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PDL 4021

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 4021



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato TIDEI

Disposizioni in materia di servizi pubblici locali

Presentata il 28 maggio 2003


      

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Onorevoli Colleghi! - Il sistema nazionale pubblico dei servizi locali prese avvio all'inizio del secolo scorso con l'approvazione della legge n. 103 del 1903. Cento anni fa la battaglia per le aziende municipalizzate fu una grande battaglia di democrazia e fu il primo grande momento del municipalismo dell'Italia unita. La citata legge del 1903 stabiliva le regole per l'assunzione diretta da parte degli enti locali e la costituzione delle aziende municipali, con l'obiettivo di «nazionalizzare» attività sempre più essenziali per la collettività, prevalentemente in mani straniere.
      I princìpi della legge n. 103 del 1903 hanno influenzato profondamente anche i provvedimenti di riforma successivi: dal testo unico di cui al regio decreto n. 2578 del 1925, che istituzionalizzò le aziende municipalizzate, fino alla legge n. 142 del 1990, che definiva le forme dei servizi pubblici locali.
      Negli ultimi anni il processo di riforma dei servizi pubblici locali in Italia ha avuto tre diversi fasi. Innanzi tutto c'è stata la privatizzazione formale di tipo organizzativo con il passaggio dall'azienda municipalizzata alla società per azioni. Tale passaggio sopravalutava questa soluzione, in realtà era solo un primo passo, in quanto restava irrisolto il problema dell'ambiguità del ruolo dell'ente locale come referente ultimo. Nel nostro Paese, fatto inusuale nel panorama europeo, le privatizzazioni sono state effettuate prima a livello nazionale e solo in un secondo momento sono iniziate a livello locale. In secondo luogo, è avvenuta la privatizzazione sostanziale con cessione prima parziale e poi totale della partecipazione pubblica a soggetti privati. Il terzo momento è stato quello del mercato. Anche per i servizi pubblici locali occorreva mettere più soggetti privati e pubblici in concorrenza tra loro per superare lo storico monopolio pubblico che
 

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inefficienze e sprechi aveva generato nel passato più recente. Sicuramente questo è l'aspetto su cui siamo in Italia in più grande ritardo rispetto ai partner europei.
      Il Governo Berlusconi è intervento nella disciplina dei servizi pubblici locali nel contesto della legge n. 448 del 2001, «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)», soprattutto per facilitare il processo delle privatizzazioni.
      La privatizzazione dei servizi non è una ricetta sempre valida per garantire lo sviluppo delle comunità locali. È una soluzione potenzialmente efficace per abbattere i costi e migliorare la qualità dei servizi, quando esistono gli specifici presupposti tecnico-economici per lo sviluppo e l'occupazione di un libero mercato di operatori.
      La prima formulazione (ex articolo 23) della disciplina dei servizi pubblici locali proposta dal Governo era ben diversa dall'articolo 35 approvato poi in finanziaria. La proposta - che suscitò le proteste non solo dell'opposizione ma anche dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato - guardava solo alle privatizzazioni come strumento di cassa per gli enti locali, e di fatto non riconosceva al mercato e alla concorrenza nessun ruolo. A questo punto, data la complicazione di arrivare a una riforma complessiva dei servizi pubblici locali nei tempi stretti dell'approvazione della legge finanziaria, il Governo Berlusconi ripropose alcuni punti del progetto di legge Napolitano Vigneti (atto Camera n. 4010), discusso per tutta la XIII legislatura e che non era stato approvato in tempo per la fine della stessa legislatura. Il risultato è stato quello di una normativa parziale, contraddittoria e confusa, rimandando a un regolamento attuativo alcune delle scelte più importanti. Ad un anno e mezzo di distanza il regolamento non è stato ancora emanato.
      Il Governo ha deciso di cambiare ancora le norme che regolano i servizi pubblici locali. Le ultime proposte di modifica all'articolo 35 della legge n. 448 del 2001, sono state presentate nel maxi emendamento del Governo alla legge delega ambientale votato dal Senato della Repubblica il 15 maggio 2003. Le modifiche sono state apportate per scongiurare una vera e propria procedura di infrazione da parte di Bruxelles, dopo la lettera di messa in mora del giugno 2002. Secondo l'Unione europea l'articolo 35 afferma genericamente il principio della gara ad evidenza pubblica, limitando in più modi l'applicazione nello specifico. Bruxelles mette sotto accusa anche il periodo transitorio eccessivamente lungo per le gestioni esistenti.
      La struttura industriale italiana dei servizi pubblici locali è frammentata in centinaia di imprese di piccole e medie dimensioni, mentre in Europa il processo di consolidamento del settore è già da tempo maturo. Lo scarto dimensionale dell'impresa pubblica locale italiana penalizza l'intero settore sotto i diversi profili finanziario, tecnologico e commerciale, e lo espone ad una concorrenza svantaggiosa nei confronti dei principali competitori europei.
      Bisogna prima far crescere dalla galassia di società municipalizzate che si occupano dei servizi pubblici locali un più ridotto numero di aziende multi-utility in grado di reggere il confronto con le società straniere. A quel punto completare la liberalizzazione del settore senza correre il rischio di essere colonizzati.
      Nel triennio 2000-2002 si sono avute 274 aggregazioni. Di grande interesse il modello della Hera che ha «federato» più di centoquaranta comuni dell'Emilia Romagna e quello attuato dal comune di Pesaro. Bisogna costruire nel nostro Paese una vera e propria industria dei servizi pubblici locali. L'Italia non può rimanere indietro. La liberalizzazione del settore è ancora condizionata dall'incertezza del quadro normativo che causa crescente difficoltà nell'attrazione di investimenti e nello sviluppo della potenzialità delle aziende.
      Gli enti locali chiedono certezza, sui contenuti, e soprattutto sui tempi. Come sottolineato più volte c'è bisogno di una normativa organica del settore dei servizi pubblici che tenga conto delle differenze di settore.
 

