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PDL 3340

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3340



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

CARDIELLO, BUTTI, FASANO

Equiparazione dei diplomi universitari triennali
alle corrispondenti lauree di primo livello

Presentata il 30 ottobre 2002


      

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Onorevoli Colleghi! - Il diploma universitario è un titolo di studio nato nel 1990 con la legge n. 341. Infatti, con circa venticinque anni di ritardo rispetto alle altre nazioni, la legge n. 341 del 1990 trova la sua pratica attuazione con l'avvio, anche in Italia, in analogia con il Bachelor's degree o first degree del Regno Unito, del diploma universitario. La legge introduceva un meccanismo di tutela dello studente, consentendogli di conseguire un titolo subito spendibile sul mercato del lavoro, ma nello stesso tempo di continuare gli studi verso la laurea (quinquennale o quadriennale).
      Visto sotto questo aspetto il diploma universitario (DU) rappresenta una moderna soluzione e interazione tra sistema di istruzione e impresa per dare una rapida risposta ai problemi della mortalità studentesca, all'occupazione e allo sviluppo di nuove tecnologie. Nel 1993 è stata recepita la direttiva comunitaria per la libera circolazione delle professioni: ogni cittadino con tre anni di formazione universitaria post-secondaria potrà esercitare la professione in qualsiasi Paese della Comunità europea. Già l'allora Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica Berlinguer aveva individuato nel DU un percorso formativo del tutto simile alla laurea triennale introducendo anche il credito formativo. Tanto è vero che già dal 1997 si parla di diplomi universitari valutati in 180 crediti formativi.
      In particolare bisogna ricordare due note di indirizzo del Ministro Berlinguer (protocollo n. 1/98 e n. 015/98 SEG) con le quali «si intende consolidare la prassi dell'avviso preventivo di interpretazione fornendo informazioni sintetiche sugli obiettivi dei provvedimenti in corso o indicazioni sulle innovazioni immediatamente percorribili». La prima nota al punto 2 sottolinea l'introduzione delle macro-aree
 

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nelle quali far convergere più corsi di studio affini e dei decreti d'area che descrivono i contenuti di tali raggruppamenti con i relativi curricula, chiaro preludio alle future classi di laurea e cioè: area sanitaria; area scientifica e scientifico-tecnologica; area umanistica; area delle scienze giuridiche, economiche, politiche e sociali; area dell'ingegneria e dell'architettura. Sempre nella stessa prima nota di indirizzo si sottolinea l'importanza dell'applicazione dei crediti didattici previsti dall'articolo 11, comma 2, della legge n. 341 del 1990 da utilizzare in tutte le università «al fine di non frapporre ostacoli alla mobilità degli studenti di diversi atenei e di diversi corsi di studio». Il Ministro Berlinguer chiede già dal 1997 una definizione generale di credito formativo al fine di attivare immediatamente le innovazioni introdotte dalla legge n. 341 del 1990 e dalla legge n. 127 del 1997.
      «Il diploma universitario ha durata triennale, equivalente ad un carico didattico di 180 crediti, ed ha per obiettivo di fornire allo studente una formazione culturale e professionale compiuta, spendibile sul mercato del lavoro, tale da poter dare accesso, di norma, alle attività per le quali attualmente si richiede la laurea, salvo specifiche e motivate eccezioni per attività e funzioni che richiedano espressamente il titolo finale di secondo livello. I corsi del primo livello, che potranno avere curricula differenziati anche all'interno di una stessa area, sono collocati in serie con uno o più corsi del secondo livello e si concludono con il conseguimento di apposito titolo, da intendersi come laurea di primo livello, denominato - nell'attuale ordinamento, salvo future modifiche - Diploma Universitario (DU). La prova finale per il conseguimento del predetto titolo consiste nella presentazione, da parte dello studente, di una relazione scritta o di un elaborato da cui risulti l'acquisizione di un'adeguata preparazione di base e professionale di livello universitario. I regolamenti didattici di ateneo determinano, nel quadro del generale sistema dei crediti, i criteri e le modalità per la valutazione dei diversi segmenti formativi al fine della prosecuzione degli studi. In ogni caso, il titolo di secondo livello non può essere conseguito senza essere preceduto dal superamento del traguardo formativo di primo livello».
      Con la nuova riforma circa ottantamila studenti, che tra il 1990 ed il 2001, hanno conseguito il DU, si sono trovati di fronte ad un cambiamento che ha messo in discussione il valore dello stesso titolo di studio appena ottenuto ed ha spalancato le porte ad una serie di ingiuste distinzioni.
      La riforma del sistema universitario non ha infatti previsto una equiparazione/equipollenza tra il DU e la corrispondente laurea di primo livello.
      Nella maggior parte dei casi gli studenti diplomati che vogliono ottenere la laurea di primo livello, in un corso che è identico a quello frequentato per ottenere il diploma, dovranno riscriversi all'università, pagare un nuovo anno di tasse ed affrontare nuovi esami ed una nuova tesi.
      Ma, mentre uno studente con un DU ottenuto nell'ambito delle discipline sanitarie o delle scienze motorie può, grazie ad una legge, iscriversi direttamente ai corsi per una laurea specialistica, uno studente con un altro tipo di DU, ad esempio in fisica, deve conseguire prima la laurea di primo livello. Si sottolinea che i diplomati universitari, all'atto della loro iscrizione per il conseguimento del diploma, venivano rassicurati sulla validità del titolo dalle note del Ministro Berlinguer, sia sul numero dei crediti che sulla corrispondenza del DU con l'allora futura laurea di primo livello, e che tali informazioni venivano confermate e pubblicizzate anche dagli stessi atenei prima di essere smentite dalla situazione attuale.
      Si chiede che si riconosca l'equipollenza tra DU e laurea triennale: che cioè si possa avere accesso agli stessi concorsi pubblici come previsto dalle legge n. 127 del 1997, articolo 17, comma 111, e dalla nota del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica n. 1164 del 1998 e che i DU siano inseriti nei contratti nazionali di lavoro con le stesse caratteristiche previste per le lauree triennali corrispondenti.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. I diplomi universitari triennali rilasciati ai sensi della legge 19 novembre 1990, n. 341, e successive modificazioni, sono dichiarati equipollenti a tutti gli effetti di legge alla laurea triennale corrispondente prevista dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, e dai decreti del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 4 agosto 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000, e 28 novembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2001, ai fini del pubblico impiego e dei pubblici concorsi, e sono inseriti nei contratti nazionali di lavoro con le stesse caratteristiche previste per le lauree equivalenti.

Art. 2.

      1. Ogni ateneo, nell'ambito della propria autonomia, può prevedere e regolamentare l'accesso di coloro che sono in possesso del titolo di diploma universitario ai corsi di laurea specialistica corrispondenti di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 28 novembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2001, nonché ai master universitari di primo livello.


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