Frontespizio Relazione Progetto di Legge

Nascondi n. pagina

Stampa

PDL 3510

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3510



 

Pag. 1

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato TIDEI

Norme concernenti la prostituzione

Presentata il 23 dicembre 2002


      

torna su
Onorevoli Colleghi! - Non vi è dubbio che uno degli elementi che incidono sulla percezione di insicurezza dei cittadini è la sensazione di disordine prodotta dalla prostituzione di strada. Essa è prevalentemente ormai appannaggio di soggetti marginali (immigrati, tossicodipendenti) sfruttati dalla criminalità organizzata nazionale ed internazionale. In tale direzione sono organizzati commerci di schiavi importati con l'inganno o con la violenza in Italia ed avviati a questa attività.
      Vi è quindi la necessità di intervenire normativamente per ridefinire un fenomeno che, se si fa eccezione rispetto alle problematiche connesse con la prostituzione minorile, non è più stato compiutamente trattato in termini di diritto positivo dal legislatore dalla fine degli anni cinquanta con l'approvazione della legge 20 febbraio 1958, n. 75, meglio conosciuta con il nome della sua prima proponente, la senatrice Lina Merlin.
      In effetti, la Camera dei deputati ha affrontato l'argomento nel corso della XIII legislatura, svolgendo, in sede di XII Commissione, una indagine conoscitiva sugli aspetti sociali e sanitari della prostituzione. E proprio il documento conclusivo, approvato al termine di quell'indagine, evidenzia il mutare del fenomeno nei tempi attuali, tale che la prostituzione è diventata «spesso appendice di fenomeni molto complessi quali sono quelli legati alle nuove forme di criminalità organizzata, alla tratta delle donne e dei minori, ai flussi migratori dei Paesi con minor grado di sviluppo economico, all'espandersi delle malattie infettive come l'HIV o quelle a trasmissione sessuale».
      Dai dati che emersero dall'indagine risultava che la prostituzione non si prestava ad un'analisi unitaria. E tuttavia dai
 

Pag. 2

dati noti il fenomeno del mercato commerciale del sesso risultava in crescita tanto in Italia che all'estero.
      L'allora Ministro per le pari opportunità indicò una cifra oscillante tra le 50 mila e le 70 mila persone dedite alla prostituzione. Tra il 1990 e il 1994 l'Istituto nazionale di statistica registrava un triplicamento delle persone denunciate per istigazione, sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione.
      Negli ultimi diciotto anni è di molto mutata anche la fisionomia della prostituzione: la presenza di una sempre più massiccia tratta di donne ai fini dello sfruttamento sessuale; la prostituzione maschile, sia di natura omosessuale che transessuale che quella rivolta alle donne; la prostituzione minorile; l'organizzazione di forme di prostituzione autogestita, di club privati sino alla più classica e maggiormente problematica prostituzione di strada.
      Non è stata invece verificata una correlazione tra prostituzione ed aumento delle malattie sessualmente trasmissibili. Il documento conclusivo dell'indagine conoscitiva indicava che la maggior autonomia delle prostitute che si autorganizzano si accompagna ad una maggior attenzione per gli aspetti sanitari.
      La presente proposta di legge intende affrontare la questione partendo da una considerazione: il superamento di fatto della legge Merlin e di una serie di fattori pone all'attenzione del dibattito come il fenomeno ieri emergente delle case di prostituzione si sia oggi trasformato, per l'opinione pubblica e per i poteri locali, in quello della prostituzione di strada. Al punto che nell'estate del 1998, in seguito all'allarme prostituzione, registrato dai media come un problema serio per l'opinione pubblica, molti sindaci delle più diverse tendenze politiche hanno avviato la crociata contro la prostituzione di strada, emettendo ordinanze - ad avviso del proponente - del tutto illegittime, le quali, non potendo colpire un mestiere che non è illegale, cercavano di colpire il cliente (o presunto tale) che, nella ricerca della prostituta, intralciava il traffico. Con qualche effetto di deterrenza a breve - più per la presenza di polizia, carabinieri o vigili urbani nelle zone - che per la loro validità reale, ma con effetti praticamente nulli nel medio e lungo periodo.
      È ampiamente nota la vicenda del confronto politico ed istituzionale nel nostro Paese, a partire dal regolamento Cavour del 1860, attraverso le sue modificazioni, con la nascita del movimento abolizionista e la conseguente legge Crispi del 1888, al ritorno della regolamentazione con il regolamento Nicotera del 1891, sino alla vittoria finale degli abolizionisti con la legge Merlin del 1958.
      La questione prostituzione nel confronto politico in Italia è sempre emersa puntualmente in tutte le fasi di cambiamento del XIX secolo che consentirono alla nuova borghesia - come novella classe dirigente - di consolidare la propria egemonia, poiché è proprio dei mutamenti sociali il provocare anche, per dirla con Mary Gibson, «ansietà e paure che si concentrano sulle cosiddette classi pericolose», che, secondo la definizione di Balis «sono formate da tutti quegli individui che, essendo sprovvisti di mezzi necessari alla sussistenza, vivono nell'ozio e nel vagabondaggio, a spese degli altri cittadini; calpestando la legge suprema dell'uomo, che è quella del lavoro, essi costituiscono un pericolo, permanente all'ordine sociale, che diventa tanto più grave quante volte l'oziosità vada congiunta ai perversi istinti di coloro che vi si abbandonano».
      Volendo fare un aggiornamento di queste classi pericolose attualizzandole secondo un comune sentire, dobbiamo certamente includervi tutti coloro che vivono nella marginalità, rispetto alla catena produttiva, e fra questi i nuovi soggetti legati al mondo della prostituzione: quindi non solo le prostitute di colore, ma i minorenni coinvolti nella tratta dei minori a scopi sessuali, gli uomini dediti alla prostituzione maschile, i transessuali, i tossicodipendenti.
      Questa attualizzazione necessaria va fatta anche nella valutazione delle forze in campo nel dibattito, anch'esse mutate. Ad esempio, tra gli oppositori di oggi alla
 

