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PDL 5784

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5784



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato PERROTTA

Disposizioni per la realizzazione di vocabolari regionali

Presentata il 13 aprile 2005


      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge reca disposizioni per la realizzazione di vocabolari regionali al fine di valorizzare gli idiomi delle diverse zone d'Italia, simboli della storia e delle tradizioni del nostro Paese. Con la realizzazione di tali vocabolari, infatti, sarebbe possibile raggruppare i termini «più nuovi», frutto della continua e inevitabile evoluzione delle lingue parlate, con quelli «più vecchi» che conservano un certo fascino perché si ricollegano a periodi trascorsi e di certo non noti a tutti.
      Con la realizzazione di questi vocabolari si offrirebbe, pertanto, un prezioso contributo al patrimonio culturale-letterario del nostro Paese. All'interno di tali vocabolari si potrebbe dedicare una apposita sezione ai «modi di dire» e ai proverbi, così da dare al lettore una visione il più possibile completa del dialetto, appartenente a una determinata regione, ricco di tanti elementi diversi, significativi, icastici di storia, cultura, usi, costumi e tradizioni, inventariando anche le variazioni regionali più significative sia dal punto di vista fonetico che morfologico e sintattico.
      La storia del nostro Paese passa, anche, attraverso i suoi dialetti. Il romanesco, così come il napoletano, il toscano e gli innumerevoli altri, si caratterizzano per le loro lontane radici storiche ma anche per il loro costante rapporto di interscambio con la lingua italiana, contribuendo ad arricchire il patrimonio culturale di una grande civiltà, quella italiana per l'appunto, con la diffusione e la coesistenza di diversi modi di esprimersi, ma che veicolano lo stesso significato.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Realizzazione dei vocabolari regionali).

      1. Sono istituiti i vocabolari regionali, uno per ogni regione del territorio nazionale.

Art. 2.
(Finalità).

      1. La realizzazione dei vocabolari regionali ha le seguenti finalità:

          a) raccogliere tutti i termini e le espressioni che costituiscono il dialetto proprio della regione a cui il vocabolario si riferisce, compresi i proverbi e le locuzioni trasmessi dall'antica tradizione popolare;

          b) promuovere iniziative e attività culturali idonee a favorire la conoscenza, in Italia e all'estero, del patrimonio culturale-letterario delle diverse regioni;

          c) patrocinare eventi culturali volti a valorizzare l'incontro tra le regioni attraverso l'uso dei rispettivi dialetti.

Art. 3.
(Procedura per la realizzazione dei vocabolari regionali).

      1. Il Ministero per i beni e le attività culturali provvede alla nomina di tre esperti per ogni regione incaricati delle ricerche e della raccolta dei termini da inserire nei rispettivi vocabolari regionali.
      2. Il Ministero per i beni e le attività culturali provvede alla pubblicazione dei vocabolari regionali redatti ai sensi del comma 1 e ne cura il costante aggiornamento con le medesime modalità.

 

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Art. 4.
(Copertura finanziaria).

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 1.000.000 di euro per l'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione per il medesimo anno dello stanziamento iscritto, ai fini dei bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


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