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PDL 3717

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3717



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato FRAGALÀ

Modifica all'articolo 531 del codice di procedura penale in materia di risarcimento del danno nei casi di proscioglimento per estinzione del reato

Presentata il 25 febbraio 2003


      

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Onorevoli Colleghi! - Ogni Stato civile ha il dovere di sostenere le vittime dei reati, fornendo loro, in primo luogo, tutti gli strumenti, anche processuali, necessari per potere conseguire il risarcimento dei danni patrimoniali e morali subiti. Tra gli ostacoli di natura processuale da eliminare vi sono le disposizioni del codice di procedura penale che negano nel processo penale alla parte civile il diritto al risarcimento del danno ed al pagamento delle spese del giudizio, nel caso in cui l'imputato sia prosciolto per estinzione del reato. Si deve tener conto che può accadere che in sede di appello, a seguito della esclusione della applicazione di circostanze aggravanti ritenute prevalenti in primo grado, sia dichiarato estinto il reato, in quanto la riduzione della pena inflitta ha determinato una prescrizione più breve. In tal caso, per quanto il giudice di primo grado possa aver deciso positivamente sulle questioni civili, in secondo grado sulle medesime questioni non potrà essere presa alcuna decisione.
      La proposta in esame è diretta a consentire che, a richiesta della parte civile, qualora il reato si sia estinto per prescrizione, il giudice penale possa pronunciare condanna nei limiti del danno per cui è stata raggiunta la prova.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Dopo il comma 2 dell'articolo 531 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

      «2-bis. A richiesta della parte civile, qualora il reato si sia estinto per prescrizione, il giudice pronuncia condanna nei limiti del danno per cui è stata raggiunta la prova. Il giudice decide in ordine alle spese sostenute dalla parte civile».


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