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      Il trasporto pubblico locale si distingue da tutti gli altri servizi pubblici locali per l'assenza di grandi infrastrutture. Questo lo rende poco appetibile agli investimenti privati. Ciò stride con la pressante volontà di liberalizzazione del trasporto pubblico locale, che non si registra negli altri Paesi europei, da parte del Governo Berlusconi, che peraltro non ha favorito le condizioni per le aziende italiane di allineamento agli standard comunitari. Basta pensare alla lentezza nell'attribuire fondi e investimenti per tramvie, metropolitane e rinnovo del parco rotabile.
      La presente proposta di legge, all'articolo 1, mira a facilitare le fusioni delle aziende di servizi pubblici locali, tramite la previsione di sgravi fiscali e l'eliminazione dei costi delle fusioni dal calcolo del patto di stabilità interno, per un periodo che va dall'anno in corso al 2006.
      L'articolo 2 prevede anche per il trasporto pubblico locale l'istituzione di un fondo per l'ammodernamento del settore. La ripartizione del fondo deve essere effettuata tenendo conto in modo prioritario nelle assegnazioni di quelle aziende che prevedono forme di azionariato diffuso, e con l'approvazione del piano annuale da parte della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
      All'articolo 3 viene cancellata la distinzione tra servizi pubblici locali a rilevanza industriale e quelli senza rilevanza industriale ed è pertanto eliminato il conseguente rinvio al regolamento di attuazione ormai atteso da più di un anno e mezzo.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Incentivi all'aggregazione delle strutture di gestione dei servizi pubblici degli enti locali).

      1. Al fine di favorire l'aggregazione della domanda e dell'offerta dei servizi pubblici locali negli ambiti ottimali definiti ai sensi della vigente legislazione statale o della normativa regionale, nonché di incentivare le trasformazioni delle aziende speciali, delle istituzioni e delle gestioni in economia previste dal titolo V della parte I del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, si applicano le seguenti disposizioni:

          a) le fusioni, le trasformazioni e i conferimenti inerenti alle società alle quali è affidata la gestione dei servizi pubblici, effettuati dagli enti locali dal 1o gennaio 2003 al 31 dicembre 2006, sono esenti, senza limite di valore, dalle imposte di bollo, di registro, ipotecarie e catastali e da ogni altra imposta, tassa o diritto di qualsiasi specie o natura;

          b) i costi delle fusioni, delle trasformazioni e dei conferimenti inerenti alle società alle quali è affidata la gestione dei servizi pubblici, effettuati dagli enti locali dal 1o gennaio 2003 al 31 dicembre 2006, non sono calcolati ai fini del rispetto del patto di stabilità interno, per il medesimo periodo.

Art. 2.
(Fondo per l'ammodernamento
del trasporto pubblico locale).

      1. Presso il Ministero dell'interno è istituito il fondo per l'ammodernamento del trasporto pubblico locale, alimentato

 

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dalle risorse finanziarie costituite dal 50 per cento delle entrate erariali derivanti dall'assoggettamento all'imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG) dei redditi prodotti dalle società di capitali che svolgono attività di trasporto pubblico locale, partecipate dagli enti locali, che, a decorrere dal 1o gennaio 2003, sono state anche più volte sottoposte ai processi di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 1, purché dagli stessi processi derivi un incremento di almeno il 20 per cento degli utenti serviti rispetto a quelli dell'impresa che inizialmente ne contava il numero maggiore. A decorrere dai redditi relativi all'anno 2004 le risorse del fondo sono annualmente redistribuite tra gli enti locali che attuano tali processi. La parte di gettito derivante dall'IRPEG versata da ciascuna società, iscritta nel fondo, è annualmente suddivisa tra gli enti locali partecipanti al capitale della stessa, in proporzione alle azioni e alle quote dagli stessi enti possedute. Il fondo si estingue all'atto della redistribuzione agli enti locali delle somme relative ai redditi prodotti dalle società di cui al presente comma nell'anno 2010.
      2. Le società di capitale che svolgono attività di trasporto pubblico locale, partecipate dagli enti locali, che prevedono nel loro statuto la forma dell'azionariato diffuso, per una quota minima del 5 per cento del loro capitale, usufruiscono in maniera prioritaria dei finanziamenti del fondo istituito ai sensi del comma 1.
      3. Le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo si applicano altresì alle trasformazioni delle gestioni in economia e delle istituzioni per la gestione di servizi sociali e culturali senza rilevanza imprenditoriale previste dal titolo V della parte I del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni. Alle istituzioni si applicano, altresì, nei tre anni a decorrere da quello in cui avviene la trasformazione, le disposizioni tributarie applicabili agli enti locali di appartenenza. Il beneficio cessa, in ogni caso, il 31 dicembre 2006.
      4. Il fondo di cui al comma 1 del presente articolo è istituito, entro quattro
 

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mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 3.
(Modifiche di norme).

      1. All'articolo 113 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, le parole: «di rilevanza industriale» sono soppresse;

          b) alla rubrica, le parole: «di rilevanza industriale» sono soppresse.

      2. All'articolo 113-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, alinea, la parola: «industriale» è sostituita dalla seguente: «economica»;

          b) alla rubrica, la parola: «industriale» è sostituita dalla seguente: «economica».

      3. Il comma 2 dell'articolo 115 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è abrogato.
      4. Il comma 16 dell'articolo 35 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è abrogato.


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