Frontespizio Relazione Progetto di Legge

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PDL 5810

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5810



 

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PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DELL'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

Norme per l'assunzione con contratto a tempo indeterminato del personale docente, educativo ed amministrativo tecnico e ausiliario, inserito nelle graduatorie dei concorsi per esami e titoli e nelle graduatorie permanenti provinciali della Regione siciliana

Presentata il 27 aprile 2005


      

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Onorevoli Deputati! - Il progetto di legge che si propone presenta contenuti altamente innovativi nella realizzazione di una idea di federalismo regionale coerente con le esigenze del territorio e di grande impatto sulla realtà dell'organizzazione scolastica in Sicilia, quindi, di alto interesse sociale.
      Le politiche sul lavoro e quelle di sostegno all'istruzione, alla formazione e gli interventi ad esse collegati costituiscono un nodo cruciale per le pubbliche istituzioni che appare ancora più essenziale nel momento in cui il nostro Paese, la società ed i mercati internazionali richiedono competenze sempre più qualificate.
      Il progetto di riforma federale dello Stato accresce le prerogative delle regioni in materia di istruzione e formazione, avviamento e mercato del lavoro.
      È questo un tema che la Regione siciliana assume come prioritario, sia per dotarsi in futuro di piani organici certi e di personale effettivamente in grado di formare giovani preparati e pronti ad affrontare con capacità e sicurezza, con propri mezzi, le sfide di un mondo in continua trasformazione, sia per realizzare il loro stabile inserimento nel mondo del lavoro.
      Il diritto al lavoro ed il diritto allo studio sono cardini del nostro ordinamento
 

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e vanno compiutamente realizzati per la completa promozione della persona umana. Essi rappresentano la base dell'educazione sociale, sono riconosciuti dagli articoli 4 e 34 della Carta costituzionale e da altre disposizioni di legge che apprestano forme specifiche di tutela. Pertanto, l'approvazione della proposta di legge consentirebbe di soddisfare più efficacemente questi diritti, dotando le singole scuole del personale necessario.
      Infatti, il problema del precariato del personale della scuola incide sul funzionamento del sistema nazionale di istruzione e formazione, sulla qualità dell'offerta formativa rivolta ai giovani e sull'efficienza dell'amministrazione scolastica.
      Già da qualche tempo si è registrata una particolare attenzione sulla questione del precariato nella scuola e vari sono stati i tentativi da parte del legislatore statale di regolamentare la materia, purtroppo, mai approdata ad una definitiva risoluzione.
      Ricordiamo per tutte, a livello nazionale, la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante «Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico» che ha previsto, a fianco della graduatoria di merito dei concorsi, l'istituzione di una graduatoria provinciale permanente organizzata a fasce, utile sia per le assunzioni a tempo indeterminato sia per il conferimento delle supplenze annuali da parte dei provveditori, e il decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, recante «Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2001-2002» che snellisce il sistema delle fasce e annulla la ormai antiquata distinzione tra servizio pubblico e servizio privato.
      In ultimo, il decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 29 luglio 2004 rappresenta un tentativo di conciliazione di diverse istanze provenienti dai lavoratori della scuola attraverso un nuovo sistema di valutazione dei titoli. La successiva assunzione a tempo indeterminato di circa 15.000 unità a livello nazionale, di cui circa 1.200 in Sicilia, non è risultata sufficiente a colmare il fabbisogno di personale nelle scuole statali di ogni ordine e grado ed il previsto piano triennale di assunzioni a tempo indeterminato rischia di essere vanificato dalle esigenze di contenimento della spesa pubblica.
      Come è evidente, a fronte di queste cifre, insufficienti a coprire il fabbisogno dei docenti di ruolo negli organici delle scuole siciliane, si sta verificando un aumento dei posti della dotazione organica provinciale messi a supplenza annuale, che arrivano ormai a coprire una buona parte delle cattedre disponibili. Questo fenomeno investe le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado sia riguardo ai posti comuni sia riguardo ai posti di sostegno.
      La presente normativa si propone di ottenere in Sicilia la progressiva sostituzione degli attuali contratti a tempo determinato con contratti a tempo indeterminato per la copertura di almeno l'80 per cento dei posti vacanti e disponibili, attualmente messi a supplenza annuale, secondo quanto disposto dal citato decreto-legge n. 255 del 2001.
      I benefìci di questa proposta di legge ricadrebbero anche sugli studenti e sulle loro famiglie, in quanto una maggiore stabilità nella presenza dei docenti nel corso degli anni consentirebbe di stabilire percorsi educativi e di crescita più organici e senza i continui cambiamenti dovuti alla endemica mobilità dei precari, favorendo così la riduzione della dispersione scolastica. In tal senso, una maggiore stabilità del docente nel percorso formativo riveste un significativo valore didattico-educativo.
      La proposta di legge consentirebbe inoltre di implementare l'attività del Piano dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche, formando un organico completo e strutturato adeguatamente, secondo le diverse esigenze della scuola, sin dall'inizio dell'anno scolastico, evitando un inutile dispendio di tempo ed energie nel reperimento annuale del personale docente, educativo ed amministrativo, tecnico e ausiliario. Ciò permetterebbe, altresì, di diminuire ed ottimizzare il lavoro degli uffici
 

