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PDL 2061

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2061



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato CIMA

Disposizioni in materia di istruzione, formazione e aggiornamento professionale del personale delle Forze di polizia

Presentata il 5 dicembre 2001


      

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Onorevoli Colleghi! - Nella legislazione italiana il termine «nonviolenza» è entrato relativamente tardi, ossia con la nuova legge sull'obiezione di coscienza (legge 8 luglio 1998, n. 230), che all'articolo 8, comma 2, lettera e), attribuisce all'Ufficio nazionale per il servizio civile presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il compito di «predisporre, d'intesa con il dipartimento della protezione civile, forme di ricerca e di sperimentazione di difesa civile non armata e nonviolenta». In realtà già da molti anni erano stati accolti termini ed esperienze connessi alla teoria e alla prassi della nonviolenza, come ad esempio attesta la legge n. 772 del 1972, già abrogata, che riconosceva l'obiezione di coscienza al servizio militare e disponeva il servizio civile alternativo; inoltre già nel dettato costituzionale vi sono le fondamenta di un orientamento tendenzialmente nonviolento e comunque una legittimazione piena di tale prospettiva. E del resto analogo orientamento è possibile leggere in documenti internazionali come la Carta delle Nazioni Unite e la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo.
      Nella ricerca accademica, ormai da decenni, la nonviolenza è un tema rilevante. È così a livello internazionale (a partire dalle attività di peace research promosse dall'ONU), ed è così anche in Italia, in cui lo studio della nonviolenza e la formazione ai valori, alle tecniche e alle strategie della nonviolenza costituiscono esperienze consolidate in ambito accademico e nella prassi della società civile.
      Del resto nella cultura e nella storia d'Italia la nonviolenza è radicata in esperienze e riflessioni che risalgono ad esempio fino alla proposta di vita e di pensiero di San Francesco d'Assisi. Nel Novecento un illustre filosofo e pedagogista italiano, Aldo Capitini (1899-1968), ha dato un contributo di riflessione e di proposta di
 

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enorme rilevanza a livello internazionale. Ad Aldo Capitini risale altresì la coniazione del termine stesso «nonviolenza» che traduce i due termini creati da Mohandas Gandhi (1869-1948) per definire la sua proposta teorico-pratica: ahimsa e la più nota satyagraha. Ahimsa significa opposizione alla violenza fino alla radice di essa; satyagraha significa adesione al vero, forza della verità.
      La parola «nonviolenza» designa un concetto del tutto distinto dalla semplice locuzione «non violenza» o «non-violenza»; la locuzione «non violenza», infatti, indica la mera astensione dalla violenza (ed in quanto tale può comprendere anche la passività, la fuga, la rassegnazione, la viltà, l'indifferenza, la complicità, l'omissione di soccorso); il concetto di «nonviolenza» afferma invece l'opposizione alla violenza come impegno attivo e affermazione di responsabilità.
      La nonviolenza quindi è un concetto che indica la scelta e l'impegno di un intervento attivo contro la violenza, la sopraffazione, l'ingiustizia (non solo quella dispiegata e flagrante, ma anche quella cristallizzata e camuffata, quella acuta e quella cronica, quella immediata e quella strutturale). La nonviolenza non è un'ideologia né una fede: ci si può accostare alla nonviolenza partendo da diverse ideologie e da diverse fedi religiose e naturalmente mantenendo quei convincimenti.
      È evidente la necessità che particolarmente coloro che svolgono il delicatissimo e difficilissimo compito di contrastare crimine e violenza, di promuovere e difendere con la legalità la serenità e il benessere di tutti, devono avere conoscenze e capacità tali da sapere intervenire adeguatamente in primo luogo in aiuto di chi è in difficoltà.
      Conoscere le tecniche della nonviolenza, ed essere addestrati al loro uso, significa avere a disposizione una strumentazione interpretativa ed operativa di grande valore ed efficacia. Contrastare la violenza significa contrastare effettivamente ed efficacemente il crimine (che sulla violenza si fonda), significa altresì garantire autentica sicurezza, che solo può nascere dal rispetto più scrupoloso dei diritti della persona, di ogni persona, dal rispetto e dalla promozione della dignità umana, dall'aiuto a chi di aiuto ha bisogno.
      La conoscenza della nonviolenza, dei suoi valori, delle sue tecniche, delle sue strategie di intervento comunicativo, sociale, solidale e umanizzante, è indispensabile per ogni operatore pubblico e soprattutto per quelli addetti alla sicurezza ed alla protezione dei diritti.
      Naturalmente non si tratta di «convertire» delle persone, bensì:

          in primo luogo, di mettere a disposizione strumenti interpretativi ed operativi adeguati per agire in modo costantemente legale, efficace e rispettoso della dignità umana nello svolgimento delle proprie mansioni;

          in secondo luogo, di fornire agli operatori addetti al controllo del territorio ed alla protezione dei diritti, un quadro di riferimento categoriale ed applicativo coerente con la Costituzione, e quindi con la fonte stessa della legalità nel nostro Paese; e con la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, che costituisce un comune orizzonte di riferimento per le codificazioni giuridiche e le prassi amministrative dei Paesi democratici;

          in terzo luogo, di offrire un'occasione di riflessione sulle dinamiche relazionali e sulle strategie operative e cooperative nel rapporto interpersonale e particolarmente nel conflitto con la persona o le persone nei cui confronti si interviene e con cui quindi si interagisce;

          in quarto luogo, di mettere a disposizione delle Forze di polizia indicazioni utili ad un approfondimento delle problematiche non solo giuridiche, procedurali, amministrative e tecniche, ma anche psicologiche, sociologiche, comunicative e antropologico-culturali connesse ed implicate dall'attività che si svolge.

      I valori teoretici, le strategie di intervento e le tecniche operative della nonviolenza, e quindi l'educazione e l'addestramento

 

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ad essi, costituiscono una opportunità formativa che a nostro parere sarebbe necessario ed urgente che entrasse nel bagaglio di conoscenze, nei curricula studiorum e nell'addestramento di tutti gli operatori addetti alla sicurezza.
      Attualmente le Forze dell'ordine in Italia sono articolate in diversi corpi, con statuti specifici ed organizzazioni interne peculiari. Tale situazione si riflette anche sui percorsi formativi ed addestrativi.
      Ma fondamento unitario di tutti i percorsi formativi è e deve essere il riferimento alla Costituzione della Repubblica italiana su cui si incardina tutto il sistema legislativo ed istituzionale e si basa il nostro ordinamento giuridico.
      Pertanto, in uno Stato di diritto, in un Paese democratico come l'Italia, la funzione dello Stato rispetto all'ordine pubblico è vincolata all'affermazione della legalità, alla difesa della democrazia, alla promozione della sicurezza, dell'incolumità e dei diritti delle persone che nel territorio italiano si trovino.
      Sempre più la riflessione giuridica contemporanea ha evidenziato il nesso inscindibile tra sicurezza pubblica e diritti umani, diritti che sono propri di ogni essere umano e che per essere inverati necessitano di un impegno positivo delle istituzioni pubbliche.
      Si evince pertanto la necessità di una sempre più adeguata formazione del personale delle Forze dell'ordine, ordinata all'espletamento più coerente ed efficace dei compiti che diano attuazione alle finalità dalla Costituzione enunciate nell'ambito delle specifiche funzioni, modalità ed aree di intervento. A tale fine la formazione alla conoscenza dei valori e all'uso delle tecniche e delle strategie della nonviolenza si dimostra di estrema utilità.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Norme di principio).

      1. L'istruzione, la formazione e l'aggiornamento professionale del personale delle Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1o aprile 1981, n. 121, sono svolti mediante programmi ed attività didattiche ispirati ai valori della Costituzione, con particolare riferimento agli articoli 2 e 27, e ai princìpi contenuti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000.

