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PDL 2572

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2572



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato BULGARELLI

Modifiche al codice civile in materia di redazione del bilancio delle società per azioni ai fini dell'inserimento di elementi di contabilità ambientale

Presentata il 26 marzo 2002


      

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Onorevoli Colleghi! - Una corretta gestione dei dati e delle informazioni ambientali costituisce un presupposto imprescindibile per il perseguimento di politiche di protezione e di tutela dell'ambiente e a tale fine la contabilità ambientale si pone come uno strumento indispensabile per la raccolta di informazioni. Sono state numerose finora le iniziative in ambito internazionale e comunitario in materia di contabilità ambientale a livello macroeconomico. La stessa Commissione europea nell'ambito del V Programma quadro di azione sottolinea la necessità di un'integrazione dei conti economici ordinari nazionali con elementi di contabilità ambientale quali i costi ambientali sostenuti nella formazione del prodotto interno lordo (PIL) ed auspica quindi l'adozione del principio della correzione in senso ambientale dei conti economici. Se dunque la contabilità ambientale a livello macroeconomico fornisce il quadro di riferimento per poter redigere un documento di programmazione e per l'integrazione della politica ambientale nella politica economica di un Paese, la contabilità ambientale a livello microeconomico si presenta come un elemento indispensabile per una corretta gestione della variabile ambientale da parte delle imprese. In tale contesto essa costituisce uno strumento di bilancio integrativo della contabilità economica e finanziaria aziendale.
      La presente proposta di legge mira, attraverso alcune modifiche degli articoli del codice civile in materia di redazione del bilancio aziendale, in linea con gli
 

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orientamenti prevalenti a livello comunitario ed internazionale, ad integrare l'informazione economico-finanziaria fornita dal bilancio aziendale con elementi di contabilità ambientale, così da rendere identificabili informazioni strettamente collegate alla variabile ambientale.
      Si tratta di evidenziare sia i rischi derivanti da passività ambientali nascoste, sia voci di costo; informazioni già presenti nel sistema dei conti economici dell'impresa in quanto sostenuti dall'impresa, collegate all'ambiente, distinguendo tuttavia tra spese di investimento o spese correnti effettuate per la protezione e la gestione dell'ambiente (spese per impianti di depurazione delle acque o di abbattimento dei fumi di scarico, di consulenza, eccetera) e spese per contenziosi, tasse, multe dovute al mancato rispetto di obblighi ambientali.
      Mentre la prima tipologia di costi è rappresentativa degli sforzi finanziari sostenuti dall'impresa per implementare la propria politica ambientale e diminuire l'impatto ambientale del processo produttivo, la seconda tipologia si presenta come una passività eventualmente imputabile proprio alla mancata realizzazione di tali politiche.
      Inoltre, occorre rilevare che altri costi, pur avendo una notevole rilevanza per la valutazione della solidità economica e patrimoniale dell'impresa, non sempre sono espressamente previsti in bilancio; tali costi, pur non essendo ancora stati sostenuti, presentano potenziali esborsi futuri a fronte di probabili eventi a carattere ambientale: si pensi, ad esempio, al costo di ripristino di un sito inquinato che si pensa di dismettere in futuro, oppure al rimborso dei danni ambientali causati da un eventuale incidente, o al rischio di spese per la risoluzione di contenziosi a carattere ambientale.
      Queste spese devono essere segnalate in appositi fondi «rischio» nel passivo dello stato patrimoniale fornendo utili informazioni ai creditori dell'impresa, agli azionisti ed in genere a chi deve operare una valutazione dell'impresa.
      L'articolo 1 della proposta di legge stabilisce che tra i princìpi di redazione di bilancio si deve tenere conto dei rischi legati a passività ambientali nascoste derivanti dai danni ambientali connessi allo svolgimento delle attività produttive.
      Gli articoli 2 e 3 stabiliscono che tali passività ambientali siano iscritte in bilancio in un apposito «Fondo per rischi ed oneri ambientali» e che il relativo «accantonamento per rischi ed oneri ambientali» venga inserito nel conto economico di cui all'articolo 2425 del codice civile.
      L'articolo 4 dispone, infine, che nella nota integrativa si proceda alla rilevazione distinta dei costi ambientali operativi sostenuti dall'impresa in:

          a) spese ambientali di particolare rilevanza per la società;

          b) spese ambientali capitalizzate;

          c) spese ambientali dovute al pagamento di multe per la non applicazione della normativa ambientale o risarcimenti a terzi per danni causati da attività passate.

      È fondamentale, infatti, ai fini di un miglioramento dell'informazione ambientale in bilancio, che due categorie sintetiche di informazioni ambientali siano rappresentate nei conti economici e patrimoniali aziendali:

          1) l'ammontare complessivo dei costi operativi iscritti nel conto economico;

          2) il totale delle immobilizzazioni e spese capitalizzate ambientali iscritte nello stato patrimoniale.

      In particolare, dalla prima categoria di informazioni è possibile desumere quanto tali costi influiscano economicamente sull'impresa, mentre dalla seconda si evince il grado di implementazione delle politiche ambientali dell'impresa.

 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Dopo il numero 4) del primo comma dell'articolo 2423-bis del codice civile è inserito il seguente:

      «4-bis) si deve tenere conto dei rischi legati a passività ambientali nascoste derivanti dai danni ambientali connessi allo svolgimento delle attività produttive;».

Art. 2.

      1. Dopo il numero 2) della lettera B) della voce Passivo dell'articolo 2424 del codice civile è inserito il seguente:

      «2-bis) per rischi ed oneri ambientali;».

Art. 3.

      1. Dopo il numero 12) della lettera B) dell'articolo 2425 del codice civile è inserito il seguente:

      «12-bis) accantonamento per rischi ed oneri ambientali;».

Art. 4.

      1. Dopo il numero 9) dell'articolo 2427 del codice civile è inserito il seguente:

      «9-bis) l'ammontare dei costi ambientali operativi iscritti nel conto economico distinguendo tra:

          a) spese ambientali di particolare rilevanza per la società;

          b) spese ambientali capitalizzate;

          c) spese ambientali dovute al pagamento di multe per la non applicazione della normativa ambientale o risarcimenti a terzi per danni causati da attività passate;».


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