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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 3140 |
1. I cittadini italiani che svolgono attività lavorativa su navi italiane in corso di navigazione, iscritti nelle liste elettorali di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, hanno la facoltà di votare per l'elezione delle Camere e per i referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione, direttamente a bordo della nave, nei limiti e nelle forme previsti dalla presente legge.
2. Gli elettori di cui al comma 1 votano per corrispondenza.
3. Gli elettori di cui al comma 1 possono esercitare il diritto di voto anche nella circoscrizione del territorio nazionale relativa alla sezione elettorale in cui sono iscritti.
1. Il comandante della nave provvede ad informare periodicamente gli elettori di cui all'articolo 1 sulle modalità di voto a bordo o nelle circoscrizioni elettorali di appartenenza di cui al medesimo articolo 1, comma 3, ai sensi di quanto stabilito dalla presente legge.
1. In occasione di ogni consultazione elettorale, l'elettore che si trova in navigazione, ai sensi dell'articolo 5 del codice della navigazione, secondo cui i fatti e gli atti che si verificano a bordo sono disciplinati dalla legge nazionale della nave, può esercitare il diritto di voto a bordo della nave previa comunicazione scritta al comandante della stessa nave in navigazione,
1. Il Ministero dell'interno consegna agli ispettorati di porto dei luoghi nei quali si trova la nave italiana con gli elettori che hanno esercitato l'opzione di votare a bordo, le liste dei candidati ed i modelli delle schede elettorali entro il quindicesimo giorno antecedente la data delle votazioni. Gli ispettorati di porto provvedono a recapitare ai comandanti, o a loro delegati, delle navi interessate dalle operazioni di scrutinio, ferme nel porto o in navigazione nell'area di competenza portuale, il plico contenente il materiale elettorale. Il plico contiene, altresì, le indicazioni delle modalità per l'espressione del voto, il testo della presente legge e le liste dei candidati della circoscrizione elettorale di appartenenza. Il certificato elettorale deve essere già in possesso dell'elettore. Nel plico contenente il materiale elettorale recapitato a bordo, sono altresì allegati le istruzioni per allestire il seggio, in conformità a quanto stabilito dalla normativa vigente in materia, nonché i verbali con i relativi estratti.
1. Costituito il seggio elettorale, il presidente procede alle operazioni preliminari.
2. Le operazioni di voto hanno luogo quarantotto ore prima del giorno indetto per le votazioni in Italia.
3. L'elettore esprime il proprio voto sulla scheda o sulle schede elettorali, introduce la scheda o le schede in una apposita busta che gli viene consegnata insieme alla scheda o alle schede, sigilla la busta e la consegna al presidente, il quale appone timbro e firma e provvede a depositarla in un apposito plico. Le schede e le buste che le contengono non devono recare alcun segno di riconoscimento.
4. Il presidente, coadiuvato dal vicepresidente e dal segretario:
a) accerta che il numero delle buste ricevute corrisponda al numero degli elettori che hanno esercitato il diritto di voto a bordo;
b) accerta che le buste non siano aperte, lacerate o rechino segni di riconoscimento;
c) provvede ad inserire separatamente le buste consegnate dagli elettori negli appositi plichi prestampati indicanti le circoscrizioni elettorali di cui fanno parte gli elettori, unitamente agli estratti del verbale delle operazioni elettorali contenenti le generalità degli elettori che hanno esercitato il diritto di voto.
1. Chiuse le operazioni di voto, il presidente, anche tramite gli ispettorati di porto, spedisce, senza ritardo alcuno, all'Ufficio elettorale centrale nazionale costituito ai sensi dell'articolo 12 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, i plichi, sigillati con timbro e firma apposta dallo stesso presidente, contenenti la scheda o le schede con l'espressione di voto unitamente ai verbali delle operazioni elettorali, nonché l'apposita certificazione attestante il numero degli elettori di quella circoscrizione che hanno votato a bordo. I plichi sono inviati al citato Ufficio elettorale con spedizione unica e con ogni mezzo idoneo a garantire la rapidità e la sicurezza dell'arrivo dei plichi stessi.
2. I plichi di cui al comma 1 devono pervenire alla Commissione elettorale centrale prima dell'inizio delle operazioni di voto. Le schede pervenute dopo tale termine e tutte quelle stampate sono dichiarate nulle.
1. L'Ufficio elettorale centrale nazionale, pervenuti i plichi di cui all'articolo 6, provvede a rimuoverne l'involucro esterno ed accerta che:
a) le buste con le schede degli elettori che hanno votato a bordo delle navi siano firmate dai comandanti delle navi nella loro qualità di presidenti di seggio e non presentino alterazioni o lacerazioni;
b) il numero delle buste corrisponde al numero degli elettori che hanno votato, come risulta dai verbali delle operazioni di voto redatte dal seggio istituito sulla nave;
c) provvede ad inserire le buste in appositi plichi distinti sulla base del seggio di appartenenza degli elettori votanti e provvede ad inviarli al competente commissario di governo unitamente alla certificazione attestante il numero delle buste e degli elettori votanti.
1. I commissari di governo di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), provvedono ad inviare tramite la polizia giudiziaria i plichi di cui all'articolo 6 ai rispettivi seggi di appartenenza. I plichi devono essere consegnati prima della chiusura del seggio elettorale.
1. Il presidente della sezione elettorale prima della chiusura delle operazioni elettorali svolge le seguenti attività:
a) rimuove l'involucro esterno dei plichi inviati dal commissario di governo ai sensi dell'articolo 8;
b) estrae la busta sigillata contenuta all'interno e verifica che il numero di buste contenenti l'espressione del voto corrisponda a quello indicato nella certificazione dell'Ufficio elettorale centrale nazionale;
c) rimuove la busta ed estrae la scheda o le schede contenenti l'espressione di voto, curando di non aprirle;
d) appone sulla scheda o sulle schede il timbro della sezione elettorale e fa apporre la firma di uno degli scrutatori del seggio sulla stessa scheda o sulle schede;
e) inserisce la scheda o le schede nell'urna contenenti le schede votate nel corso della giornata di voto;
f) redige un apposito verbale delle operazioni di cui al presente comma attestante altresì la presenza di tutti i componenti del seggio.
2. I verbali delle operazioni svolte dai seggi elettorali devono contenere un apposito spazio per i nominativi degli elettori che hanno votato a bordo delle navi. Tali nominativi, desunti dalla certificazione redatta dalla Commissione elettorale centrale, sono debitamente trascritti nel verbale dal presidente di seggio, coadiuvato
1. Chiunque, in occasione delle elezioni delle Camere e dei referendum, vota sia per corrispondenza che nel seggio di iscrizione, ovvero vota più volte per corrispondenza è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 52 euro a 258 euro.
1. Il Governo si impegna a garantire:
a) che l'esercizio del voto per corrispondenza si svolga in condizioni di eguaglianza, di libertà e di segretezza;
b) che nessun pregiudizio possa derivare per il posto di lavoro e per i diritti individuali degli elettori in conseguenza della loro partecipazione alle attività previste dalla presente legge.
2. Per quanto non disciplinato dalla presente legge, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni.
1. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della
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