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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 5775 |
1. Al fine di contrastare l'emarginazione sociale degli anziani e di garantire loro un reddito adeguato, le regioni, le province e i comuni, nonché le organizzazioni di volontariato e le cooperative sociali sono incentivati ad impiegare i medesimi soggetti per l'espletamento delle proprie attività, ai sensi di quanto disposto dalla presente legge.
2. Si considerano anziani, ai fini della presente legge, i soggetti che hanno compiuto settanta anni di età e che sono titolari di pensione, ovvero che svolgono l'attività casalinga.
1. L'espletamento delle attività di cui all'articolo 1 da parte degli anziani avviene mediante contratto di diritto privato. Tale contratto deve prevedere:
a) l'articolazione delle prestazioni secondo moduli temporanei;
b) la facoltà per l'anziano di non prestare l'attività in relazione a uno o più dei moduli di cui alla lettera a);
c) il compenso previsto per l'attività effettivamente resa;
d) la facoltà per l'anziano di recedere dal contratto senza preavviso.
2. Le prestazioni rese ai sensi del contratto di cui al comma 1 non comportano l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato.
3. I soggetti che impiegano gli anziani ai fini di cui alla presente legge devono stipulare una apposita polizza assicurativa contro il rischio di infortuni a favore dei medesimi anziani, nonché contro il rischio di responsabilità civile verso terzi conseguente a colpa nello svolgimento della prestazione in oggetto.
1. Ai fini di cui alla presente legge, gli anziani possono essere impiegati nelle seguenti attività:
a) nell'ambito delle pubbliche amministrazioni:
1) per l'insegnamento in corsi professionali e in corsi di carattere culturale;
2) per l'assistenza psicologica e culturale agli studenti del secondo ciclo di istruzione;
3) per la sorveglianza presso le scuole di ogni ordine e grado nonché per l'assistenza sui mezzi adibiti al trasporto degli studenti;
4) per la realizzazione di interventi di piccola manutenzione nelle aree del verde pubblico, collaborando, altresì, con gli organi competenti ai fini della tutela e della vigilanza delle medesime aree;
5) per la custodia e la vigilanza di musei e di biblioteche;
6) per lo svolgimento del servizio di pubbliche affissioni, limitatamente ai comuni fino a 5.000 abitanti;
7) per la custodia, la vigilanza, la gestione e l'animazione presso centri sociali, ricreativi e culturali;
8) per l'assistenza agli anziani bisognosi, ai soggetti portatori di handicap e alle altre categorie sociali a rischio di emarginazione, in collaborazione con i competenti servizi socio-sanitari;
b) nell'ambito delle organizzazioni di volontariato e delle cooperative sociali:
1) per l'insegnamento in corsi professionali e in corsi di carattere culturale;
2) per la custodia, la vigilanza, la gestione o l'animazione presso centri sociali, ricreativi e culturali;
3) per l'assistenza psicologica e culturale agli studenti del secondo ciclo di istruzione;
4) per l'assistenza agli anziani bisognosi, ai soggetti portatori di handicap e alle altre categorie sociali a rischio di emarginazione.
1. Le pubbliche amministrazioni provvedono alla copertura dei compensi dovuti per la prestazione delle attività di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 con le disponibilità esistenti negli appositi capitoli di bilancio e senza alcun ulteriore onere a carico del bilancio dello Stato.
2. Le organizzazioni di volontariato e le cooperative sociali provvedono alla copertura dei compensi dovuti per la prestazione delle attività di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 3 con le risorse disponibili.
1. I compensi corrisposti agli anziani per la prestazione delle attività di cui all'articolo 3 costituiscono, ai fini dell'imposta sul reddito, redditi di lavoro autonomo.
2. I compensi corrisposti agli anziani impiegati nelle attività di cui all'articolo 3, titolari di pensione sociale o che hanno i requisiti di reddito previsti per la concessione della stessa pensione, nonché agli anziani con pensione integrata al minimo che non dispongono di altri redditi, fino all'importo di 4 mila euro annui, sono equiparati ai sussidi corrisposti dallo Stato e da altri enti pubblici a titolo assistenziale, ai sensi dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni, e non concorrono alla determinazione del reddito ai fini delle prestazioni previdenziali e assistenziali. Tale limite è modificato e aggiornato annualmente con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
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