Frontespizio Relazione Progetto di Legge

Nascondi n. pagina

Stampa

PDL 3986

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3986



 

Pag. 1

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato TIDEI

Istituzione di una casa da gioco nel comune di Civitavecchia

Presentata il 15 maggio 2003


      

torna su
Onorevoli Colleghi! - L'istituzione delle case da gioco in Italia è avvenuta mediante una serie di provvedimenti legislativi che, recando una deroga alle norme incriminatrici del codice penale, hanno, di volta in volta, riconosciuto a particolari organi amministrativi la facoltà di autorizzare l'apertura di case da gioco in singoli comuni.
      Un tentativo di introdurre un'organica regolamentazione legislativa fu compiuto con il regio decreto-legge 27 aprile 1924, n. 636, che non fu mai convertito in legge.
      Il dibattito che da tempo si svolge in Parlamento è volto a superare il sopramenzionato regime restrittivo, in virtù del quale sono solo quattro le case da gioco aperte in Italia: Venezia, San Remo, Campione d'Italia e Saint-Vincent.
      Infatti, l'attribuzione agli organi regionali, da parte delle norme statutarie, di una competenza legislativa esclusiva in materia turistico-alberghiera non può considerarsi comprensiva della facoltà di derogare alle norme del codice penale che vietano il gioco d'azzardo, essendo la materia penale riservata alla legge statale ai sensi dell'articolo 25 della Costituzione.
      Le riserve espresse sull'argomento sono state risolte in senso negativo dalla giurisprudenza che ha rilevato come il potere legislativo statale sia più volte intervenuto con provvedimenti di non equivoca interpretazione, dai quali si deduce l'implicito riconoscimento della liceità dell'attività del casinò di Saint Vincent.
      Su questo punto va segnalata la sentenza n. 152 del 23 maggio 1985 della Corte costituzionale che sottolinea «la necessità di una legislazione organica che razionalizzi l'intero settore, precisando tra l'altro i possibili modi di intervento delle regioni e degli altri enti locali nonché i tipi e criteri di gestione delle case da gioco autorizzate», realizzando altresì una «perequazione» dal punto di vista della distribuzione dei proventi.
 

Pag. 2


      La situazione italiana, se si raffronta con gli altri Paesi europei, risulta in evidente disparità, sia per il numero, sia per la localizzazione su scala nazionale, facendo mancare al nostro Paese uno strumento promozionale molto efficace.
      Si ritiene che sulla scorta dell'esperienza europea, che ha incentivato l'apertura di case da gioco in centri turistici medio-piccoli, ogni singola regione, ove esistano ragioni storiche o condizioni ambientali favorevoli per l'esercizio di una casa da gioco, debba concedere la relativa autorizzazione che consentirebbe tanto un riequilibrio territoriale, quanto maggiori possibilità di controllo dal punto di vista dell'ordine pubblico rispetto ai centri turistici più congestionati.
      È auspicabile l'emanazione in tempi brevi di una legge organica che legittimi e stabilisca i limiti e le condizioni dell'esercizio del gioco d'azzardo.
      È superfluo ricordare che il gioco d'azzardo clandestino è una delle principali attività della criminalità organizzata quale fonte di finanziamento e strumento di riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite, e che comporta gravi rischi per tutti coloro che lo praticano, senza avere alcuna garanzia.
      D'altronde, le remore morali che fino ad oggi hanno impedito una liberalizzazione del gioco d'azzardo sembrano dover cadere, poiché in tutti i modi oggi viene pubblicizzato dai mass-media l'accesso al «guadagno facile»; né deve scandalizzare che lo Stato o le istituzioni pubbliche possano ricavare benefici dal gioco dei cittadini, visto che, da sempre, sono consentiti lotto, lotterie, concorsi-pronostici, i cui proventi vengono in gran parte incassati dallo Stato e che tale tendenza ha, negli ultimi anni, subìto un'accelerazione notevole, causando l'autorizzazione e il proliferare di nuove lotterie nazionali.
      L'apertura di una casa da gioco nel comune di Civitavecchia aprirebbe nuovi orizzonti sotto il profilo occupazionale; inoltre, gli introiti della casa da gioco potrebbero finanziare programmi nel settore alberghiero e in quello delle opere pubbliche.
      Dal punto di vista turistico, nel comune di Civitavecchia è in fase di ultimazione un complesso termale alberghiero di grande pregio; il comune è inoltre sede di un porto turistico unico in Italia per grandezza e importanza, è località di transito per centinaia di migliaia di turisti, diretti a Roma e in Sardegna. Per cui si può ben dire che, oggi, Civitavecchia ha tutti i titoli e le strutture per corrispondere alle necessità conseguenti all'esercizio di tale attività.
 

Pag. 3


torna su
PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. In deroga agli articoli 718, 719, 720 e 722 del codice penale, è autorizzata l'apertura di una casa da gioco nel comune di Civitavecchia.
      2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è concessa con decreto del presidente della giunta della regione Lazio su richiesta del sindaco del comune di Civitavecchia, previa delibera del consiglio comunale. L'autorizzazione è concessa per non più di venti anni ed è rinnovabile.

