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PDL 3023

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3023



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato LION

Modifiche al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e al codice di procedura penale per garantire e tutelare i partecipanti alle manifestazioni di piazza

Presentata il 15 luglio 2002


      

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Onorevoli Colleghi! - Esattamente un anno fa abbiamo assistito ad episodi di violenza e di caos nella città di Genova, in occasione del vertice dei Capi di Governo degli otto Paesi più industrializzati. Una commissione di indagine parlamentare ha svolto un lungo lavoro per verificare se e come vi fossero stati eccessi di violenza da parte delle forze dell'ordine. È di qualche giorno fa la notizia che le armi trovate all'interno della scuola Diaz sarebbero state portate da alcuni membri delle stesse forze di polizia.
      Non voglio proseguire con uno strascico di rivendicazioni e polemiche, perché la morte di un ragazzo e le violenze cui abbiamo assistito, legittime o meno che siano, non possono essere strumentalizzate a fini politici. Le forze dell'ordine sono comunque composte da uomini, ai quali, se dobbiamo esprimere riconoscenza per il loro compito, non possiamo esimerci dal dare indicazioni chiare sui limiti che l'uso della forza deve avere in un Paese civile e democratico.
      È a tutti noto che alcune norme della nostra legislazione sono obsolete e inadeguate: basti pensare che il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è stato redatto durante il regime fascista; d'altro canto non si può non considerare come talvolta, in situazioni estreme, la tempestività e la rapidità d'azione siano indispensabili per garantire l'ordine pubblico e la sicurezza collettiva.
      In questo senso si è ritenuto di rivedere alcune norme del nostro ordinamento, per stabilire dei limiti, ma anche delle assunzioni di responsabilità da parte di chi prenda la decisione di interventi con la forza in talune situazioni.
      I primi due articoli di questo progetto di legge riguardano l'uso della forza per disperdere le manifestazioni.
      La legislazione in vigore prevede la possibilità di sciogliere le riunioni pubbliche qualora avvengano «grida sediziose o lesive del prestigio dell'autorità», definizioni che non hanno bisogno di commenti. La nuova stesura prevede invece fattispecie
 

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più precise e attuali, riconducibili non all'onorabilità dell'autorità, ma ad effettivi atti contro l'individuo.
      Altra definizione di cui si propone l'abrogazione è quella di manifestazione sediziosa quale «(...) esposizione di bandiere o emblemi, che sono simbolo di sovversione sociale o di rivolta o di vilipendio verso lo Stato, il governo o le autorità». È paradossale come, in base a questa definizione, se, per assurdo, in una manifestazione si esponesse un cartello con una scritta contro il Governo, la manifestazione stessa dovrebbe essere sciolta: situazione, questa, assolutamente al di fuori dei princìpi di democrazia e di libertà di espressione. Mantenere queste e altre norme assolutamente fuori dal tempo e dal contesto politico culturale, significa affidare ai pubblici ufficiali una discrezionalità che va ben oltre i limiti accettabili per uno Stato minimamente liberale.
      L'articolo 3, invece, stabilisce le modalità precise circa l'intervento delle forze dell'ordine in una manifestazione che debba essere sciolta con la forza, limitando anche l'uso dei lacrimogeni e soprattutto delle armi da fuoco.
      Gli articoli seguenti hanno lo scopo di limitare la discrezionalità nell'uso della perquisizione, di garantire sempre la salvaguardia della dignità dell'individuo e di impedire che durante gli scontri di piazza si accumulino nelle caserme un numero eccessivo di fermati, impedendo così il rispetto delle garanzie personali.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. L'articolo 20 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, di seguito denominato «testo unico», è sostituito dal seguente:

      «Art. 20. - 1. Quando, in occasione di riunioni o di assembramenti in luogo pubblico o aperto al pubblico, vengano posti in essere atti che inequivocabilmente possono mettere in pericolo la sicurezza dei cittadini o dei loro beni, ovvero quando nelle riunioni o negli assembramenti citati sono commessi delitti, le riunioni e gli assembramenti possono essere disciolti. In tale caso le autorità di pubblica sicurezza invitano i presenti a disciogliersi, attraverso megafoni e cartelli luminosi udibili e visibili da una distanza di almeno duecento metri».

