Frontespizio Relazione Progetto di Legge

Nascondi n. pagina

Stampa

PDL 4922

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 4922



 

Pag. 1

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato ANTONIO RUSSO

Modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
in materia di sicurezza dei quadricicli a motore

Presentata il 22 aprile 2004


      

torna su
Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge intende migliorare la sicurezza dei cosiddetti «quadricicli leggeri», che essendo omologati come i ciclomotori, necessitano di alcune disposizioni normative atte a rafforzare i dispositivi di sicurezza.
      Negli ultimi anni tali piccoli autoveicoli hanno avuto una notevole diffusione specie tra i giovanissimi, anche perché garantiscono una maggiore sicurezza rispetto ai veicoli a due ruote e hanno avuto un'evoluzione che li ha portati ad avere dimensioni molto vicine a quelle delle utilitarie più piccole. Per quanto riguarda il certificato di idoneità alla guida dei quadricicli leggeri e quindi anche dei ciclomotori (il cosiddetto «patentino»), esso sarà obbligatorio per i minorenni a decorrere dal prossimo 1o luglio. Tale modifica rappresenta uno dei provvedimenti di attuazione del «pacchetto di sicurezza stradale» che il Governo Berlusconi ha approvato in un più ampio provvedimento legislativo sulla sicurezza stradale, che ha notoriamente ottenuto un significativo successo.
      La proposta di legge, composta da un solo articolo, prevede l'applicazione della targa per i quadricicli a motore, anche anteriormente al veicolo, al fine di rendere più sicura e individuabile la microvettura. Una ulteriore disposizione di sicurezza, inoltre, stabilisce la dotazione degli indicatori di direzione luminosi anche laterali.
      Questa iniziativa legislativa vuole essere un contributo per il miglioramento della sicurezza stradale troppo frequentemente messa in pericolo dall'uso eccessivamente disinvolto che, soprattutto i giovanissimi, fanno di queste microvetture.
 

Pag. 2


torna su
PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Al comma 2 dell'articolo 100 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è aggiunto il seguente periodo: «I soli quadricicli a motore devono essere muniti anche della targa anteriore».
      2. Dopo il comma 1 dell'articolo 72 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è inserito il seguente:

      «1-bis. I quadricicli a motore devono essere equipaggiati anche con gli indicatori luminosi di direzione laterali, definiti ai sensi dell'articolo 151, comma 1, lettera e)».


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
torna su