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PDL 2493

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2493



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato LETTIERI

Disposizioni per l'assunzione a tempo indeterminato del personale precario del Ministero per i beni e le attività culturali

Presentata il 7 marzo 2002


      

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Onorevoli Colleghi! - Il successo delle politiche realizzate nel quinquennio 1996-2001 per il rilancio della centralità del patrimonio storico-artistico del nostro Paese, con lo straordinario aumento dei visitatori dei musei statali, protrattosi oltre l'evento giubilare, è stato reso possibile essenzialmente grazie alle intese intervenute in sede di contrattazione sindacale nell'ambito del Ministero per i beni e le attività culturali in materia di produttività e di realizzazione di progetti speciali, nonché mediante l'utilizzazione delle unità assunte a tempo determinato per effetto delle leggi 27 dicembre 1997, n. 449, e 16 dicembre 1999, n. 494, finalizzate all'ampliamento delle opportunità di fruizione di musei, gallerie, aree archeologiche, biblioteche e archivi di stato per far fronte alla prevedibile nuova domanda legata al grande Giubileo del 2000.
      Con l'articolo 2 della legge 23 febbraio 2001, n. 29, il Parlamento, autorizzando la proroga dell'utilizzazione del suddetto personale fino al 31 dicembre 2001, riconosceva la opportunità di mantenere lo standard di fruizione ai medesimi livelli, anche in considerazione del permanere di un flusso turistico molto elevato e di una crescente domanda da parte del pubblico. In effetti, l'integrazione negli organici ministeriali delle suddette unità consentirebbe la prosecuzione a regime delle modalità relative all'apertura nei giorni festivi e con orario prolungato degli istituti culturali interessati, positivamente attuata negli anni scorsi, con effetti anche in termini di ritorno finanziario per le casse statali derivante dai biglietti di accesso.
      Purtroppo con l'ultima legge finanziaria (legge n. 448 del 2001, articolo 34), anziché risolvere il problema, la maggioranza ha approvato soltanto la proroga fino al 31 dicembre 2002 dei rapporti di lavoro a tempo determinato in atto.
      La presente proposta di legge, invece, mira a stabilizzare in via definitiva il personale precario del Ministero per i beni e le attività culturali.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Il Ministero per i beni e le attività culturali, al fine di ampliare le opportunità di fruizione di musei, gallerie, aree archeologiche, biblioteche e archivi di Stato, è autorizzato all'assunzione di 1.475 unità nei ruoli del personale di vigilanza e di custodia, scelte fra coloro che hanno prestato la propria opera ai sensi dell'articolo 1 della legge 16 dicembre 1999, n. 494, e successive modificazioni, in relazione alle carenze organiche registrate nell'area funzionale B, posizione economica B1, al 31 dicembre 2001, sulla base del relativo contratto nazionale di lavoro.
      2. Al fine di realizzare il miglioramento del servizio per l'accoglienza del pubblico, la comunicazione e la lettura delle collezioni documentarie e museali, svolto dagli assistenti tecnici museali, il Ministero per i beni e le attività culturali è autorizzato, nell'ambito della dotazione organica complessiva, ad assumere 800 assistenti tecnici museali, nonché ulteriori sei unità da utilizzare per il proseguimento delle azioni realizzate per fare fronte alle esigenze connesse con la salvaguardia dei beni culturali derivanti dagli eventi sismici nelle regioni Umbria e Marche.

Art. 2.

      1. Per il personale assunto a tempo determinato nelle qualifiche per le quali è richiesto il titolo di studio della scuola dell'obbligo, il Ministero per i beni e le attività culturali, ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 1, procede, in relazione al verificarsi di vacanze di organico, alla trasformazione in rapporti a tempo indeterminato dei rapporti da ultimo prorogati ai sensi dell'articolo 34

 

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della legge 28 dicembre 2001, n. 448, ed in atto alla data di entrata in vigore della presente legge.
      2. Per il personale assunto a tempo determinato previo superamento di prove selettive, sono indetti, in attuazione dell'articolo 1, concorsi riservati per soli titoli.
      3. Alla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero per i beni e le attività culturali, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 19 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è autorizzato a bandire concorsi per la copertura dei corrispondenti posti vacanti nell'area funzionale B, posizione economica B3, per i quali è richiesto un titolo di studio superiore a quello di scuola secondaria di primo grado, in riferimento al grado di copertura del servizio reso, in rapporto alla domanda espressa e potenziale.

Art. 3.

      1. Il Ministero per i beni e le attività culturali è autorizzato ad avvalersi del personale assunto a tempo determinato ed utilizzato ai sensi dell'articolo 34 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, fino all'espletamento delle procedure di assunzione conseguenti alle trasformazioni del rapporto d'impiego e all'effettuazione dei concorsi di cui all'articolo 2 della presente legge.
      2. Fino all'espletamento elle procedure di cui al comma 1, al Ministero per i beni e le attività culturali non è consentito bandire concorsi, né procedere ad assunzioni nelle qualifiche interessate, ad eccezione di quelle relative a concorsi già autorizzati.

Art. 4.

      1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 21.351.000 euro a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai

 

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fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.


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