Art. 2.
(Direttive del Ministro dell'interno).

      1. Il Ministro dell'interno, nelle sue attribuzioni di responsabile della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e di autorità nazionale di pubblica sicurezza:

          a) impartisce annualmente le direttive generali per l'attività di istruzione, formazione e aggiornamento svolte dal sistema degli Istituti e delle Accademie delle forze di polizia introducendo le metodologie didattiche più idonee ad elevare la conoscenza dei valori e l'uso delle tecniche, delle modalità di servizio e delle strategie della nonviolenza;

          b) fissa gli obiettivi generali da raggiungere sia annualmente, sia nell'intero ciclo di istruzione;

          c) vigila sugli indirizzi didattici e verifica la qualità degli interventi formativi realizzati, relativamente alla promozione della coscienza civica e al rigoroso apprendimento di una deontologia professionale che sia conforme alle funzioni difensive e nonviolente delle Forze di polizia;

          d) fissa la durata inderogabile dei corsi di istruzione per le varie qualifiche

 

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del personale di nuova assunzione in servizio;

          e) si avvale della consulenza di docenti e ricercatori esperti in materia di formazione alla nonviolenza e dei responsabili delle strutture formative e addestrative attualmente operanti nelle Forze di polizia sia per l'adozione della specifica normativa che per la qualificazione dei docenti.

Art. 3.
(Relazione annuale).

      1. Il Ministro dell'interno presenta annualmente alle Camere, entro il 30 settembre, una relazione sull'attività svolta dal sistema degli Istituti di istruzione delle Forze di polizia, nella quale sono esposti:

          a) gli obiettivi didattici formulati all'inizio dell'anno di gestione;

          b) gli indirizzi seguiti per il miglioramento continuo della preparazione professionale, nei profili deontologico-valoriale, tecnico-operativo e gestionale;

          c) i modelli di valutazione adottati sia per la programmazione scientifico-didattica, sia per la verifica dei risultati;

          d) i risultati in termini sia di formazione del personale delle Forze di polizia di ogni ordine e grado sia di miglioramento qualitativo delle metodologie e delle tecniche di insegnamento, comprese le metodologie di servizio nonviolento;

          e) gli obiettivi didattici per l'anno successivo e i programmi di studio e di ricerca previsti a supporto dell'attività degli Istituti di istruzione delle Forze di polizia e del miglioramento continuo della qualità dei curricula formativi.

      2. La relazione di cui al comma 1 è trasmessa al Comitato di cui all'articolo 4.

 

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Art. 4.
(Comitato parlamentare per l'istruzione, la formazione e l'aggiornamento professionale del personale delle Forze di polizia).

      1. Ai fini della promozione degli indirizzi formativi ispirati al miglioramento continuo della qualità delle Forze di polizia, è istituito il Comitato parlamentare per l'istruzione, la formazione e l'aggiornamento professionale del personale delle Forze di polizia, di seguito denominato «Comitato».
      2. Il Comitato è composto da cinque deputati e da cinque senatori, nominati rispettivamente dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, sentiti i presidenti dei gruppi parlamentari.
      3. Il Comitato:

          a) elegge al suo interno il presidente, che resta in carica per tutta la legislatura;

          b) svolge approfondimenti conoscitivi, mediante audizioni e sopralluoghi;

          c) discute e valuta la relazione di cui all'articolo 3;

          d) trasmette semestralmente una nota e annualmente una relazione su quanto emerso dai relativi lavori alle competenti Commissioni parlamentari.

      4. Il Comitato, ogni qualvolta si renda opportuno acquisire elementi e valutazioni, può deliberare di audire il Ministro dell'interno, o il Sottosegretario di Stato delegato, i responsabili delle Forze di polizia e chiunque altro ricopra un incarico istituzionale nel campo dell'istruzione del personale delle Forze di polizia.

Art. 5.
(Copertura finanziaria).

      1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati complessivamente in 10.000.000 di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione

 

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dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


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