Pag. 3

legge Merlin troviamo gli alleati di ieri. All'epoca del confronto sulla legge, la senatrice socialista Lina Merlin poteva accreditare tra le sue sostenitrici, in primo luogo, proprio le prostitute dell'epoca, convinte che la proposta di legge avrebbe messo fine alla schiavitù delle donne dedite alla prostituzione, che, attraverso il loro contenimento nelle case di tolleranza, garantivano gruppi economici nascosti anche se potenti (tenutarie delle case, trafficanti, protettori). Oggi sono le prostitute stesse a chiedere il ritorno alla regolamentazione. Quelle prostitute che si sono autorganizzate il 13 ottobre 1982 ad Aviano per protestare contro le continue violenze dei militari americani nella base locale, protesta sfociata poi nella nascita del comitato per i diritti civili delle prostitute che ha come principale obiettivo proprio la revisione della legge Merlin.
      Naturalmente non bisogna confondere la battaglia delle prostitute organizzate nel comitato con la posizione dei regolamentazionisti che intendono reintrodurre le «case chiuse». Esse protestano contro i vincoli che la legge impone, ad esempio con il divieto di associazione dovuto alle norme, a dire il vero ambigue, che colpiscono, tra chi favorisce la prostituzione, non solo i trafficanti, i protettori, ma anche i fidanzati, i mariti delle prostitute o i padroni di casa che affittano loro gli alloggi ove esse si prostituiscono.
      Pur tuttavia la loro battaglia lascia intendere che è sicuramente giunto il momento di porre mano alla legge e che non è più possibile adottare il comportamento dilatorio che sin qui si è tenuto nei confronti di parti dell'ordinamento, per paura - talvolta giustificata - che un loro affronto sposti l'equilibrio della norma su posizioni più arretrate.
      La presente proposta di legge si colloca nella linea non regolamentazionista. Non si classifica la prostituzione come una attività professionale. Non si intende quindi regolamentarla ma prendere atto che essa esiste, che non è facilmente comprimibile. Ci si pone quindi nella logica della riduzione del danno.
      Mentre si combatte più incisivamente contro la criminalità organizzata che si arricchisce con la prostituzione si intende agire con sanzioni amministrative contro la prostituzione da strada prevedendo anche la revoca del permesso di soggiorno per chi la esercita.
      Per ottenere un risultato positivo su tale fronte è necessario però rimuovere gli ostacoli che limitano fortemente la possibilità di prostituirsi in casa. In particolare cancellando il reato di favoreggiamento e consentendo così quei comportamenti oggi considerati illeciti dal codice penale.
      L'articolo 1 della proposta di legge richiama l'articolo 3 della Costituzione inerente il compito della Repubblica di rimuovere gli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della persona umana, che deve essere libera e responsabile nell'autodeterminazione; definisce la prostituzione e richiama le regioni a sostenere e a promuovere iniziative tendenti alla prevenzione della prostituzione lasciando poi che il coordinamento degli interventi - siano essi pubblici o privati - sia affidato alla competenza delle province e dei comuni, singoli o associati, nel rispetto del principio di sussidiarietà verticale.
      L'articolo 2 riprende, attualizzandole, le fattispecie di reato già introdotte con la legge Merlin, cancellando però, come si è detto, il reato di favoreggiamento. Le norme vengono coordinate con quelle in materia di prostituzione minorile. Infine si novella il codice penale introducendo il reato di traffico di persone ai fini di induzione, reclutamento e sfruttamento della prostituzione.
      L'articolo 3 introduce l'illecito amministrativo della prostituzione in luogo pubblico, colpendo anche il cliente attraverso il sequestro dell'automezzo su cui si è compiuto l'atto di prostituzione.
      Con l'articolo 4 si innova fortemente la materia con l'esplicita dichiarazione di non punibilità né sanzionabilità di comportamenti sino a ieri colpiti dal reato di favoreggiamento: l'associazione di tre persone che usano beni, luoghi, attrezzature comuni per esercitare la prostituzione nella propria dimora; l'ospitalità di una
 

