Frontespizio Relazione Progetto di Legge

Nascondi n. pagina

Stampa

PDL 4359

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 4359



 

Pag. 1

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

MASSIDDA, GIANFRANCO CONTE, DI VIRGILIO

Istituzione dell'anagrafe canina telematica

Presentata il 7 ottobre 2003


      

torna su
Onorevoli Colleghi! - Il problema dell'abbandono dei cani è sempre più frequentemente dibattuto nel corso di trasmissioni televisive, radiofoniche, in articoli su giornali. Nei periodi estivi, in prossimità delle vacanze, le televisioni nazionali mandano in onda degli spot cercando di sensibilizzare chi parte a non abbandonare questi animali per le strade.
      Il problema non è soltanto di sensibilità nei confronti degli animali, ma anche di ordine pubblico. Un cane abbandonato lungo la strada, oltre a soffrire e spesso andare incontro ad un triste destino, può essere causa di incidenti con gravi conseguenze per chi ne resta coinvolto. Cani che si riuniscono in branchi, inoltre, aumentano la loro aggressività e possono creare problemi di ordine sanitario.
      Queste premesse hanno suggerito al legislatore l'approvazione della legge n. 281 del 1991, che istituisce la cosiddetta «anagrafe canina». Nella fattispecie, lo stesso legislatore ha affrontato il problema stabilendo pesanti sanzioni a carico di chi abbandona cani. L'effettività della norma però non può essere rimessa alle sole pene, ma occorre procedere in maniera più sistematica intervenendo a monte del problema, agendo quindi sulla possibilità di dare una sorta di «carta di identità» al cane per poter risalire con certezza al proprietario.

I sistemi di identificazione.

      La citata legge n. 281 del 1991 prevede l'istituzione di un'anagrafe canina attraverso l'identificazione dei cani effettuata con il tatuaggio. Il numero di tatuaggio viene composto utilizzando parte del codice ISTAT del comune di residenza del proprietario del cane, la sigla della provincia di appartenenza (non sempre), il numero della azienda sanitaria locale e un

 

Pag. 2

numero progressivo. Ogni regione, però, nell'applicazione della legge, ha utilizzato una sequenza diversa di queste componenti, per cui in base al solo numero non è possibile risalire al territorio di residenza.
      Il sistema ha un difetto di origine: solo l'azienda sanitaria locale di appartenenza del cane è in grado, in caso di necessità, di riconoscere il tatuaggio e quindi di risalire al proprietario, essendo i vari archivi locali costruiti in modo diverso e non collegati fra loro. A ciò si aggiunga che, nel caso in cui il numero non porti la sigla della provincia, diventa impossibile addirittura risalire alla azienda sanitaria locale. Altra cosa avviene per gli animali di razza. Infatti, questi vengono identificati tramite un numero dell'Ente nazionale della cinofilia italiana, attraverso il quale si risale all'allevatore e non al territorio di appartenenza, per cui questo numero risulta essere diverso e indipendente da quello utilizzato dalle strutture pubbliche veterinarie.
      Il sistema del tatuaggio presenta anche dei problemi tecnici, poiché esso deve essere eseguito in anestesia generale e, come spesso avviene, è possibile cancellarlo anche integralmente.
      La presente proposta di legge permette di superare i problemi legati all'identificazione attraverso l'adozione di un microprocessore che viene iniettato sottocute nel collo del cane, con un intervento assolutamente indolore, e che riflette un'onda elettromagnetica che viene inviata da un lettore impressionandone il proprio codice numerico. Questo sistema è conforme agli standard ISO (International Standard Organisation), per cui ogni numero, formato da 16 cifre in ordine casuale, è unico al mondo. In tale modo è possibile risalire facilmente al proprietario del cane in caso di smarrimento, di rapimento o di abbandono.
      In Italia, già alcune regioni hanno cominciato ad utilizzare questo sistema, ma il problema da risolvere per garantirne l'efficacia è la mancanza di un punto di riferimento unico che permetta di rintracciare i proprietari degli animali partendo dal numero di identificazione.
      Con l'utilizzo del meccanismo prospettato nella presente proposta di legge, attraverso la digitazione del codice di identificazione, è possibile risalire al proprietario del cane smarrito, rapito o abbandonato.

