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PDL 3900

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3900



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

RANIELI, BERTUCCI, ARMANDO COSSUTTA,
GASPERONI, INTINI, LUSETTI

Interventi in favore delle università non statali

Presentata il 15 aprile 2003


      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge intende consentire l'attribuzione di un ulteriore contributo, oltre quello già previsto dalla legge 29 luglio 1991, n. 243, alle università non statali parificate che contengano i costi delle tasse universitarie nella media di quelle statali; che prevedano l'esonero totale per gli aventi diritto e per i portatori di handicap nonché dimostrino di avere un rapporto studenti-docenti di ruolo pari o inferiore a 50:1 (si veda l'allegato alla presente relazione).
      Nell'individuazione dei predetti requisiti si è avuto modo di constatare che tra le università non statali parificate operanti sul territorio italiano, l'università di Urbino «Carlo Bo» si trova in una posizione di assoluta primarietà con riferimento ai requisiti medesimi. Tale università è infatti la sola università italiana non statale che invece di avvalersi delle libertà che questo status le concede, si è impegnata, soprattutto negli ultimi venti anni, a garantire la stessa qualità dei sevizi delle università statali e agli stessi costi.
      Lo dimostrano oltre la generale percezione dell'utenza e i dati rilevati da un affidabile istituto di valutazione quale il CENSIS, che nella sua annuale indagine sulla università italiana (Università. La grande guida 2002-2003, CENSIS - La Repubblica) colloca l'ateneo urbinate nei gruppi di quelli statali, il numero dei docenti di ruolo e l'ammontare delle tasse.
      Tutte le università non statali fanno fronte alle loro esigenze principalmente con questi due strumenti:

          un numero limitato di docenti di ruolo (che rappresenterebbero ovviamente

 

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un costo elevato) privilegiando l'impiego di docenti a contratto (con una riduzione della spesa a circa un decimo) i quali però non assicurano la loro disponibilità al di là di un esiguo numero di ore di lezione, né svolgono in sede l'indispensabile attività di ricerca;

          tasse superiori, spesso di molto, alla media delle università statali.

      L'università di Urbino è invece la seconda - dopo l'università Cattolica del Sacro Cuore, che però ha più sedi, più facoltà e in particolare quella di medicina - per numero di docenti di ruolo ed è una delle due che mantengono le tasse (da 840 euro a 950 euro) nella media di quelle statali. Inoltre essa assicura - accollandosi un onere di circa 1,5 milioni di euro - l'esonero totale per gli aventi diritto (attualmente circa 2000 studenti) e per i portatori di handicap, per i quali offre particolari servizi.
      Grazie a questo sforzo, nella graduatoria predisposta dal CENSIS essa figura al quinto posto tra le università di media dimensione (da 20.000 a 40.000 studenti) e le sue facoltà scientifiche, secondo la banca dati dell'Institute for Scientific Information, la pongono, per la ricerca, addirittura al primo posto tra le università italiane per indice di impatto (6,73 contro una media di 3,45). Tra le altre particolarità di Urbino possiamo citare i suoi collegi universitari, i primi in Italia non solo per capienza (sia relativa agli studenti iscritti, sia assoluta), ma anche per la qualità conferitagli dal progettista Giancarlo De Carlo: una biblioteca di 700.000 volumi (a cui se ne aggiungono oltre 120.000 donati dal compianto Rettore Bo) con una disponibilità di 700 posti circa, un rapporto studenti-residenti che, rispetto alla media nazionale di 180/1000, è di 1445/1000 e che avvalora, con uno stupefacente riscontro numerico, la definizione di «città campus» che la contraddistingue.
      Tutto questo ha un prezzo che, fino a quando il processo di adeguamento ai parametri statali non ha raggiunto i livelli attuali, è stato possibile sostenere mediante una accorta programmazione e mediante costi di esercizio relativamente sopportabili. Attualmente, però, gli oneri della riforma e quelli imposti dai requisiti minimi e dagli incrementi stipendiali al personale docente e non docente (in totale un migliaio di persone) cominciano a rendere la situazione insostenibile.
      Soltanto contributi più cospicui permetteranno a questa università di scongiurare la statalizzazione alla vigilia del cinquecentesimo anno dalla sua fondazione.
      In effetti l'ateneo urbinate, che inconfutabilmente rispetta i requisiti previsti dalla presente proposta di legge, può essere definito «pubblico non statale» continuando a mantenere i vantaggi di un tranquillo luogo di studi a «dimensione di studente» con notevole sviluppo regionale e interregionale e un intervento finanziario da parte dello Stato decisamente inferiore (circa la metà) a quello previsto nell'ipotesi di una statalizzazione.
      Si auspica che la presente proposta di legge venga approvata con estrema rapidità e che le finalità del provvedimento siano condivise dall'intero Parlamento.

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ALLEGATO

UNIVERSITÀ
DOCENTI
STUDENTI
TASSE
UNIVERSITARIE
    LIUC-CASTELLANZA
33
2.424
3.550/4.640
    LUM JEANMONNET-Casamassima
5
229
2.582
    Università Commerciale L. Bocconi Milano
213
10.947
1.502/8.112
    Università Cattolica Sacro Cuore Milano
1.386
38.297
1.230/4.438
    Università IULM - Milano
66
8.297
3.400/4.600
    Università Vita-Salute San Raffaele Milano

71
696
2.750/6.210
    Istituto Universitario Suor Orsola Benincasa - Napoli

30
11.657
688/1.193
    Libera Università Campus Bio-Medico-ROMA
51
484
620/4.500
    LUISS - Roma
68
5.049
4.491/5.500
    LUMSA - Roma
40
5.052
1.040/3.798
    Università San Pio V - Roma
15
606
3.750
    Università degli studi di Urbino
511
22.119
840/950

 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Il contributo dello Stato alle università e agli istituti superiori non statali legalmente riconosciuti di cui alla legge 29 luglio 1991, n. 243, è aumentato nella misura di 30 milioni di euro annui per il triennio 2003-2005.
      2. Il contributo di cui al comma 1 è assegnato, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, alle università e agli istituti superiori non statali legalmente riconosciuti che, nei tre anni accademici precedenti quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno:

          a) applicato un regime di tasse e contributi universitari non superiore alla media delle università statali;

          b) esentato dal pagamento delle tasse e dei contributi universitari gli studenti portatori di handicap o in possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti in materia di diritto allo studio;

          c) un rapporto studenti-docenti di ruolo pari o inferiore a 50:1.

      3. All'onere di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
      4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


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