PDL 3270
XIV LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 3270
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PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa del deputato FINOCCHIARO
Modifiche agli articoli 80, 81 e 82 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, concernenti il patrocinio a spese dello Stato
Presentata il 15 ottobre 2002
Onorevoli Colleghi! - Il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, nel modificare, tra l'altro, la legge n. 217 del 1990, relativa al gratuito patrocinio a spese dello Stato, ha creato seri problemi ai cittadini che vogliono avvalersi dell'istituto scegliendo autonomamente il proprio difensore.
Situazione questa particolarmente grave nel processo penale ove venga nominato un difensore d'ufficio che non abbia i requisiti previsti dall'articolo 81 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002. Conseguentemente, il cittadino non abbiente viene di fatto privato del diritto di scelta di un proprio avvocato.
La presente proposta di legge ribadisce il diritto di libera scelta da parte del cittadino di un proprio difensore e uniforma i requisiti di ammissione previsti dall'articolo 81, comma 2, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, con i requisiti previsti per l'iscrizione alle liste dei difensori d'ufficio come stabilito dalla legge n. 60 del 2001.
Per consentire, infine, al cittadino non abbiente di scegliere anche un avvocato di distretto di corte d'appello diverso da quello dove risiede, si amplia l'applicazione della legge a tutti gli iscritti all'albo degli avvocati e non solo quelli di cui all'elenco previsto dall'articolo 81 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. L'articolo 80 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è sostituito dal seguente:
«Art. 80(L). - (Nomina del difensore). - 1. Chi è ammesso al patrocinio ha diritto di nominare un difensore di fiducia».
Art. 2.
1. All'articolo 81 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Presso ogni consiglio dell'ordine è istituito l'elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato, formato dagli avvocati che ne fanno domanda e che siano in possesso dei requisiti previsti al comma 2»;
b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«4-bis. Il consiglio dell'ordine indica a chi ne sia privo e ne faccia richiesta il nominativo di uno dei difensori iscritto all'elenco».
Art. 3.
1. All'articolo 82, comma 2, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, la parola: «elenco» è sostituita dalla seguente: «albo».