Pag. 4

persona dedita alla prostituzione da parte di un altro soggetto senza fini di lucro; il dare in locazione, abitazione, uso, usufrutto o comodato un immobile per l'esercizio della prostituzione; la reciproca assistenza tra persone dedite alla prostituzione; la convivenza o il matrimonio con persona dedita alla prostituzione.
      L'articolo 5 ammette - nei limiti previsti dall'articolo 529 del codice penale - la segnalazione dell'attività nonché servizi finalizzati all'incontro tra la domanda e l'offerta, con la condizione che la controprestazione del servizio non configuri, per l'abnormità rispetto alle normali tariffe di mercato per simili servizi, il reato di sfruttamento.
      L'articolo 6 pone in capo a chi esercita la prostituzione l'obbligo di effettuare accertamenti sanitari alla ricerca di eventuali malattie a trasmissione sessuale e l'interruzione dell'attività in caso di positività dell'accertamento. Prevede l'obbligo per le regioni di predisporre attraverso le aziende sanitarie locali servizi di carattere dipartimentale di accertamento, prevenzione e cura delle malattie a trasmissione sessuale cui si possa accedere volontariamente e con la garanzia dell'anonimato.
      L'articolo 7, proprio rifiutando la logica di considerare la prostituzione come una legittima attività professionale (che richiederebbe una regolamentazione e quindi una piena legittimazione al pari di qualunque professione riconosciuta) tuttavia richiama l'obbligo di ogni cittadino di contribuire alle entrate dello Stato attraverso l'imposizione fiscale, assimilando i proventi delle attività di prostituzione alle prestazioni occasionali di natura commerciale.
      Infine l'articolo 8 prevede l'abrogazione della legge 20 febbraio 1958, n. 75.
 

Pag. 5


torna su
PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Prevenzione).

      1. La Repubblica, in attuazione del secondo comma dell'articolo 3 della Costituzione, promuove ogni iniziativa diretta a rimuovere le cause di ordine economico, sociale, culturale e psicologico che favoriscono la pratica della prostituzione.
      2. L'attività di prostituzione consiste nel mettere a disposizione, in modo indiscriminato e professionale, il proprio corpo per il compimento di atti sessuali a fini di lucro.
      3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano promuovono attività di studio, ricerca, conoscenza, comunicazione e sostegno economico idonee alla prevenzione dell'esercizio della prostituzione. Promuovono, altresì, l'utilizzo di servizi di carattere sociale e sanitario, coordinati o forniti dalle aziende sanitarie locali, dalle province e dai comuni, singoli o associati, finalizzati alla soluzione di problemi inerenti la sfera della sessualità e all'aiuto alle persone che manifestano la volontà di cessare l'attività di prostituzione.

Art. 2.
(Misure di contrasto alla criminalità
connessa alla prostituzione).

       1. Chiunque induce alla prostituzione una persona in età maggiore ovvero la recluta al fine di farle esercitare la prostituzione è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da 5.000 euro a 50.000 euro, salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 240 del codice penale.
      2. Sono fatte salve le norme di cui all'articolo 600-bis del codice penale in materia di prostituzione minorile.

 

Pag. 6


      3. La pena di cui al comma 1 è raddoppiata:

          a) se il fatto è commesso con violenza, minaccia o inganno;

          b) se il fatto è commesso ai danni delle persone in stato di infermità o di minorazione psichica, naturale o provocata;

          c) se il colpevole è un ascendente, un affine in linea retta ascendente, il coniuge, il convivente, il fratello o la sorella, il padre o la madre adottivi, il tutore;

          d) se al colpevole la persona è stata affidata per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia;

          e) se il fatto è commesso ai danni di persona avente rapporti di servizio domestico o di impiego;

          f) se il fatto è commesso da pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni;

          g) se il fatto è commesso ai danni di più persone;

          h) se il fatto è commesso ai danni di una persona tossicodipendente.

