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PDL 3775

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3775



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

PATARINO, LA GRUA, LOSURDO, GRILLO

Istituzione dell'Unione nazionale dei produttori agricoli

Presentata il 12 marzo 2003


      

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Onorevoli Colleghi! - Il 22 gennaio 2003 la Commissione europea ha adottato un pacchetto di proposte di riforma della politica agricola comune (PAC). Gli obiettivi principali sono: rendere l'agricoltura europea più competitiva e maggiormente orientata al mercato; portare avanti una semplificazione sostanziale della PAC; facilitare il processo di allargamento e difendere meglio la politica agricola nell'ambito dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC). L'inadeguatezza dell'attuale sistema organizzativo del comparto agricolo italiano, rispetto alle esigenze attuali del mondo produttivo, è lampante. Parimenti inadeguati sono i modelli cui si ispirano le organizzazioni professionali, espressione di una visione ormai superata dai nuovi assetti istituzionali. In una fase come l'attuale, in cui sempre di più si sviluppa la tendenza alle interconnessioni economiche infranazionali e, sotto certi aspetti, anche infra-continentali (la cosiddetta «globalizzazione» dei mercati ), è necessario e vitale che anche l'imprenditoria agricola sia organizzata in modo tale da poter reggere alle sfide del mercato. Altrimenti avremo seri problemi di sopravvivenza per le piccole e medie aziende. Occorre, allora, puntare a una maggiore rispondenza alle esigenze del mercato e ad una migliore competitività; alla sicurezza e alla qualità degli alimenti; alla stabilizzazione dei redditi agricoli; alla presa in considerazione dei problemi ambientali nell'ambito della politica agricola; ad una maggiore vitalità delle zone rurali; alla semplificazione e ad un maggior decentramento.
      Il modello organizzativo più efficiente e funzionale non può che essere quello della filiera agro-alimentare, dell'organizzazione cioè non solo dei produttori, ma anche degli altri soggetti che intervengono nella
 

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trasformazione e nella commercializzazione dei beni, i cui sforzi devono essere coordinati e armonizzati.
      La normativa europea, già dalla fine degli anni '70, con il regolamento (CEE) n. 1360/78 del Consiglio, del 19 giugno 1978, e successive modificazioni e integrazioni, ha individuato nella organizzazione dei produttori lo strumento attuativo della filiera; infatti, possono far parte delle predette organizzazioni tutti gli esponenti del mondo economico collegato alla realtà agricola, anche se la presenza degli agricoltori è prevalente.
      L'esperienza, d'altro canto, ha dimostrato che l'esistenza di una pluralità di organizzazioni professionali, tra loro organicamente collegate, non produce buoni risultati.
      Da questa considerazione nasce la presente proposta di legge, che prevede un modello organicamente funzionale ed efficiente che riunisce tutte le associazioni dei produttori agricoli. È indubbio che la programmazione della produzione e della commercializzazione dei prodotti omogenei è lo scopo primario dell'organizzazione che si vuole creare con la presente proposta di legge.
      Il modello delineato è profondamente democratico e pluralistico, poiché tutte le associazioni che entreranno a far parte dell'Unione eleggeranno dal basso, con votazione libera e segreta, i componenti degli organi direttivi.
      L'incompatibilità prevista fra l'iscrizione ad un'associazione di produttori e quella ad altre organizzazioni, anche professionali, operanti nel comparto agricolo, è tesa a prevenire le forme di lottizzazione che potrebbero verificarsi.
      L'Unione, per rispondere efficacemente alle esigenze della tutela della produzione agroalimentare, deve essere libera dai condizionamenti che nascerebbero per motivi completamente diversi da quelli tesi all'efficienza e alla trasparenza dell'attività.
      Così come delineato, il modello soddisfa - tramite la previsione dei comitati economici-agricoli regionali - il principio della più ampia autonomia delle realtà regionali e locali, con la tutela quindi della vocazione produttiva di ogni lembo del territorio. Parimenti, l'Unione è lo strumento necessario per svolgere una vera politica agricola europea che tuteli, finalmente in modo efficace e pieno, la realtà produttiva nazionale.
      In quest'ottica, è stata prevista la partecipazione con diritto di voto del presidente dell'Unione alle sedute della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, quando sono iscritti all'ordine del giorno argomenti connessi al comparto agro-alimentare. Tale presenza contribuirà all'elaborazione di una linea politica istituzionale volta a tutelare presso le sedi europee le vere esigenze del mondo produttivo, evitando quindi le distorsioni in favore di lobbie che nulla o poco hanno a che fare con la realtà produttiva come purtroppo sino ad oggi si è verificato.
      La presente proposta di legge attua il principio della funzione sociale della proprietà, disciplinato dalla Costituzione, stimolando l'imprenditoria sana a scapito della rendita fondiaria, e creando quindi la possibilità di nuovi posti di lavoro, produttori di reale ricchezza, eliminando alla radice quelle politiche di tipo assistenziale che non solo non hanno creato posti di lavoro, ma hanno dato adito a numerosi fenomeni di distorsione e di malcostume.
      La presente proposta di legge è composta da sette articoli.
      L'articolo 1 prevede l'istituzione dell'Unione nazionale dei produttori agricoli.
      L'articolo 2 stabilisce che tutte le associazioni di produttori oggi esistenti in Italia confluiscano di diritto nella predetta Unione, e viene previsto un congruo lasso di tempo - sei mesi - per procedere all'iscrizione delle stesse. Nel medesimo articolo è previsto inoltre che potranno aderire all'Unione solo le associazioni che risulteranno conformi alla disciplina europea; nel comma 4, infine, si prevede l'incompatibilità tra l'iscrizione a un'associazione di produttori - e quindi all'Unione - e quella contemporanea ad altre associazioni, anche professionali.
 

