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PDL 5775

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5775



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato PERROTTA

Disposizioni per favorire l'impiego degli anziani nelle pubbliche amministrazioni, nelle organizzazioni di volontariato e nelle cooperative sociali

Presentata il 12 aprile 2005


      

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Onorevoli Colleghi! - In Italia le persone anziane sono tante: a giudicare dai più recenti dati forniti dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), il nostro Paese sarebbe il più vecchio dell'Unione europea se è vero che un italiano su cinque ha più di sessantacinque anni di età. Ma chi è l'anziano oggi? È bene precisare che l'età anagrafica, al giorno d'oggi, non da una giusta indicazione. Lo stereotipo che identifica il settantenne come «vecchio» è ormai sorpassato, non ha più ragione di esistere di fronte a «splendidi settantenni» pienamente attivi e nel pieno delle forze. Questo è quanto emerge dai rapporti dell'ISTAT sulla popolazione italiana: si vive meglio e più a lungo, si e più sani, meno malati. Negli ultimi dieci anni, il tasso di disabilità è diminuito di circa 2 punti percentuali (dal 6 al 4 per cento) ed i sessantacinquenni oggi hanno davanti a loro mediamente sei anni di vita in più rispetto ai loro coetanei del dopoguerra. Non solo: gli stessi sono in grado di vivere per più anni in maniera autonoma, toccando la soglia dei settantasette anni, per l'uomo, e dei settantanove per la donna.
      A seguito di queste considerazioni, ci troviamo di fronte a una nuova figura dell'«anziano», con tanta voglia di fare e sempre impegnato in molteplici attività che valorizzano la sua esperienza e che rappresentano un utile contributo alla società. Inoltre è stato anche rilevato, da studi effettuati da un gruppo di specialisti dell'università del Queensland in Australia, e non solo, che per ridurre il rischio di demenza e di altre malattie degenerative è fondamentale tenere in allenamento sia il fisico che la mente,
 

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poiché ciò aiuta a creare ed a «nutrire» nuovi neuroni nel cervello, mantenendolo in piena attività e proteggendolo da determinate patologie.
      Pertanto con la presente proposta di legge vorrei che agli anziani fosse data l'ulteriore possibilità di esercitare determinate attività in vari settori. Perché al di là delle variabili oggettive che influenzano i vari percorsi di invecchiamento, le sfide da affrontare nei prossimi decenni riguardano, in particolare, la capacità di adattamento socio-economico e culturale alle modifiche strutturali connesse con l'allungamento progressivo della vita media, in un'ottica di promozione dell'anzianità attiva.
      Occupare gli anziani inoltre vorrebbe dire effettuare un cambio di mentalità verso un'ottica che produrrà nuovi risultati. La presente proposta di legge, come già esposto, prevede l'impiego degli anziani in molteplici attività, senza però che il loro impiego vada a gravare sul bilancio dello Stato, poiché le pubbliche amministrazioni provvederanno al finanziamento delle prestazioni con le disponibilità esistenti e senza ulteriori oneri per l'erario.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Al fine di contrastare l'emarginazione sociale degli anziani e di garantire loro un reddito adeguato, le regioni, le province e i comuni, nonché le organizzazioni di volontariato e le cooperative sociali sono incentivati ad impiegare i medesimi soggetti per l'espletamento delle proprie attività, ai sensi di quanto disposto dalla presente legge.
      2. Si considerano anziani, ai fini della presente legge, i soggetti che hanno compiuto settanta anni di età e che sono titolari di pensione, ovvero che svolgono l'attività casalinga.

Art 2.

      1. L'espletamento delle attività di cui all'articolo 1 da parte degli anziani avviene mediante contratto di diritto privato. Tale contratto deve prevedere:

          a) l'articolazione delle prestazioni secondo moduli temporanei;

          b) la facoltà per l'anziano di non prestare l'attività in relazione a uno o più dei moduli di cui alla lettera a);

          c) il compenso previsto per l'attività effettivamente resa;

          d) la facoltà per l'anziano di recedere dal contratto senza preavviso.

      2. Le prestazioni rese ai sensi del contratto di cui al comma 1 non comportano l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato.
      3. I soggetti che impiegano gli anziani ai fini di cui alla presente legge devono stipulare una apposita polizza assicurativa contro il rischio di infortuni a favore dei medesimi anziani, nonché contro il rischio di responsabilità civile verso terzi conseguente a colpa nello svolgimento della prestazione in oggetto.

 

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Art. 3.

      1. Ai fini di cui alla presente legge, gli anziani possono essere impiegati nelle seguenti attività:

          a) nell'ambito delle pubbliche amministrazioni:

              1) per l'insegnamento in corsi professionali e in corsi di carattere culturale;

              2) per l'assistenza psicologica e culturale agli studenti del secondo ciclo di istruzione;

              3) per la sorveglianza presso le scuole di ogni ordine e grado nonché per l'assistenza sui mezzi adibiti al trasporto degli studenti;

              4) per la realizzazione di interventi di piccola manutenzione nelle aree del verde pubblico, collaborando, altresì, con gli organi competenti ai fini della tutela e della vigilanza delle medesime aree;

              5) per la custodia e la vigilanza di musei e di biblioteche;

              6) per lo svolgimento del servizio di pubbliche affissioni, limitatamente ai comuni fino a 5.000 abitanti;

              7) per la custodia, la vigilanza, la gestione e l'animazione presso centri sociali, ricreativi e culturali;

              8) per l'assistenza agli anziani bisognosi, ai soggetti portatori di handicap e alle altre categorie sociali a rischio di emarginazione, in collaborazione con i competenti servizi socio-sanitari;

          b) nell'ambito delle organizzazioni di volontariato e delle cooperative sociali:

              1) per l'insegnamento in corsi professionali e in corsi di carattere culturale;

              2) per la custodia, la vigilanza, la gestione o l'animazione presso centri sociali, ricreativi e culturali;

              3) per l'assistenza psicologica e culturale agli studenti del secondo ciclo di istruzione;

 

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              4) per l'assistenza agli anziani bisognosi, ai soggetti portatori di handicap e alle altre categorie sociali a rischio di emarginazione.

Art. 4.

      1. Le pubbliche amministrazioni provvedono alla copertura dei compensi dovuti per la prestazione delle attività di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 con le disponibilità esistenti negli appositi capitoli di bilancio e senza alcun ulteriore onere a carico del bilancio dello Stato.
      2. Le organizzazioni di volontariato e le cooperative sociali provvedono alla copertura dei compensi dovuti per la prestazione delle attività di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 3 con le risorse disponibili.

Art. 5.

      1. I compensi corrisposti agli anziani per la prestazione delle attività di cui all'articolo 3 costituiscono, ai fini dell'imposta sul reddito, redditi di lavoro autonomo.
      2. I compensi corrisposti agli anziani impiegati nelle attività di cui all'articolo 3, titolari di pensione sociale o che hanno i requisiti di reddito previsti per la concessione della stessa pensione, nonché agli anziani con pensione integrata al minimo che non dispongono di altri redditi, fino all'importo di 4 mila euro annui, sono equiparati ai sussidi corrisposti dallo Stato e da altri enti pubblici a titolo assistenziale, ai sensi dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni, e non concorrono alla determinazione del reddito ai fini delle prestazioni previdenziali e assistenziali. Tale limite è modificato e aggiornato annualmente con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.


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