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PDL 5643

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5643



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

GAZZARA, FRIGERIO, TABORELLI, VIALE

Modifiche all'articolo 113 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di privatizzazione dei servizi pubblici locali

Presentata il 22 febbraio 2005


      

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Onorevoli Colleghi! - Da qualche anno in Italia si parla di «privatizzazione» delle utility locali, ovvero dei servizi pubblici locali, di «liberalizzazione» del mercato economico e di apertura alla concorrenza.
      Nonostante i ripetuti annunci di cambiamento del settore, però, la liberalizzazione delle utility locali è rimasta sostanzialmente ferma.
      Il forte divario fra privatizzazione formale e sostanziale delle utility è sottolineato anche dall'ultimo rapporto di Confservizi: le società per azioni (Spa) attive in questo settore sono cresciute dalle 650 unità del 2003 alle 710 del 2004, ma gli enti locali prevalgono di gran lunga come unici proprietari (73 per cento) o come azionisti di maggioranza (23,6 per cento). È l'identificazione tra comuni e aziende dei servizi pubblici a impedire le aggregazioni.
      L'Italia è il Paese con la più alta frammentazione di attività. Bisogna correre ai ripari, abbattendo al più presto le barriere, prima dell'arrivo dei colossi stranieri che ne trarrebbero un sicuro vantaggio a spese delle nostre aziende.
      Comunque prima di privatizzare bisogna liberalizzare, apportando modifiche a quelle norme illiberali che favoriscono le aziende pubbliche e non stimolano la nascita di mercati concorrenziali. A seguito di una prima liberalizzazione, di un impulso all'espansione e della crescita del mercato, occorrerebbe favorire le aggregazioni,
 

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e quindi, come ultimo e fondamentale passaggio, procedere alla privatizzazione delle utility.
      Si assisterebbe così a un duplice vantaggio: da un lato l'abbandono del sistema monopolistico ed il ricorso a un libero mercato (seppure controllato dallo Stato) consentirebbe un miglioramento della qualità dei servizi e una riduzione dei costi e delle tariffe; dall'altro lato verrebbe meno il gravoso compito a carico degli enti locali dell'organizzazione e gestione dei servizi, con la conseguente riduzione dei disavanzi accumulati dalle aziende municipalizzate.
      Ma il mercato da anni è ingessato e i timidi tentativi di apertura alla concorrenza hanno subito ripetute battute d'arresto, soprattutto per effetto dell'incertezza normativa. Una prima riforma dei servizi pubblici locali, contenuta nell'articolo 35 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (finanziaria 2002), è finita nel mirino di Bruxelles che ha annunciato l'avvio di una procedura di infrazione.
      La nuova disciplina, contenuta nel decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, emanata a seguito dei richiami comunitari, non è stata tuttavia esente da critiche.
      In particolare, l'ampia discrezionalità lasciata alle amministrazioni locali ed il ricorso generalizzato agli affidamenti in house in alternativa agli affidamenti tramite gara, sono stati considerati in aperto contrasto con i princìpi della libera concorrenza.
      L'ulteriore modifica attuata con la legge 24 dicembre 2003, n. 350 (finanziaria 2004), invece di completare la liberalizzazione con la definitiva apertura alla libera concorrenza del settore dei servizi pubblici, ha finito per valorizzare le aziende locali totalmente pubbliche. Ne sono derivati conflitti d'interesse, ampie aree d'inefficienza, strutture tariffarie non basate sui costi, rendite di monopolio, scarsi incentivi all'investimento e all'innovazione. E la forma giuridica della Spa non ha coinciso con l'apertura ai capitali privati con la quotazione in borsa (il 73 per cento delle imprese è a capitale totalmente pubblico; del restante 27 per cento, la quasi totalità è a capitale misto, ma con maggioranza di capitale pubblico).
      L'Europa va in senso diverso da quanto previsto dalla citata legge n. 350 del 2003 (finanziaria 2004), ribadendo che, anche nel settore delle local utility, il regime di concorrenza è sempre da prevedere qualora esso consenta il conseguimento degli obiettivi di interesse generale. L'Unione europea ha ribadito una chiara scelta di campo in favore delle liberalizzazioni e consente di estendere nel tempo l'area del mercato interno, laddove i mutamenti giuridici, economici e tecnologici rendano possibile il conseguimento dei fini pubblici in regime di concorrenza.
      La situazione del settore impone almeno due azioni prioritarie. È necessario prima di tutto riordinare, semplificare e rendere coerente la regolamentazione con gli obiettivi di liberalizzazione e di crescita fissati a livello europeo, nonché ricomporre le esigenze di funzionalità aziendale e di mercato. In secondo luogo è necessaria l'adozione di scelte che favoriscano i processi aggregativi delle imprese.
      Alla luce di quanto fin qui evidenziato, appaiono in contrasto con i princìpi della libera concorrenza e della privatizzazione del settore dei servizi pubblici e risulta quindi necessario procedere alla soppressione di alcune previsioni dell'articolo 113 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni.
      In particolare va abrogata la lettera c) del comma 5 dato che essa prevede la possibilità di conferire il servizio anche a società a capitale interamente pubblico; sono inoltre soppresse le disposizioni del comma 5-ter nella parte in cui prevedono la possibilità di non affidare con gara ad evidenza pubblica «la gestione della rete, separata o integrata con l'erogazione dei servizi (...) e del comma 15-bis nella parte in cui prevedono ancora ipotesi relative e affidamenti a società a capitale interamente pubblico.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. La lettera c) del comma 5 dell'articolo 113 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, è abrogata.
      2. Al comma 5-ter dell'articolo 113 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole da: «In ogni caso» fino a: «con procedure di gara» sono soppresse.
      3. Al comma 15-bis dell'articolo 113 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, le parole da: «nonché quelle affidate» fino a: «o gli enti pubblici che la controllano» sono soppresse.


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