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      L'articolo 3 delinea l'articolazione interna dell'Unione tramite la realizzazione dei raggruppamenti per prodotti omogenei; compito di tale struttura è di programmare la produzione quantitativa e qualitativa per singoli comparti. Nel comma 2 si stabilisce la vincolatività delle scelte programmatiche così operate. Nel comma 3 si prevede che la programmazione deve avvenire su base regionale, indicando la quantità massima di prodotto prevista per ogni singola regione; è altresì stabilito che tale ripartizione programmatica dovrà tenere conto delle vocazioni produttive di ogni singola regione. Nel comma 4 è disciplinata la costituzione dei comitati economici agricoli regionali, con il compito di attuare il programma per ogni singola regione: a tal fine viene inoltre attribuito agli stessi un potere di vigilanza e di ispezione (comma 5).
      L'articolo 4 disciplina l'elezione dei membri del raggruppamento, stabilendone il numero e introducendo il principio che per ogni raggruppamento di prodotti omogenei avranno l'elettorato attivo e passivo solo i rappresentanti legali delle associazioni di produttori funzionalmente collegati; viene inoltre delineato il numero dei membri e individuata la funzione di un presidente degli stessi. Il comma 2 stabilisce il numero minimo dei membri dei comitati, eletti per ogni singola regione dai rappresentanti legali delle associazioni funzionalmente sinergiche, con un numero variabile in funzione della popolazione residente.
      L'articolo 5 stabilisce le modalità di elezione del presidente dell'Unione che avverrà da parte dei presidenti dei raggruppamenti.
      L'articolo 6 stabilisce il principio dell'obbligatorietà della presenza del presidente dell'Unione nelle sessioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
      L'articolo 7 stabilisce il finanziamento dell'Unione, che non dovrà gravare sulle finanze dello Stato, ma si dovrà realizzare tramite il prelievo di una somma pari all' 1,5 per cento degli utili di gestione delle singole associazioni di produttori.
      La presente proposta di legge è sicuramente perfettibile e aperta ai contributi di tutti, ma tende a porre finalmente sul piano istituzionale la necessità di riorganizzare il comparto agro-alimentare secondo modelli più consoni alla realtà europea.
      La proposta di legge è volutamente scarna, in quanto si ritiene che nella normativa primaria, conformemente alle più recenti tendenze del nostro ordinamento, si debbano delineare solo i princìpi generali della disciplina, lasciando poi alla normazione di carattere secondario la puntuale e articolata configurazione della materia.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. È istituita l'Unione nazionale dei produttori agricoli, disciplinata dalla presente legge.

