Frontespizio Relazione Progetto di Legge

Nascondi n. pagina

Stampa

PDL 4044

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 4044



 

Pag. 1

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

CHIAROMONTE, GRIGNAFFINI, CARLI, CAPITELLI,
GIULIETTI, LOLLI, MARTELLA, SASSO, TOCCI

Disposizioni in favore degli Archivi di Stato

Presentata il 5 giugno 2003


      

torna su
Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge mira a risolvere la drammatica situazione finanziaria e economica in cui versano gli istituti dipendenti dal Ministero per i beni e le attività culturali a causa dei drastici tagli alle spese che stanno portando alla totale interruzione dell'attività di conservazione, di vigilanza e di tutela del patrimonio archivistico nazionale pubblico e privato.
      Le risorse destinate agli archivi e alle sovrintendenze archivistiche nel 1998 ammontavano a più di 7 milioni di euro, mentre lo stanziamento per il 2003 è di poco più di 3 milioni di euro. Le risorse, dunque, si sono più che dimezzate in cinque anni. L'archivio di Stato di Firenze potrebbe essere costretto a chiudere se non riceverà altri fondi. La sovrintendenza archivistica della Toscana ha già staccato i telefoni; altri archivi vivono nelle medesime difficoltà, costretti ad interrompere il servizio al pubblico e le attività minime di tutela e valorizzazione del patrimonio documentale. La maggior parte dei servizi è informatizzata, per cui anche la sola interruzione delle linee telefoniche significa bloccare l'intera attività di una sovrintendenza, e quindi l'intera attività di consultazione e di catalogazione. Diventano precarie le funzioni di tutela, di conservazione e di comunicazione della memoria storica pubblica e privata, che gli archivi di Stato hanno la funzione di preservare e di mettere a disposizione del pubblico.
      La memoria storica contenuta e custodita negli archivi, che costituisce il fondamento dell'identità nazionale, copre un
 

Pag. 2

arco cronologico che va, senza interruzioni, dal Medioevo ai nostri giorni. Il nostro Paese è famoso e ammirato nel mondo per la ricchezza ed il pregio del patrimonio documentario dei suoi archivi. Una vasta platea di utenti italiani e stranieri (studenti, ricercatori, professionisti, storici e cittadini) trova negli istituti archivistici strumenti indispensabili di lavoro e conoscenza; inoltre, gli archivi sono essenziali per assicurare la conoscenza storica e quindi la tutela di tutti i beni culturali, da quelli archeologici a quelli librari, architettonici e artistici.
      Al fine di venire incontro alle esigenze degli istituti archivistici, la presente proposta di legge, all'articolo 1, destina la somma di 6 milioni di euro al settore degli archivi. In considerazione della gravità della situazione appena richiamata e dell'urgenza di una soluzione è previsto che la legge entri in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
 

Pag. 3


torna su
PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Per la realizzazione di interventi urgenti volti alla tutela e alla valorizzazione degli Archivi di Stato è autorizzata la spesa di 6 milioni di euro per l'anno 2003.

Art. 2.

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 6 milioni di euro per l'anno 2003, si provvede per 4 milioni di euro mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero, e per 2 milioni di euro mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
torna su