svolgono attività lavorativa di votare anche a bordo delle navi italiane.
      Nel corso di questi anni troppo poco, infatti, è stato realizzato per quegli italiani che impossibilitati a votare personalmente per impegni professionali (basti ricordare coloro che si trovano a bordo delle navi petroliere o di trasporto o delle stesse navi di crociera), non hanno avuto modo di esercitare il diritto-dovere di espletare il compito di cittadino-elettore. Figura certamente di primo piano all'interno della presente proposta di legge è costituita dal comandante, il quale, nominato dal Ministero dell'interno presidente di sezione elettorale, non solo provvede ad informare periodicamente gli elettori delle norme e delle modalità di voto a bordo, ma ha il compito di sovrintendere alle operazioni di voto e di assicurarne la regolarità.
      Agli ispettori di porto del luogo in cui si troverà la nave italiana, con gli elettori che hanno esercitato l'opzione di votare a bordo, verranno consegnati dal Ministero dell'interno le liste dei candidati e i modelli delle schede elettorali entro quindici giorni dalla data delle votazioni e gli stessi ispettori di porto provvederanno a recapitare ai comandanti delle navi il plico contenente il materiale elettorale. A seguito delle operazioni di voto, che ovviamente
 

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si terranno a bordo quarantotto ore prima del giorno indetto per le votazioni in Italia, una volta completate le procedure predefinite, il comandante della nave spedirà senza ritardo all'Ufficio elettorale centrale nazionale i plichi sigillati e firmati.
      I plichi sono inviati con spedizione unica, con ogni mezzo idoneo a garantire rapidità e sicurezza dell'arrivo a destinazione. Devono, infatti, pervenire alla Commissione elettorale centrale prima dell'inizio delle operazioni di voto, pena la nullità.
      L'introduzione del voto per corrispondenza quindi, già previsto dalla citata legge per il diritto di voto degli italiani all'estero (legge n. 459 del 2001), è un altro caposaldo della proposta di legge e integrandosi con la citata legge consentirà di regolarizzare al meglio le procedure di voto, garantendo finalmente completezza in materia e giustizia per i nostri connazionali.
      Sono previste, inoltre, severe pene per coloro che, in occasione delle elezioni delle Camere e dei referendum, votano sia per corrispondenza che nel seggio di elezione, ovvero votano più volte per corrispondenza; in tali casi sono previste la reclusione da uno a tre anni e la multa da 52 a 258 euro.
      È garantito l'assoluto impegno dello Stato affinché l'esercizio di voto per corrispondenza si svolga in condizioni di libertà, uguaglianza e segretezza, e nessun danno o pregiudizio possa derivare per i diritti individuali degli elettori, in conseguenza della loro partecipazione a tutte le attività previste dalla presente proposta di legge.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. I cittadini italiani che svolgono attività lavorativa su navi italiane in corso di navigazione, iscritti nelle liste elettorali di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, hanno la facoltà di votare per l'elezione delle Camere e per i referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione, direttamente a bordo della nave, nei limiti e nelle forme previsti dalla presente legge.
      2. Gli elettori di cui al comma 1 votano per corrispondenza.
      3. Gli elettori di cui al comma 1 possono esercitare il diritto di voto anche nella circoscrizione del territorio nazionale relativa alla sezione elettorale in cui sono iscritti.

Art. 2.

      1. Il comandante della nave provvede ad informare periodicamente gli elettori di cui all'articolo 1 sulle modalità di voto a bordo o nelle circoscrizioni elettorali di appartenenza di cui al medesimo articolo 1, comma 3, ai sensi di quanto stabilito dalla presente legge.

Art. 3.