Art. 2.

      1. Le associazioni di produttori e le unioni di associazioni di produttori disciplinate dal regolamento (CEE) n. 1360/78 del Consiglio, del 19 giugno 1978, e successive modificazioni, confluiscono di diritto nell'Unione nazionale dei produttori agricoli.
      2. Le associazioni di cui al comma 1 devono proporre domanda di adesione all'Unione nazionale dei produttori agricoli entro e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
      3. L'Unione nazionale dei produttori agricoli provvede all'iscrizione solo per le associazioni legittimate ai sensi del citato regolamento (CEE) n. 1360/78. In mancanza della presentazione della domanda di adesione nel termine di cui al comma 2, l'Unione provvede d'ufficio all'iscrizione.
      4. L'iscrizione ad una o più associazioni di produttori è incompatibile con l'iscrizione ad altre associazioni, anche professionali, operanti nel comparto agricolo.

Art. 3.

      1. L'Unione nazionale dei produttori agricoli è articolata in raggruppamenti di prodotti omogenei. I raggruppamenti programmano la produzione nazionale, sia per quantità sia per qualità, dei singoli prodotti, tenendo conto delle possibilità di commercializzazione degli stessi nonché

 

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degli eventuali limiti alla produzione stabiliti dall'Unione europea.
      2. Le indicazioni programmatiche di cui al comma 1 sono vincolanti per tutti gli associati all'Unione nazionale dei produttori agricoli.
      3. La programmazione di cui al comma 1 è articolata su base regionale individuando per ogni singola regione la quantità massima di prodotto. Nell'ambito della ripartizione programmatica fra le regioni si deve tenere conto delle vocazioni produttive di ogni singola regione e provincia.
      4. Presso ogni regione sono costituiti i comitati economici agricoli regionali che attuano le linee programmatiche stabilite dai raggruppamenti di prodotto, ai sensi del comma 1, disciplinando l'attività delle singole associazioni di produttori aventi sede nel territorio regionale.
      5. I comitati economici agricoli regionali possono disporre ispezioni, sia presso le associazioni sia presso le singole aziende agricole, al fine di verificare l'attuazione del programma stabilito ai sensi del comma 1.

Art. 4.

      1. I rappresentanti legali delle singole associazioni di produttori di cui all'articolo 2 eleggono i membri dei raggruppamenti di prodotti funzionalmente competenti per tipologia di prodotti alle associazioni stesse. Ogni raggruppamento è composto da venti membri ed elegge un presidente che dura in carica tre anni.
      2. I rappresentanti legali delle associazioni di produttori operanti nelle singole regioni eleggono i membri dei comitati economici agricoli regionali funzionalmente competenti per tipologia di prodotti alle associazioni stesse. Il numero minimo dei membri dei comitati è di sette e può essere elevato fino a quindici in relazione alla popolazione della regione e alla quantità delle imprese agricole ivi operanti.

 

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Art. 5.

      1. I presidenti dei raggruppamenti di cui all'articolo 4, comma 1, eleggono il presidente e l'ufficio di presidenza dell'Unione nazionale dei produttori agricoli, che durano in carica tre anni. L'ufficio di presidenza è composto da un numero massimo di cinque membri.

Art. 6.

      1. Il presidente dell'Unione nazionale dei produttori agricoli partecipa di diritto alle sedute della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano riguardanti l'agricoltura, con diritto di voto.

Art. 7.

      1. Le associazioni di produttori di cui all'articolo 2 devolvono una cifra pari all'1,5 per cento del loro utile di bilancio all'Unione nazionale dei produttori agricoli per il finanziamento della stessa.    


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