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PDL 4453

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 4453



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato TUCCILLO

Modifica all'articolo 7 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, in materia di fondazioni bancarie

Presentata il 3 novembre 2003


      

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Onorevoli Colleghi! - Con la presente proposta di legge, composta da un unico articolo, si prevede la costituzione di un fondo, ad opera delle fondazioni bancarie di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, che finanzi quei progetti concernenti interessi comuni alle realtà sociali dei territori di origine delle stesse fondazioni e delle regioni che fanno parte del Mezzogiorno, seguendo in questo un indirizzo che è già stato oggetto di discussione e approvazione da parte del Parlamento attraverso la risoluzione n. 00022. Il fondo è alimentato da una quota congrua degli utili derivanti dalle partecipazioni delle fondazioni in istituti di credito operanti nelle regioni del Mezzogiorno nonché, ovviamente, dagli utili derivanti alle fondazioni dalle loro partecipazioni in istituti di credito aventi sede legale nelle regioni del Mezzogiorno.
      Il tema della proposta di legge è di grande rilevanza e discende da quello che, per molti versi, si configura come una storia di successo, cioè la ristrutturazione del sistema creditizio italiano nel corso degli ultimi dieci anni.
      Tale ristrutturazione è stata un'operazione di grande impegno, a cui hanno concorso non solo gli istituti di credito italiani, ma soprattutto le autorità monetarie, e ha condotto a risultati assolutamente non trascurabili, sia dal punto di vista del grado di concorrenza del sistema sia da quello della sua efficienza e competitività nei confronti dell'ambiente europeo, all'interno del quale si situa il nostro sistema.
      All'interno di tale processo di ristrutturazione vi sono stati fenomeni forse inevitabili, tra cui il progressivo depauperamento del sistema creditizio meridionale,
 

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dovuto al fatto che i processi di fusione e di acquisizione - in larga misura inevitabili - hanno avuto, nel caso italiano, una caratteristica assolutamente asimmetrica.
      Le conseguenze sono che, oggi, il Mezzogiorno non ha più un sistema di credito locale (o lo ha in proporzioni di gran lunga inferiori alle necessità del sistema stesso) e che le banche con caratteristiche prevalentemente centro-settentrionali considerano il Mezzogiorno il luogo della raccolta più che degli impieghi. Ciò non accade per una «cattiveria» degli istituti di credito, ma perché il tessuto del credito locale si è progressivamente impoverito e non è possibile chiedere molte volte ai grandi istituti nazionali di affondare le proprie radici nelle realtà locali, come sarebbe, peraltro, desiderabile. Tale processo, che nelle sue caratteristiche generali ha assunto aspetti positivi per il Paese, ha finito per rendere ancora più difficili le condizioni di sviluppo del Mezzogiorno e non può trovare soluzione se non nella rinascita del credito locale nel Mezzogiorno e, quindi, nelle attività degli imprenditori, dei professionisti e dei cittadini meridionali, i quali devono fare da sé.
      Detto ciò, bisogna anche sottolineare che il progressivo spostamento delle attività verso il centro-nord può condurre, attraverso la catena che porta alle fondazioni bancarie, ad un ulteriore spostamento di risorse dal Mezzogiorno verso il nord.
      Per tali motivi, si propone di seguire una strada attraverso cui le fondazioni bancarie possano esplicare una loro funzione «genetica», cioè la solidarietà, attraverso la costituzione di un fondo, a cui le fondazioni accedono liberamente, finalizzato non al finanziamento di iniziative nelle regioni meridionali dell'obiettivo 1, di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999, ma al finanziamento di iniziative capaci di fare da ponte tra parti diverse del Paese e di generare beneficio tanto al centro-nord quanto al Mezzogiorno.
      In pratica non si sta proponendo un'operazione assistenziale di trasferimento di risorse dal nord al sud, ma semplicemente di indicare alle fondazioni che un campo di particolare rilevanza su cui concentrare le loro energie, la loro fantasia, i loro sforzi e le loro risorse è quello capace di tenere insieme il Paese. Tale filosofia risulta poi palese nelle modalità di finanziamento del fondo attraverso gli utili derivanti dalle partecipazioni delle fondazioni, dirette o indirette, in istituti di credito aventi sede legale nel Mezzogiorno.
      Non si sta, dunque, chiedendo di utilizzare per il Mezzogiorno «un solo euro» prodotto nel centro-nord. Si sta chiedendo, invece, che quanto viene prodotto nel Mezzogiorno rimanga nel Mezzogiorno ad accrescere il prodotto e la ricchezza di quelle aree del Paese.
      La presente proposta di legge è quindi orientata a ricercare uno spazio, pur minimo, di agibilità, per una parte del Paese, che, tra l'altro, si trova occasionalmente ad essere strutturalmente più svantaggiata. Si tratta di una scelta ragionevole per offrire garanzie ad una parte del territorio, ma anche per avviare un processo di sviluppo intelligente che riguardi il «sistema Paese» nel suo complesso.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Dopo il comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, come modificato dall'articolo 11, comma 11, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è inserito il seguente:

      «1-bis. Le fondazioni, per le finalità di cui al comma 1, possono costituire, anche in cooperazione tra loro, un fondo, finalizzato al finanziamento di progetti concernenti interessi comuni alle realtà sociali dei territori di origine delle fondazioni stesse, delle regioni del sud e delle isole. Il fondo è alimentato da una quota congrua degli utili derivanti dalle partecipazioni, dirette o indirette, delle fondazioni in istituti di credito operanti nelle regioni del sud e nelle isole e, in ogni caso, dagli utili derivanti alle fondazioni dalle loro partecipazioni, dirette o indirette, in istituti di credito aventi sede legale nelle regioni del sud e nelle isole».


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