      1. In occasione di ogni consultazione elettorale, l'elettore che si trova in navigazione, ai sensi dell'articolo 5 del codice della navigazione, secondo cui i fatti e gli atti che si verificano a bordo sono disciplinati dalla legge nazionale della nave, può esercitare il diritto di voto a bordo della nave previa comunicazione scritta al comandante della stessa nave in navigazione,

 

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entro l'ottavo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di convocazione dei comizi elettorali ai sensi dell'articolo 11 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni.
      2. Il comandante della nave comunica, senza ritardo, e comunque entro gli otto giorni successivi al termine di cui al comma 1, al competente ufficio del Ministero dell'interno i nominativi degli elettori che intendono esercitare il diritto di voto a bordo, ai sensi del medesimo comma 1. Entro i successivi quindici giorni il Ministero dell'interno comunica i nominativi degli elettori che esercitano l'opzione per il voto a bordo delle navi ai rispettivi comuni di residenza. I comuni adottano le conseguenti misure necessarie per ricevere il voto degli elettori in navigazione.

Art. 4.

      1. Il Ministero dell'interno consegna agli ispettorati di porto dei luoghi nei quali si trova la nave italiana con gli elettori che hanno esercitato l'opzione di votare a bordo, le liste dei candidati ed i modelli delle schede elettorali entro il quindicesimo giorno antecedente la data delle votazioni. Gli ispettorati di porto provvedono a recapitare ai comandanti, o a loro delegati, delle navi interessate dalle operazioni di scrutinio, ferme nel porto o in navigazione nell'area di competenza portuale, il plico contenente il materiale elettorale. Il plico contiene, altresì, le indicazioni delle modalità per l'espressione del voto, il testo della presente legge e le liste dei candidati della circoscrizione elettorale di appartenenza. Il certificato elettorale deve essere già in possesso dell'elettore. Nel plico contenente il materiale elettorale recapitato a bordo, sono altresì allegati le istruzioni per allestire il seggio, in conformità a quanto stabilito dalla normativa vigente in materia, nonché i verbali con i relativi estratti.

 

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      2. Il comandante della nave è nominato dal Ministero dell'interno presidente di sezione elettorale ed ha il compito di sovrintendere alle operazioni di voto e di assicurare la regolarità nell'espressione del diritto di voto.
      3. L'ufficio elettorale è composto dal presidente, da due scrutatori nominati dal Ministero dell'interno tra i membri dell'equipaggio, di cui uno assume, su decisione del presidente, le funzioni di vicepresidente, e da un segretario nominato dal presidente.

Art. 5.

      1. Costituito il seggio elettorale, il presidente procede alle operazioni preliminari.
      2. Le operazioni di voto hanno luogo quarantotto ore prima del giorno indetto per le votazioni in Italia.
      3. L'elettore esprime il proprio voto sulla scheda o sulle schede elettorali, introduce la scheda o le schede in una apposita busta che gli viene consegnata insieme alla scheda o alle schede, sigilla la busta e la consegna al presidente, il quale appone timbro e firma e provvede a depositarla in un apposito plico. Le schede e le buste che le contengono non devono recare alcun segno di riconoscimento.
      4. Il presidente, coadiuvato dal vicepresidente e dal segretario:

          a) accerta che il numero delle buste ricevute corrisponda al numero degli elettori che hanno esercitato il diritto di voto a bordo;

          b) accerta che le buste non siano aperte, lacerate o rechino segni di riconoscimento;

          c) provvede ad inserire separatamente le buste consegnate dagli elettori negli appositi plichi prestampati indicanti le circoscrizioni elettorali di cui fanno parte gli elettori, unitamente agli estratti del verbale delle operazioni elettorali contenenti le generalità degli elettori che hanno esercitato il diritto di voto.

 

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Art. 6.

      1. Chiuse le operazioni di voto, il presidente, anche tramite gli ispettorati di porto, spedisce, senza ritardo alcuno, all'Ufficio elettorale centrale nazionale costituito ai sensi dell'articolo 12 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, i plichi, sigillati con timbro e firma apposta dallo stesso presidente, contenenti la scheda o le schede con l'espressione di voto unitamente ai verbali delle operazioni elettorali, nonché l'apposita certificazione attestante il numero degli elettori di quella circoscrizione che hanno votato a bordo. I plichi sono inviati al citato Ufficio elettorale con spedizione unica e con ogni mezzo idoneo a garantire la rapidità e la sicurezza dell'arrivo dei plichi stessi.
      2. I plichi di cui al comma 1 devono pervenire alla Commissione elettorale centrale prima dell'inizio delle operazioni di voto. Le schede pervenute dopo tale termine e tutte quelle stampate sono dichiarate nulle.

