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PDL 4056-B

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 4056-B



 

Pag. 1

PROPOSTA DI LEGGE

APPROVATA DALLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(GIUSTIZIA) DELLA CAMERA DEI DEPUTATI
il 30 luglio 2004 (v. stampato Senato n. 3077)

MODIFICATA DALLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(GIUSTIZIA) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA
il 3 maggio 2005

d'iniziativa dei deputati

FRANCESCA MARTINI, LUSSANA, BALLAMAN, ERCOLE, DARIO GALLI, GUIDO ROSSI, GIBELLI, PAROLO, POLLEDRI, RODEGHIERO, DIDONÈ, DI VIRGILIO, GIANNI MANCUSO, PERLINI, MORONI

Modifiche all'articolo 463 del codice civile
in materia di indegnità a succedere

Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica il 5 maggio 2005
 

Pag. 2



TESTO
approvato dalla ii Commissione permanente della Camera dei deputati
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TESTO
modificato dalla ii Commissione permanente del Senato della Repubblica
Modifiche agli articoli 463 e 466 del codice civile in materia di indegnità a succedere.
Modifiche all'articolo 463 del codice civile in materia di indegnità a succedere.

Art. 1.

Art. 1.

      1. L'articolo 463 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

      1. Identico:

          a) al numero 2), è soppressa la parola: «penale»;

          a) identica;

          b) al numero 3), sono soppresse le parole: «con la morte,»;

          b) identica;

          c) dopo il numero 3) è inserito il seguente:

          c) identico:

              «3-bis) chi è decaduto dalla potestà genitoriale nei confronti della persona della cui successione si tratta a norma dell'articolo 330; in tale ipotesi l'esclusione opera quale effetto della pronuncia giudiziale di decadenza».

              «3-bis) chi, essendo decaduto dalla potestà genitoriale nei confronti della persona della cui successione si tratta a norma dell'articolo 330, non è stato reintegrato nella potestà alla data di apertura della successione della medesima».

      2. All'articolo 466 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      Soppresso.

      «La riabilitazione opera, altresì, quale effetto della pronuncia di reintegrazione nella potestà genitoriale di cui all'articolo 332».

 


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