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PDL 3565

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3565



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato FRAGALÀ

Modifiche all'articolo 37 del codice penale militare di pace, in materia di ampliamento delle competenze della giurisdizione militare

Presentata il 22 gennaio 2003


      

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Onorevoli Colleghi! - L'imminente, definitivo tramonto della leva militare obbligatoria e la sua sostituzione con il servizio militare su base professionale hanno posto e pongono, come tutti sanno, problemi di svariata natura. Uno di questi, e non certo il meno importante, riguarda la giurisdizione penale militare.
      Quando cesserà la coscrizione obbligatoria, i tribunali militari si vedranno sottrarre un settore giurisdizionale assai consistente: non dovranno più occuparsi, ad esempio, del reato di mancanza alla chiamata (perché non vi potrà essere chiamata alle armi), né, prevedibilmente, di quello di diserzione (essendo assai improbabile che un volontario diserti): di due reati, cioè, che ancora attualmente occupano un posto di assoluto rilievo nelle statistiche giudiziarie militari; con la conseguenza che il lavoro di procure e tribunali militari risulterebbe quantitativamente immiserito.
      In un'epoca all'insegna di specializzazioni sempre più puntuali e raffinate, la speciale professionalità dei magistrati militari, nata con l'Unità d'Italia e progressivamente accresciutasi sino ai giorni nostri, costituisce un patrimonio che non può e non deve andare disperso o rimanere relegato entro confini asfittici. D'altra parte, gli impegni militari sempre crescenti che il nostro Paese assume in campo internazionale impongono la necessità di un congruo e incisivo intervento delle speciali strutture giudiziarie.
      Un simile intervento si può avere a due condizioni: che i giudici militari abbiano uno spettro sufficientemente ampio di azione e che vengano posti in grado di applicare «in guerra» gli stessi princìpi che applicano «in pace». Non avrebbe senso, infatti, limitare la loro competenza «di pace» a pochi reati residuali estendendola invece, «in guerra», a una gamma
 

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vastissima di illeciti: così facendo, i giudici militari verrebbero catapultati all'improvviso in una realtà cui non hanno avuto il tempo di abituarsi.
      Ma la situazione attuale è proprio questa: la legge 31 gennaio 2002, n. 6, che ha apportato al codice penale militare di guerra notevoli e sostanziali modifiche, ha tra l'altro ampliato la nozione di reato militare svincolandola da parametri meramente formali e ambientandola in una visione più sostanziale. In tal modo, ai tribunali militari risulta attribuita la giurisdizione, per le operazioni all'estero, in ordine a reati contro la personalità dello Stato, la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, l'ordine pubblico, l'incolumità pubblica, la fede pubblica, la moralità pubblica e il buon costume, la persona, il patrimonio, eccetera.
      Una modifica analoga non si è avuta, invece, per il codice penale militare di pace, il cui articolo 37 continua a imporre una visione puramente formale del reato militare («Qualunque violazione della legge penale militare è reato militare»). La conseguenza è un sostanziale, incongruo e paradossale ibridismo: il reato militare, affetto da «nanismo» nel codice penale militare di pace, diventa «gigantesco» nel codice penale militare di guerra; e i tribunali militari dovrebbero (devono) passare da un sistema all'altro, da una competenza all'altra, con una disinvoltura che non sembra serio proporre.
      Allo scopo di sanare questa inaccettabile discrasia è quindi necessario apportare, al codice penale militare di pace, una modifica analoga a quella avutasi per il codice penale militare di guerra, estendendo al primo la nozione sostanziale di reato militare da poco accolta nel secondo. L'operazione, oltre a restituire dignità agli organi giudiziari militari, gioverebbe a due ulteriori e non certo secondari scopi: quello di porre l'imputato militare di fronte al suo giudice «naturale» sempre, e non solo in qualche sporadico caso, così eliminando l'attuale duplicità di giurisdizione - l'ordinaria e la militare - cui l'appartenente alle Forze armate rimane sottoposto; e quello di alleggerire gli organi giudiziari ordinari di un numero non indifferente di procedimenti.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. All'articolo 37 del codice penale militare di pace, dopo il primo comma sono inseriti i seguenti:

      «Costituisce altresì reato militare, ai fini del presente codice, ogni altra violazione della legge penale commessa dall'appartenente alle Forze armate con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti allo stato di militare, o in luogo militare, e prevista come delitto contro:

          1) la personalità dello Stato;

          2) la pubblica amministrazione;

          3) l'amministrazione della giustizia;

          4) l'ordine pubblico;

          5) l'incolumità pubblica;

          6) la fede pubblica;

          7) la moralità pubblica e il buon costume;

          8) la persona;

          9) il patrimonio.

      Costituisce inoltre reato militare ogni altra violazione della legge penale commessa dall'appartenente alle Forze armate in luogo militare o a causa del servizio militare, in offesa del servizio militare o dell'amministrazione militare o di altro militare.
      Costituisce infine reato militare ogni altra violazione della legge penale prevista quale delitto in materia di controllo delle armi, munizioni ed esplosivi e di produzione, uso e traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, commessa dall'appartenente alle Forze armate in luogo militare».


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