Art. 7.

      1. L'Ufficio elettorale centrale nazionale, pervenuti i plichi di cui all'articolo 6, provvede a rimuoverne l'involucro esterno ed accerta che:

          a) le buste con le schede degli elettori che hanno votato a bordo delle navi siano firmate dai comandanti delle navi nella loro qualità di presidenti di seggio e non presentino alterazioni o lacerazioni;

          b) il numero delle buste corrisponde al numero degli elettori che hanno votato, come risulta dai verbali delle operazioni di voto redatte dal seggio istituito sulla nave;

          c) provvede ad inserire le buste in appositi plichi distinti sulla base del seggio di appartenenza degli elettori votanti e provvede ad inviarli al competente commissario di governo unitamente alla certificazione attestante il numero delle buste e degli elettori votanti.

 

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Art. 8.

      1. I commissari di governo di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), provvedono ad inviare tramite la polizia giudiziaria i plichi di cui all'articolo 6 ai rispettivi seggi di appartenenza. I plichi devono essere consegnati prima della chiusura del seggio elettorale.

Art. 9.

      1. Il presidente della sezione elettorale prima della chiusura delle operazioni elettorali svolge le seguenti attività:

          a) rimuove l'involucro esterno dei plichi inviati dal commissario di governo ai sensi dell'articolo 8;

          b) estrae la busta sigillata contenuta all'interno e verifica che il numero di buste contenenti l'espressione del voto corrisponda a quello indicato nella certificazione dell'Ufficio elettorale centrale nazionale;

          c) rimuove la busta ed estrae la scheda o le schede contenenti l'espressione di voto, curando di non aprirle;

          d) appone sulla scheda o sulle schede il timbro della sezione elettorale e fa apporre la firma di uno degli scrutatori del seggio sulla stessa scheda o sulle schede;

          e) inserisce la scheda o le schede nell'urna contenenti le schede votate nel corso della giornata di voto;

          f) redige un apposito verbale delle operazioni di cui al presente comma attestante altresì la presenza di tutti i componenti del seggio.

      2. I verbali delle operazioni svolte dai seggi elettorali devono contenere un apposito spazio per i nominativi degli elettori che hanno votato a bordo delle navi. Tali nominativi, desunti dalla certificazione redatta dalla Commissione elettorale centrale, sono debitamente trascritti nel verbale dal presidente di seggio, coadiuvato

 

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dal segretario. L'espressione di voto è indicata anche nelle liste elettorali.
      3. Il presidente della sezione elettorale provvede ad indicare nel verbale delle operazioni il numero di schede pervenute; il totale delle schede votate è uguale al numero degli elettori che hanno esercitato il diritto di voto, aumentato delle schede votate dagli elettori naviganti.
      4. Alle operazioni di spoglio e di vidimazione delle schede si applicano le disposizioni del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni.

Art. 10.

      1. Chiunque, in occasione delle elezioni delle Camere e dei referendum, vota sia per corrispondenza che nel seggio di iscrizione, ovvero vota più volte per corrispondenza è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 52 euro a 258 euro.

Art. 11.

      1. Il Governo si impegna a garantire:

          a) che l'esercizio del voto per corrispondenza si svolga in condizioni di eguaglianza, di libertà e di segretezza;

          b) che nessun pregiudizio possa derivare per il posto di lavoro e per i diritti individuali degli elettori in conseguenza della loro partecipazione alle attività previste dalla presente legge.

      2. Per quanto non disciplinato dalla presente legge, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni.

Art. 12.

      1. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della

 

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legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinate le modalità di attuazione della presente legge. Tali modalità possono altresì prevedere e disciplinare l'esercizio del diritto di voto elettronico, per via telematica.
      2. Lo schema di regolamento di cui al comma 1 è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di esso sia espresso, entro due mesi dalla data di trasmissione, il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia. Decorso inutilmente tale termine, il regolamento è emanato anche in mancanza del parere parlamentare.
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