       4. Dopo l'articolo 602 del codice penale è inserito il seguente:

      «Art. 602-bis. - (Traffico di persone ai fini di induzione o sfruttamento della prostituzione). Chiunque mediante violenza, minaccia o inganno, costringe o induce una persona a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato, o a trasferirsi all'interno dello stesso allo scopo di sottoporla a sfruttamento sessuale, è punito con la reclusione da cinque a venti anni».

Art. 3.
(Divieto di prostituzione in luogo pubblico).

      1. È fatto divieto di esercitare la prostituzione in luogo pubblico o aperto al pubblico.
      2. Chiunque viola il divieto disposto dal comma 1 è punito con la sanzione amministrativa

 

Pag. 7

pecuniaria da euro 500 a euro 5.000. Ove la violazione sia commessa da cittadino straniero titolare di permesso di soggiorno è disposta, altresì, la revoca dello stesso.
      3. Se l'atto di prostituzione in luogo pubblico o aperto al pubblico è compiuto a bordo di un autoveicolo, lo stesso è posto sotto sequestro per un periodo di tempo non inferiore a un mese e non superiore a tre mesi, anche con affidamento della custodia al proprietario dell'automezzo.
      4. È punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50 a euro 516 chiunque, nell'esercizio dell'attività di prostituzione, sosta, in modo inequivocabile, in luogo pubblico al fine di adescare o comunque di contattare persone con cui accompagnarsi per il compimento di atti sessuali.

Art. 4.
(Non punibilità degli atti di prostituzione).

      1. Non è punibile né sanzionabile chi, per esercitare la prostituzione, utilizza una privata dimora di cui ha la legittima disponibilità, anche in comune con non più di due soggetti dediti alla medesima attività, ed insieme agli stessi dispone di beni mobili, immobili e di servizi in comune.
      2. Non è punibile chiunque, proprietario di casa mobiliata, ivi esercitando direttamente la prostituzione, ospita abitualmente e senza fini di lucro un'altra persona che, all'interno del medesimo locale, è dedita individualmente alla prostituzione.
      3. Non è punibile il titolare di immobile che legittimamente lo dà in locazione, in uso, in abitazione, in usufrutto o in comodato a persona che ivi esercita la prostituzione.
      4. Non è punibile l'attività, in qualsiasi forma prestata e senza fini di lucro, di reciproca assistenza fra soggetti che esercitano la prostituzione.
      5. Fatte salve le fattispecie di cui all'articolo 2, comma 3, lettera c), il coniuge

 

Pag. 8

o il convivente di chi esercita la prostituzione non è punibile.

Art. 5.
(Segnalazione dell'attività di prostituzione).

      1. L'attività di prostituzione può essere segnalata in modo tale da non configurarsi, ai sensi dell'articolo 529 del codice penale, come atto e pubblicazione osceni, mediante inserzioni sui mezzi di informazione o all'interno di spazi commerciali dediti alla vendita di prodotti erotici o con altri sistemi similari.
      2. Ad esclusione dell'ipotesi che le condizioni economiche praticate siano significativamente maggiorate rispetto ad analoghi servizi di carattere commerciale, nel quale caso si configura il reato di sfruttamento della prostituzione, non è punibile chiunque mette a disposizione servizi telematici, telefonici e di messaggerie di cui al comma 1 al fine di consentire il contatto tra chi esercita la prostituzione e chi intende farne uso.

Art. 6.
(Servizi e trattamenti sanitari).

      1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle aziende sanitarie locali e del complesso dei servizi generali per la tutela della salute, disciplinano l'istituzione di servizi a struttura dipartimentale per lo svolgimento di funzioni di prevenzione e di cura delle patologie a trasmissione sessuale. Ai servizi istituiti ai sensi del presente comma chiunque può accedere volontariamente con la garanzia dell'anonimato.
      2. Chiunque esercita la prostituzione è tenuto ad effettuare, almeno ogni sei mesi, accertamenti nelle strutture di cui al comma 1 al fine di escludere l'affezione da patologie a trasmissione sessuale. Qualora tale accertamento risulti positivo il soggetto è tenuto ad interrompere l'attività.
      3. Se dalla violazione della disposizione di cui al comma 2 deriva la trasmissione

 

Pag. 9

al cliente della patologia accertata, si applicano le norme di cui agli articoli 582 e 583 del codice penale.

Art. 7.
(Assoggettabilità dei proventi della prostituzione alla imposizione fiscale).

      1. I redditi derivanti dall'attività di prostituzione sono assimilabili a quelli derivanti da prestazioni occasionali di natura commerciale.

Art. 8.
(Abrogazione).

      1. La legge 20 febbraio 1958, n. 75, e successive modificazioni, è abrogata.


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
torna su