Art. 2.

      1. Gli articoli 21 e 23 del testo unico sono abrogati.

Art. 3.

      1. L'articolo 24 del testo unico è sostituito dal seguente:

      «Art. 24. - 1. Qualora l'invito sia rimasto senza effetto, gli ufficiali di pubblica sicurezza ordinano che la riunione o l'assembramento siano disciolti con la forza.
      2. All'esecuzione dell'ordine di cui al comma 1 provvedono le forze di pubblica sicurezza, avendo cura di isolare i soggetti responsabili degli atti o dei delitti dalle altre persone presenti.
      3. È fatto divieto di usare la forza nei confronti delle persone in evidente atto di fuggire, salvo che non siano state inequivocabilmente riconosciute come autori

 

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materiali degli atti e dei delitti di cui all'articolo 20.
      4. È fatto divieto assoluto alle forze di pubblica sicurezza durante l'esecuzione dell'ordine di cui al comma 1 di utilizzare gas nocivi e armi da fuoco; le armi da fuoco potranno essere utilizzate contro i soggetti che ne abbiano fatto uso, purché non sussista pericolo di colpire altre persone.
      5. Coloro che si rifiutano di obbedire all'ordine di discioglimento sono puniti con l'arresto da un mese a un anno e con la multa da euro 50 a euro 500».

Art. 4.

      1. Al primo comma dell'articolo 41 del testo unico, la parola: «immediatamente» è sostituita dalle seguenti: «con le stesse modalità stabilite dagli articoli 247 e seguenti del codice di procedura penale».

      2. All'articolo 41 del testo unico è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «Qualora, in seguito alla perquisizione effettuata ai sensi del primo comma, senza mandato del giudice, non fosse rinvenuta alcuna arma, munizione o materiale esplodente, l'ufficiale di pubblica sicurezza che ha disposto la perquisizione deve essere sottoposto a inchiesta nella quale deve dimostrare l'attendibilità degli indizi alla base della medesima perquisizione».

Art. 5.

      1. Al comma 2 dell'articolo 249 del codice di procedura penale, le parole: «, nei limiti del possibile,» sono soppresse.

Art. 6.

      1. Il comma 2 dell'articolo 251 del codice di procedura penale è sostituito dai seguenti:

      «2. Tuttavia nei casi urgenti l'autorità giudiziaria può disporre per iscritto, indicandone

 

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il motivo, che la perquisizione sia eseguita fuori dei suddetti limiti temporali.
      2-bis. Avverso il provvedimento di cui al comma 2 del presente articolo è ammesso ricorso con le stesse modalità previste all'articolo 257 e secondo le disposizioni dell'articolo 324. Nel caso in cui i motivi che hanno indotto ad adottare il provvedimento medesimo siano ritenuti insufficienti, la perquisizione non ha efficacia probatoria».

Art. 7.

      1. All'articolo 389 del codice di procedura penale sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

      «2-bis. Nei casi in cui l'arresto o il fermo è stato eseguito in conseguenza all'uso della forza ai sensi dell'articolo 24 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, l'ufficiale di polizia giudiziaria, dopo aver provveduto all'identificazione dell'arrestato o del fermato, ne dispone l'immediato rilascio, dandone immediata comunicazione al pubblico ministero del luogo in cui l'arresto o il fermo è stato eseguito.
      2-ter. Il rilascio deve essere disposto comunque entro le quattro ore successive all'arresto o al fermo. È fatta salva la possibilità di effettuare un nuovo fermo o l'arresto, ma solo su disposizione del pubblico ministero».


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