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PDL 3729

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3729



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

PATARINO, ANEDDA, ARRIGHI, BELLOTTI, CANELLI, CARDIELLO, CARRARA, CATANOSO, GIULIO CONTI, CORONELLA, GALLO, GERACI, LA GRUA, LAMORTE, LOSURDO, MAGGI, MEROI, MESSA, ANGELA NAPOLI, PAOLONE, ANTONIO PEPE, RAMPONI, RICCIO, SERENA, TAGLIALATELA

Agevolazioni per l'utilizzo di autocarri nelle aziende agricole e florovivaistiche

Presentata il 26 febbraio 2003


      

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Onorevoli Colleghi! - L'economia italiana sta attraversando un periodo di congiuntura sfavorevole che penalizza soprattutto le piccole e medie imprese con particolare riferimento a quelle operanti nel settore agricolo e florovivaistico.
      Queste ultime, infatti, oltre a fare i conti con una lunga serie di problemi, che vanno dal costo del danaro, alle difficoltà dei mercati, alla concorrenza di Paesi extracomunitari, eccetera, sono da tempo sottoposte ad ulteriori sforzi per adeguarsi alle indicazioni europee, che riguardano l'ampliamento delle aziende e il rinnovo del parco macchine.
      E, proprio per il predetto rinnovo, vi è una zona d'ombra che è quella che riguarda gli autocarri che vengono utilizzati dalle aziende esclusivamente per i trasporti di prodotti e attrezzi agricoli e florovivaistici che sono considerati alla stregua di un qualsiasi mezzo privato, non ammesso al beneficio di alcuna agevolazione (ad esempio: carburante per autotrazione, tariffe assicurative per la responsabilità civile).
      Ciò comporta, dal momento che le prestazioni a servizio esclusivo dell'impresa di tali mezzi pesanti non consentono la loro distrazione per altre funzioni, una voce negativa a carico dei bilanci aziendali. Si ritiene opportuno inserire nel comparto agricolo detti mezzi, considerando altresì che una siffatta misura comporta una catena di benefìci, sia per l'impresa agricola che investe, sia per l'impresa che produce quei beni di investimento e sia, infine, per l'occupazione di entrambe le imprese e, quindi, per i consumi.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Agli autocarri di proprietà delle imprese agricole e florovivaistiche il cui impiego esclusivo è riservato al trasporto di prodotti e di attrezzi agricoli e florovivaistici anche motorizzati si applica l'agevolazione fiscale sul carburante agricolo prevista dal numero 5 della tabella A allegata al testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, nonché lo speciale regime assicurativo riservato al comparto agricolo.
      2. Ai mezzi di cui al comma 1 si applicano, altresì, le misure previste per l'acquisto e l'utilizzo dei mezzi impiegati nel comparto agricolo.


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