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PDL 5677

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5677



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato BORRIELLO

Istituzione della provincia Vesuviana

Presentata il 2 marzo 2005


      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge ha come obiettivo l'istituzione della provincia Vesuviana comprendente, nell'ambito della propria circoscrizione territoriale, l'insieme di tutti i comuni vesuviani, con capoluogo Torre del Greco.
      Appare, infatti, evidente l'opportunità di istituire tale nuovo ente territoriale al fine di associare le singole realtà esistenti alle falde del noto vulcano partenopeo. Le diverse cittadinanze sono, invero, accomunate non solo da rischi e problematiche equivalenti e legate alla possibilità di una eruzione del Vesuvio, ma anche da economie ed esigenze sociali identiche.
      Tra i vari comuni situati alle pendici del vulcano un'importanza maggiore non può non essere riconosciuta alla città di Torre del Greco, posta al centro del Golfo di Napoli, che con i suoi 97 mila abitanti rappresenta il terzo centro della Campania, dopo Napoli e Salerno.
      L'istituzione della provincia Vesuviana non è, di certo, dovuta ad alcuna rivalsa politica o amministrativa rispetto a Napoli, quanto, al contrario, alla ricerca di una individualità politica e amministrativa autonoma capace di recuperare la funzione propria di questa zona.
      Il Vesuvio ha caratterizzato, fin dai tempi più remoti, la morfologia e l'urbanistica di Torre del Greco e di tutti i comuni limitrofi. Infatti la città e il territorio circostante furono nei secoli più volte distrutti dalle furie eruttive del vulcano. Va, inoltre, considerato che l'area di Torre del Greco può assurgere ad una funzione strategica nella regione Campania.
      Torre del Greco è nota per la fiorente industria del corallo. L'artigianato orafo e del corallo, in tutta l'area vesuviana, rappresenta un'attività fiorente con secoli di tradizione alle spalle, conosciuta in tutto il mondo e con una domanda piuttosto stabile che permette sia la vita di aziende locali medio-grandi che il proliferare di piccoli imprenditori.
      Ci si trova di fronte, quindi, a condizioni di eccellenza per le prospettive di sviluppo di Torre del Greco e degli altri comuni della istituenda provincia. L'autonomia diviene,
 

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pertanto, un fattore innovativo aggregante sul piano socio-economico per i comuni di tutta l'area vesuviana.
      Questa zona andrà a costituire un punto di riferimento dell'economia regionale per una naturale tradizione imprenditoriale, ma anche per le infrastrutture esistenti e le risorse umane disponibili, considerato che l'omogeneità dell'area vesuviana costituisce, oramai, un dato evidente.
      Una struttura istituzionale autonoma, dunque, non potrà che favorire i processi di coordinamento e di sviluppo.
      Infine, non va trascurata l'importanza della creazione di un autonomo sistema di sicurezza; più i problemi sono vicini alla gente più questa ha la possibilità di partecipare, di controllare, di denunciare, ma anche di proporre.
      L'autonomia amministrativa, infatti, non va considerata come un fatto burocratico, ma come risposta alle esigenze di partecipazione democratica. La provincia diventa, in tale modo, uno strumento nel quale i comuni dell'area vesuviana avranno modo di confrontarsi sulle problematiche del proprio sviluppo, economico e sociale, compiendo scelte ed utilizzando le risorse secondo più precisi obiettivi territoriali, pur in una visione regionale.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. È istituita la provincia Vesuviana nell'ambito della regione Campania con capoluogo Torre del Greco.
      2. La circoscrizione territoriale della provincia Vesuviana è costituita dai seguenti comuni: San Giorgio a Cremano, Boscotrecase, Portici, San Sebastiano al Vesuvio, Pollena Trocchia, Trecase, Terzigno, Sant'Anastasia, Boscoreale, Cercola, San Giuseppe Vesuviano, Torre del Greco, Torre Annunziata, Ercolano, Ottaviano, Pompei, Massa di Somma, Somma Vesuviana.

Art. 2.

      1. La provincia di Napoli procede alla ricognizione della propria dotazione organica e delibera lo stato di consistenza del proprio patrimonio ai fini delle conseguenti ripartizioni, da effettuare con apposite deliberazioni della giunta, in proporzione al territorio e alla popolazione trasferiti alla nuova provincia.

Art. 3.

      1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate le tabelle delle circoscrizioni dei collegi elettorali della provincia Vesuviana.
      2. Le prime elezioni degli organi elettivi della provincia Vesuviana hanno luogo entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.

      1. Il Governo, sentita la regione Campania, adotta tutti i provvedimenti occorrenti alla istituzione degli uffici periferici dello Stato nella provincia Vesuviana.

 

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      2. Gli atti e gli affari amministrativi pendenti, alla data di entrata in vigore della presente logge, presso la prefettura - ufficio territoriale del Governo di Napoli e le altre amministrazioni dello Stato, relativi ai cittadini e agli enti compresi nel territorio dei comuni di cui all'articolo 1, comma 2, sono trasferiti alla competenza dei rispettivi organi ed uffici della provincia Vesuviana.

Art. 5.

      1. Alla copertura degli oneri derivanti dalla attuazione della presente legge, pari a 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante riduzione della quota parte dei contributi erariali ed ordinari destinati all'amministrazione provinciale di Napoli, in proporzione alla popolazione residente nelle province interessate, come risultante dall'ultima rilevazione annuale disponibile dell'Istituto nazionale di statistica e alle dimensioni territoriali dei due enti interessati.


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