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PDL 4976

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 4976



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

GIULIETTI, ADDUCE, AMICI, ANGIONI, ANNUNZIATA, BATTAGLIA, BELLILLO, BELLINI, BENVENUTO, GIOVANNI BIANCHI, BIELLI, BOATO, BOLOGNESI, BONITO, BORRELLI, BOVA, BUFFO, BUGLIO, BULGARELLI, BURTONE, CAMO, CAPITELLI, CARBONELLA, CARRA, CAZZARO, CENNAMO, CENTO, CHIANALE, CHIAROMONTE, CIALENTE, COLLÈ, COLUCCINI, CRISCI, CRUCIANELLI, DAMIANI, DE BRASI, DI GIOIA, DI SERIO D'ANTONA, DIANA, DUCA, FOLENA, FRANCI, GALEAZZI, GASPERONI, GIACCO, GRANDI, GRIGNAFFINI, GRILLINI, GROTTO, INNOCENTI, INTINI, LABATE, LADU, LEONI, SANTINO ADAMO LODDO, LUCIDI, LUMIA, LUSETTI, MAGNOLFI, MANTINI, MARAN, PAOLA MARIANI, RAFFAELLA MARIANI, MARIOTTI, MARTELLA, MAURANDI, MERLO, MILIOTO, MOLINARI, NESI, NIGRA, OLIVERIO, OTTONE, PANATTONI, PIGLIONICA, PISA, PISAPIA, PREDA, QUARTIANI, RAVA, RIZZO, ROCCHI, ROSSIELLO, ROTUNDO, RUSCONI, RUSSO SPENA, RUZZANTE, SASSO, SCIACCA, SEDIOLI, SGARBI, SINISCALCHI, SPINI, TANONI, TIDEI, TOLOTTI, TRUPIA, VERNETTI, VIANELLO, VIGNI, VILLANI MIGLIETTA, VOLPINI, WIDMANN, ZANELLA, ZANOTTI, ZUNINO

Disposizioni per la tutela del pluralismo informativo
nel sistema radiotelevisivo pubblico e privato

Presentata il 5 maggio 2004


      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge reca disposizioni per la tutela del pluralismo informativo nel sistema radiotelevisivo pubblico e privato.
      In particolare, all'articolo 1 vengono richiamati i princìpi fondamentali del nostro ordinamento in materia di comunicazione radiotelevisiva che individuano nel
 

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pluralismo, nell'obiettività, nella completezza e nell'imparzialità dell'informazione, nonché nell'apertura alle diverse opinioni, nel rispetto delle libertà e dei diritti garantiti dalla Costituzione, i princìpi fondamentali del sistema radiotelevisivo che si realizza con il concorso di soggetti pubblici e privati.
      Tra tali princìpi ha preminente rilievo quello del pluralismo, sia interno che esterno, rappresentando il primo l'applicazione dell'imparzialità, dell'apertura alle diverse tendenze sociali, politiche, culturali e religiose e concretizzandosi il secondo nella possibilità di ingresso sul mercato di quante più voci consentano i mezzi tecnici.
      Esiste, pertanto, una inseparabile correlazione, normativamente consacrata, tra diritto alla manifestazione del pensiero, diritto all'informazione e principio pluralistico che la Corte costituzionale ha più volte rimarcato, sottolineando che il diritto di cui all'articolo 21 della Costituzione è caratterizzato, tra l'altro, dal pluralismo delle fonti da cui attingere conoscenze e notizie nonché dalla completezza, dalla correttezza e dall'imparzialità dei dati forniti.
      In materia di competenze dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, poi, la legge n. 249 del 1997 ha affidato all'Autorità il compito di vigilare «sulla conformità alle prescrizioni della legge dei servizi e dei prodotti che sono forniti da ciascun operatore destinatario di concessione ovvero di autorizzazione in base alla vigente normativa» (articolo 1, comma 6, lettera b), n. 1).
      L'Autorità rappresenta il punto di arrivo di un'intensa produzione legislativa ispirata al rispetto del principio del pluralismo. Ne consegue che uno dei suoi principali compiti, proprio per la connaturata funzione di indipendenza, autonomia e imparzialità, risiede nel vigilare sul rispetto di tale principio. Difatti, la normativa assegna all'Autorità la verifica del rispetto sia del pluralismo interno (articolo 1, comma 6, lettera b), n. 1 e n. 9) sia del pluralismo esterno (articolo 1, comma 6, lettera c), n. 8) riconoscendole in particolare una funzione di garanzia per l'applicazione delle disposizioni sulla propaganda, sulla pubblicità e sull'informazione politica e per l'osservanza delle norme in materia di equità di trattamento e parità di accesso nelle pubblicazioni e nelle trasmissioni di informazione e di propaganda elettorale.
      La legge n. 28 del 2000, che contiene anche norme di riferimento in materia di par condicio fuori dal periodo elettorale, prevede una disciplina più puntuale della materia, con particolare riguardo ai programmi di informazione, ma solo relativamente al periodo elettorale. Al di fuori di questo periodo, gli enunciati princìpi di pluralismo, equilibrio, indipendenza dell'informazione, risultano sprovvisti di adeguato presidio sanzionatorio, come segnalato al Parlamento dalla stessa Autorità in occasione di precedenti interventi.
      La presente proposta di legge (articoli 2 e 3) intende attribuire all'Autorità poteri effettivi nell'esercizio delle sue funzioni istituzionali di arbitro del pluralismo informativo e conferire all'ordinamento efficaci strumenti di deterrenza idonei a garantire concreta attuazione al principio pluralistico nel sistema radiotelevisivo pubblico e privato.
      La proposta di legge, inoltre, trova ulteriori motivazioni nella circostanza, segnalata da giuristi di ogni scuola e tendenza, per cui in un ordinamento politico maggioritario la televisione esercita un ruolo determinante nell'orientamento delle opinioni e nella formazione del consenso.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Il pluralismo, l'obiettività, la completezza e l'imparzialità dell'informazione, l'apertura alle diverse opinioni, nel rispetto delle libertà e dei diritti garantiti dalla Costituzione, rappresentano princìpi fondamentali del sistema radiotelevisivo pubblico e privato.
      2. Ai princìpi di cui al comma 1 si informano tutti i programmi radiotelevisivi e in particolare quelli a carattere informativo o in cui abbia comunque rilevanza l'esposizione di opinioni.

Art. 2.

      1. In caso di violazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, accertata d'ufficio o su denuncia di terzi, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni dispone la tempestiva trasmissione di adeguati programmi compensativi con prevalente partecipazione dei soggetti direttamente danneggiati.
      2. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni può disporre altresì la messa in onda di brevi comunicati inerenti i provvedimenti adottati in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, da trasmettere prima della trasmissione dei programmi di cui al comma 1 del presente articolo.
      3. In caso di inottemperanza alle disposizioni di cui al presente articolo si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

Art. 3.

      1. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni definisce, con proprio regolamento da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i termini e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, commi 1 e 2.


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