Frontespizio Relazione Progetto di Legge

Nascondi n. pagina

Stampa

PDL 3620

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3620



 

Pag. 1

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato ZANELLA

Disposizioni per il divieto delle macellazioni
effettuate secondo riti religiosi

Presentata il 3 febbraio 2003


      

torna su
Onorevoli Colleghi! - L'abbattimento e la macellazione di animali attuati secondo particolari riti religiosi spesso avvengono tramite operazioni che non rispettano le minime norme anticrudeltà verso i medesimi, ma anzi si effettuano con il chiaro scopo di arrecare sofferenze e stati fisici di eccitazione certo evitabili. Queste assurde atrocità non sono più ammissibili in uno Stato avanzato e civile quale è il nostro ed è anacronistico e assurdo che proprio sul nostro territorio, che può rappresentare il luogo simbolo della cultura e dell'ingentilimento dell'animo delle persone, ancora sia consentito praticare riti che si potrebbero definire primitivi e incivili.
      La materia delle macellazioni rituali ha trovato ampio dibattito durante l'esame dello schema di decreto legislativo concernente l'attuazione della direttiva 93/119/CE, del Consiglio, del 22 dicembre 1993 relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento, che si è svolto durante il mese di luglio 1998 presso la Commissione agricoltura della Camera dei deputati (decreto legislativo n. 333 del 1998).
      L'esame del provvedimento ha permesso a tutte le forze politiche di esprimere la loro visione sulla delicata materia; ne è scaturita una fase di confronto spesso accesa e vivace da cui è emersa la tendenza a ritenere che tali pratiche rituali debbano essere meglio disciplinate e limitate o addirittura abolite entro brevissimo tempo, pur nel rispetto dei diritti e delle consuetudini delle comunità religiose che le praticano. Si ritiene che i tempi siano più che maturi perché in Italia le macellazioni rituali che non garantiscono la protezione degli animali siano proibite e pertanto si è deciso di presentare la presente proposta di legge, dove tra l'altro sono individuate le autorità incaricate del controllo dell'applicazione delle norme e stabilite le pene da applicare qualora le disposizioni ivi recate non siano rispettate.
 

Pag. 2


torna su
PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Sono vietati su tutto il territorio dello Stato italiano l'abbattimento e la macellazione di animali effettuati secondo particolari riti religiosi, quando si attuano con operazioni che comportano per gli animali eccitazioni, dolori e sofferenze.
      2. Le macellazioni devono essere inderogabilmente precedute da stordimento degli animali e avvenire esclusivamente nei luoghi autorizzati dalle autorità competenti.
      3. Il Ministro della salute, sentiti le associazioni, gli organismi e le comunità religiose che operano a difesa dei diritti degli animali, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana un decreto che disciplina i casi in cui possono avvenire le macellazioni e gli abbattimenti di animali effettuati secondo riti religiosi ai sensi delle disposizioni di cui al comma 1.
      4. Le autorità di controllo e di vigilanza dei Ministeri della salute e delle politiche agricole e forestali provvedono a vigilare sul rispetto delle norme recate dalla presente legge.

Art. 2.

      1. Chiunque viola le disposizioni della presente legge è punito con la reclusione da due a cinque anni.

Art. 3.

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
torna su