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del centro servizi amministrativi, attualmente tenuti a svolgere tali operazioni.
      Il valore innovativo della proposta di legge è costituito dal delinearsi di una soluzione di forte impatto, volta a coniugare le primarie esigenze del personale scolastico con quelle di contenere l'impegno economico dello Stato. Il principio economico cardine della proposta di legge si basa sul differimento, con dilazione entro i successivi dieci anni, dei benefìci economici derivanti dal riconoscimento dei servizi pre-ruolo nella ricostruzione di carriera.
      Tale riconoscimento costituisce l'aspetto più oneroso per lo Stato, impedendo di fatto l'assunzione a tempo indeterminato del personale. Inoltre, gli oneri relativi alle indennità di disoccupazione e al pagamento del trattamento di fine rapporto con l'assunzione a tempo indeterminato del personale precario risulterebbero notevolmente ridotti.
      In considerazione di quanto premesso, si auspica da parte del Parlamento una rapida approvazione della proposta di legge.
 

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PROPOSTA DI LEGGE
D'INIZIATIVA REGIONALE

Art. 1.
(Finalità).

      1. La Regione siciliana riconosce e valorizza, in attuazione dei princìpi sanciti dagli articoli 4 e 34 della Costituzione, il diritto al lavoro e allo studio, inteso anche come diritto alla qualità della didattica garantita da continuità e certezza di personale scolastico.

Art. 2.
(Obiettivi della politica scolastica regionale).

      1. Per le finalità di cui all'articolo 1, la Regione siciliana promuove l'adozione di politiche organiche volte a:

          a) rimuovere gli ostacoli di ordine economico che impediscono l'assunzione a tempo indeterminato di nuovo personale nelle scuole statali di ogni ordine e grado;

          b) realizzare la piena attuazione dell'autonomia delle istituzioni scolastiche consentendo alle stesse una tempestiva organizzazione e progettazione che innalzi la qualità dell'offerta formativa;

          c) perseguire la tendenziale coincidenza tra l'organico di diritto e l'organico di adeguamento alla situazione di fatto.

Art. 3.
(Stabilizzazione del personale scolastico).

      1. Per le finalità e gli obiettivi di cui agli articoli 1 e 2, l'ufficio scolastico regionale per la Sicilia del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con l'Assessorato regionale dei

 

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beni culturali, ambientali e della pubblica istruzione, attiva, a partire dall'anno scolastico 2005-2006, contratti a tempo indeterminato per il personale docente, educativo ed amministrativo tecnico e ausiliario (ATA), a copertura di almeno l'80 per cento dei posti totali disponibili ricoperti dal personale incaricato annualmente dai dirigenti dei centri servizi amministrativi (CSA) di ogni provincia.
      2. Il numero dei posti disponibili per le immissioni a tempo indeterminato del personale docente, educativo ed ATA, fermo restando quanto previsto dall'articolo 554 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, viene ripartito a metà tra le graduatorie dei concorsi per esami e titoli ovvero, in caso di mancata indizione, tra le graduatorie dei precedenti concorsi e le graduatorie permanenti di cui alla legge 3 maggio 1999, n. 124.
      3. Qualora la graduatoria di un concorso per esami e titoli sia esaurita e rimangano posti ad essa assegnati, questi vengono assorbiti dalla corrispondente graduatoria permanente provinciale e viceversa.
      4. Tutti i contratti a tempo indeterminato disciplinati dalla presente legge vengono eseguiti secondo i princìpi sanciti dalla vigente normativa di merito.

Art. 4.
(Aventi diritto ai contratti
a tempo indeterminato).

      1. Gli aventi diritto alla stipula dei contratti a tempo indeterminato sono:

          a) il personale docente, educativo ed ATA incluso nella graduatoria dei concorsi per esami e titoli e collocato in posizione utile all'assunzione;

          b) il personale docente, educativo ed ATA inserito nelle graduatorie provinciali permanenti e collocato in posizione utile all'assunzione.

      2. Nelle assunzioni a tempo indeterminato si deve tenere conto delle quote di

 

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riserva previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, nonché della chiamata diretta a favore delle vittime della criminalità.

Art. 5.
(Inquadramento del personale).

      1. Al personale docente, educativo ed ATA avente diritto alla stipula del contratto a tempo indeterminato è garantito l'inquadramento con l'anzianità giuridica ed economica maturata, mentre i benefìci economici derivanti dal provvedimento di ricostruzione di carriera sono corrisposti nell'arco di dieci anni.

Art. 6.
(Determinazione del contingente annuale).

      1. Il contingente annuale da determinare ai fini della stipula dei contratti a tempo indeterminato viene definito dall'ufficio scolastico regionale per la Sicilia, sulla base delle previsioni annuali di tutti i posti disponibili nelle scuole statali di ogni ordine e grado, secondo quanto previsto dall'articolo 3.
      2. Ai fini della determinazione delle disponibilità sull'organico complessivo devono essere effettuate le operazioni di mobilità del personale scolastico già titolare di contratto a tempo indeterminato, come stabilito dalla normativa nazionale.


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