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PDL 5829

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5829



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato ZANETTA

Modifiche alla legge 5 gennaio 1994, n. 36, in materia di gestione delle acque nei comuni montani

Presentata il 5 maggio 2005


      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge prevede un regime particolare per la gestione delle acque dei comuni montani introducendo la possibilità di rendere facoltativa l'adesione alla gestione unica del servizio idrico integrato da parte dei piccoli comuni inclusi nel territorio delle comunità montane, con popolazione fino e 3.000 abitanti. Per tali comuni la possibilità dell'autogestione del servizio idrico diventa inevitabile, in quanto si tratta di territori economicamente svantaggiati, per i quali l'acqua rappresenta spesso la principale se non l'unica risorsa certa. Nei comuni montani è infatti la stessa morfologia territoriale a rendere inefficace una gestione centralizzata che creerebbe inconvenienti e disservizi per gli utenti.
      La presente proposta di legge, nel rendere facoltativa l'adesione al servizio idrico integrato da parte dei piccoli comuni di montagna, prevede tuttavia un coordinamento da parte dell'Autorità d'ambito, che esercita funzioni di regolazione generale e di controllo, sulla base di un contratto di servizio. Peraltro, la possibilità di gestioni plurime del servizio, previo coordinamento unitario da parte di un unico soggetto, è già prevista dall'articolo 9, comma 4, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, proprio per venire incontro a esigenze territoriali particolari.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Modifiche alla legge 5 gennaio 1994, n. 36).

      1. Alla legge 5 gennaio 1994, n. 36, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 9 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

      «4-bis. Per i comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti inclusi nel territorio delle comunità montane ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 gennaio 1994, n. 97, l'adesione al servizio idrico integrato è facoltativa. Ove il comune non aderisca, il nuovo soggetto gestore non subentra all'azienda speciale, all'ente o al consorzio pubblico esercente il servizio. I comuni di cui al primo periodo possono, altresì, ritirare la propria adesione al servizio idrico integrato previo preavviso di sei mesi all'Autorità d'ambito.
      4-ter. Sulle gestioni di cui al comma 4-bis l'Autorità d'ambito esercita funzioni di regolazione generale e di controllo, sulla base di un apposito contratto di servizio»;

          b) all'articolo 10, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono comunque fatte salve le gestioni ai sensi dell'articolo 9, comma 4-bis».

Art. 2.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


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