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PDL 5815

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5815



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato BENVENUTO

Interpretazione autentica dell'articolo 2 della legge 25 luglio 2000, n. 213, in materia di asseverazione della documentazione doganale

Presentata il 29 aprile 2005


      

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Onorevoli Colleghi! - I commi 1 e 2 dell'articolo 2 della legge 25 luglio 2000, n. 213, recante «Norme di adeguamento dell'attività degli spedizionieri doganali alle mutate esigenze dei traffici e dell'interscambio internazionale delle merci», attribuiscono agli spedizionieri doganali e ad altri soggetti abilitati il potere di procedere all'asseverazione dei dati contenuti nelle dichiarazioni da presentare agli uffici doganali.
      Tale asseverazione costituisce sicuramente un ausilio per la dogana, sempre che venga garantita la regolarità dell'operazione doganale non solo sotto il profilo formale, ma anche sotto quello sostanziale.
      In particolare per le operazioni relative a merci avviate al cosiddetto «canale verde» (nessun controllo), per le quali si intenda procedere al controllo a posteriori, l'asseverazione, che deve garantire la regolarità sostanziale oltre che formale dell'operazione, potrebbe risultare utile pur se eseguita successivamente all'espletamento dell'operazione doganale, consentendo di evitare anche la verifica a posteriori, a meno, ovviamente, che la dogana non ritenga comunque di procedere al controllo.
      Le risorse risparmiate nell'attività di controllo potrebbero quindi essere più proficuamente indirizzate.
      In considerazione peraltro della valenza pubblicistica che viene attribuita all'asseverazione, occorre prevedere per il soggetto che vi fa luogo la veste di incaricato di pubblico servizio ai sensi dell'articolo 358 del codice penale, con il corredo delle conseguenti sanzioni aggravate in caso di asseverazioni false o mendaci.
      Per i motivi citati, e richiamando in questa sede le motivazioni sottese alla risoluzione in Commissione n. 7-00540 del 27 dicembre 2004, che di seguito si riproduce, si propone una coerente interpretazione autentica dell'articolo 2 della legge n. 213 del 2000, nonché l'attribuzione della qualificazione penalistica di incaricato di pubblico servizio agli spedizionieri doganali e agli altri soggetti abilitati ai sensi di legge all'asseverazione dei dati.


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ALLEGATO

Testo della risoluzione in Commissione 7-00540 presentata
nella seduta di lunedì 27 dicembre 2004

    La VI Commissione,

          premesso che:

              come segnala la federazione nazionale spedizionieri doganali (ANASPED), con il crescente volume degli scambi internazionali, l'esigenza di garantire la fluidità dei traffici e la necessità di adottare misure più opportune al fine di contrastare ogni tipo di frode e garantire nel contempo la sicurezza dei cittadini e delle istituzioni, rappresentano la funzione primaria di un'amministrazione doganale moderna;

              la globalizzazione dei mercati mondiali, favorita dalla diffusione delle tecnologie informatiche, richiede inoltre l'utilizzo di nuovi e più idonei strumenti per ostacolare il rischio di danno, non solo finanziario e fiscale, ma anche rispetto alla salute e all'incolumità dei cittadini;

              la legge 25 luglio 2000, n. 213, ha già introdotto un adeguamento dell'attività della meritoria categoria degli spedizionieri doganali alle mutate esigenze dei traffici e dell'interscambio internazionale delle merci, utilizzando la lunga esperienza acquisita nel settore doganale da questi professionisti, anche al fine di compensare i livelli di attività perduti in seguito al mutato contesto dell'Unione europea;

              nell'attuale contingenza che richiede ulteriori controlli da parte delle amministrazioni doganali, il riammodernamento professionale degli spedizionieri doganali deve essere chiamato a giocare un ruolo decisivo non solo contro il rischio di frode, ma anche contro il bio terrorismo e i traffici illeciti;

              si rende pertanto necessario delegare agli spedizionieri, ferme restando le attività di controllo dell'amministrazione doganale, alcune funzioni di supporto nell'accertamento doganale;

              la possibilità di asseverazione delle dichiarazioni doganali prevista dalla citata legge n. 213 del 2000, ha la duplice finalità di rendere più scorrevoli le operazioni doganali con un intervento professionale che funga da filtro preventivo di controllo e di offrire una garanzia suppletiva all'amministrazione doganale in merito al contenuto delle dichiarazioni;

              l'attività così rinnovata e più puntuale degli spedizionieri doganali e degli altri soggetti abilitati produrrebbe effetti benefici anche per gli operatori con l'estero che, meglio tutelati da questi professionisti, potrebbero evitare le conseguenze spiacevoli legate alla inosservanza, talvolta incolpevole, delle copiose norme, non solo di natura doganale e fiscale, afferenti il commercio con l'estero;

              ad avviso del firmatario del presente atto di indirizzo, l'utilizzo degli spedizionieri doganali nel controllo preventivo della documentazione tramite lo strumento dell'asseverazione dovrebbe concretizzarsi con il riconoscimento a questi professionisti della funzione di «incaricati di pubblico servizio» e conseguente aumento di responsabilità verso l'amministrazione doganale,

impegna il Governo

      ad adottare iniziative normative di rimodulazione dell'articolo 2 della legge 25 luglio 2000, n. 213, volte a:

          a) disporre che il potere di asseverazione dei dati sia attribuito agli spedizionieri doganali, e agli altri soggetti abilitati

 

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anche con riferimento ad operazioni doganali già effettuate;

          b) stabilire che l'attività di asseverazione debba intendersi espletata regolarmente se comprende la verifica della completezza documentale e della regolarità formale e sostanziale dell'operazione, fermo restando in ogni caso il potere delle dogane di effettuare i controlli ritenuti necessari ai sensi del comma 4 dell'articolo;

          c) sancire che gli spedizionieri doganali iscritti all'albo istituito dalla legge 22 dicembre 1960, n. 1612, siano incaricati di pubblico servizio, ai sensi dell'articolo 358 del codice penale, in ragione dell'attività di interesse collettivo dagli stessi svolta e del carattere non meramente materiale della loro prestazione;

          d) precisare che la violazione della diligenza professionale nello svolgimento del potere di asseverazione, oltre alle conseguenze previste nel codice penale, comporti le responsabilità previste dai commi 6 e 7 del medesimo articolo ed i provvedimenti disciplinari di cui all'articolo 12 della citata legge n. 1612 del 1960.

(7-00540)    «Benvenuto».

 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Ferma restando la facoltà della dogana di effettuare comunque i controlli ritenuti necessari, la disposizione dell'articolo 2, comma 1, della legge 25 luglio 2000, n. 213, si interpreta nel senso che il potere di asseverazione attribuito agli spedizionieri doganali e agli altri soggetti abilitati può essere esercitato anche successivamente all'espletamento dell'operazione doganale.
      2. Il comma 5 dell'articolo 2 della legge 25 luglio 2000, n. 213, si interpreta nel senso che l'attestazione contenuta nell'asseverazione riguarda sia la completezza documentale e la regolarità formale sia tutti gli aspetti di regolarità sostanziale dell'operazione doganale.
      3. I soggetti che esercitano il potere di asseverazione in attuazione dell'articolo 2 della legge 25 luglio 2000, n. 213, assumono la veste di persona incaricata di pubblico servizio ai sensi dell'articolo 358 del codice penale.


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