Art. 2.

      1. Nella richiesta di cui al comma 2 dell'articolo 1 il sindaco del comune di Civitavecchia deve indicare quale struttura deve essere adibita a casa da gioco.

Art. 3.

      1. Il presidente della giunta della regione Lazio, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione della giunta, emana il regolamento per la disciplina e l'esercizio della casa da gioco.
      2. Il regolamento di cui al comma 1 deve contenere:

          a) le disposizioni intese a garantire la tutela dell'ordine pubblico e della moralità pubblica, con particolare riferimento alla disciplina dell'accesso alla casa da gioco, prevedendo l'assoluto divieto di accesso per i minori;

          b) la specie e i tipi di giochi che possono essere autorizzati; nella casa da gioco è comunque ammesso il gioco con le slot-machines;

 

Pag. 4

          c) i giorni in cui, per speciali ricorrenze o festività, è fatto divieto di esercitare il gioco;

          d) le opportune cautele per assicurare la correttezza della gestione amministrativa e il controllo delle risultanze della gestione da parte degli organi competenti;

          e) le modalità per la concessione a terzi della gestione della casa da gioco; le garanzie per l'eventuale appalto relativo e le debite cauzioni; le qualità morali e le condizioni economiche che il concessionario e il personale addetto devono offrire; le disposizioni per il regolare versamento delle quote di cui all'articolo 6, comma 1, degli importi stabiliti per la concessione e i relativi controlli; la possibilità di revoca da parte dell'amministrazione comunale della concessione, senza obbligo alcuno di risarcimento dei danni o di indennizzo, qualora risulti la mancata ottemperanza da parte del concessionario alle condizioni previste nella concessione;

          f) tutte le altre prescrizioni e cautele idonee a garantire la regolarità dell'esercizio della casa da gioco e delle attività che vi si svolgono.

Art. 4.

      1. Il gestore della casa da gioco ha diritto ad almeno il 50 per cento degli incassi lordi, costituiti dalle differenze attive fra le somme introitate per i giochi e quelle pagate ai vincitori.
      2. Il gestore provvede a tutte le spese ed agli oneri relativi alla gestione; osserva gli impegni assunti con il concedente stabiliti nell'atto di concessione e nel relativo capitolato; provvede alla formazione professionale degli impiegati tecnici di gioco e degli altri lavoratori subordinati.
      3. Il gestore è vincolato al segreto professionale, esclusi i casi previsti dal codice di procedura penale.
      4. Il gestore può svolgere operazioni di cambio di valuta estera, di assegni e di altri titoli di credito nonché effettuare

 

Pag. 5

anticipazioni a giocatori, previa loro identificazione, in deroga alle leggi vigenti in materia. A tali operazioni, che danno origine ad obbligazioni civili perfette, non si applica l'articolo 1944, primo comma, del codice civile.
      5. Il gestore deve consentire i controlli effettuati dall'apposito personale secondo i criteri stabiliti dalla convenzione. I controllori non possono in alcun caso interferire con scelte operative di natura strettamente tecnica, ma limitarsi a fare rapporto ai propri superiori.

Art. 5.

      1. Il gestore deve investire nell'ambito del territorio comunale una quota degli incassi lordi percepiti ai sensi dell'articolo 4, comma 1, destinandola ad iniziative idonee a promuovere lo sviluppo turistico.
      2. La quota di cui al comma 1 non può essere inferiore al 10 per cento degli incassi lordi percepiti dal gestore.

Art. 6.

      1. Le quote degli incassi lordi, dedotta la percentuale di cui all'articolo 4, comma 1, devono essere ripartite nel seguente modo:

          a) il 20 per cento al comune di Civitavecchia, con l'obbligo per l'amministrazione comunale di destinare tale importo ad attività promozionali e strutture di tipo turistico altamente qualificate;

          b) il 60 per cento alla provincia di Roma, che ne destina l'importo alla promozione turistica sul proprio territorio;

          c) il 20 per cento alla regione Lazio, che ne destina l'importo alla promozione turistica sul proprio territorio.

      2. Il versamento delle quote di cui alle lettere b) e c) del comma 1 è effettuato dal comune di Civitavecchia ogni anno, entro venti giorni dall'approvazione del bilancio da parte delle autorità di controllo.

 

Pag. 6

Art. 7.

      1. Il presidente della giunta della regione Lazio, in caso di violazione delle disposizioni della presente legge o del regolamento di cui all'articolo 3, o di ritardo nel versamento delle quote di cui all'articolo 6, nonché in caso di turbativa dell'ordine pubblico o della morale, può disporre la revoca dell'autorizzazione o l'immediata sospensione dell'esercizio della casa da gioco.
      2. Agli effetti della relativa vigilanza da parte degli agenti o funzionari preposti, i locali della casa da gioco sono considerati pubblici.

Art. 8.

      1. Alla casa da gioco di cui all'articolo 1 si applica la disposizione di cui all'articolo 6, numero 1, della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995.


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
torna su