La situazione attuale.

      In Europa, è stato stabilito che il migliore sistema di identificazione non è quello del tatuaggio, ma, appunto, il microchip e in Italia, come detto, si sta cominciando ad entrare in questo ordine di idee. Vi sono infatti delle regioni che già lo prevedono ed altre che si stanno organizzando in tale senso. Nel nord-est, ad esempio, la regione Veneto e la regione Friuli Venezia Giulia sono pronte all'utilizzo di tale tecnologia. Fino ad oggi, nel Veneto, l'applicazione del tatuaggio si è dimostrata fallimentare considerando che si calcola che solo il 35 per cento dei cani è stato tatuato.
      Pur in presenza di alcuni aspetti pratici ancora da chiarire (gestione della distribuzione dei microchip, gestione e coordinamento dei dati relativi agli animali identificati e ai loro legittimi proprietari), l'uso del microchip è stato formalizzato come sistema obbligatorio di identificazione canina al posto del tatuaggio già dall'inizio dell'anno in corso.
      La presente proposta di legge (articoli 1 e 2) istituisce una banca dati informatica per la gestione dei dati identificativi dei cani di proprietà: si tratta di un'anagrafe canina, istituita presso il Ministero della salute, collegata alla rete telematica INTERNET, attraverso la quale è possibile risalire al proprietario di un cane, iscritto e identificato, che sia stato abbandonato o smarrito. La raccolta dei dati, rappresentati dal codice numerico di identificazione di ogni cane, dal nominativo e dalla residenza del proprietario, è realizzata attraverso centri di raccolta dati istituiti presso le regioni. Le aziende sanitarie locali, alle quali le strutture pubbliche o private presso cui l'applicazione viene effettuata comunicano i dati dei relativi interventi, li

 

Pag. 3

trasmettono alla regione di appartenenza che a sua volta provvede a comunicarli all'anagrafe. In questo modo, la gestione dei dati viene centralizzata e il flusso delle informazioni è continuo consentendo l'individuazione di tutti i riferimenti necessari nel rispetto della normativa vigente a tutela della privacy.
      Ogni proprietario dovrà provvedere all'applicazione del microprocessore ed alla comunicazione dei dati relativi all'azienda sanitaria locale di appartenenza entro dieci giorni dalla data di entrata in possesso del cane, e comunque non oltre un mese dalla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione della legge (articolo 3), pena il pagamento di una sanzione amministrativa di 1.548 euro.
      Ritenendo che sia improcrastinabile l'esigenza di pervenire alla soluzione del problema dell'abbandono degli animali domestici soprattutto nel periodo estivo, si auspica la rapida approvazione della presente proposta di legge.
 

Pag. 4


torna su
PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. È istituita presso il Ministero della salute una banca dati informatica per la gestione dei dati identificativi dei cani di proprietà presenti sul territorio italiano, denominata «anagrafe canina telematica».
      2. L'anagrafe canina telematica contiene l'indicazione del nominativo e della residenza del possessore di ciascun cane.
      3. L'anagrafe canina telematica, attraverso un sistema informatico nazionale collegato alla rete telematica INTERNET, consente l'individuazione dell'azienda sanitaria locale (ASL) presso la quale è stato applicato il microprocessore di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b).
      4. Al trattamento dei dati di cui al comma 2 si applica la legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni.

Art. 2.

      1. Con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è emanato il regolamento di attuazione della presente legge, recante:

          a) l'organizzazione dell'anagrafe canina telematica;

          b) il sistema di identificazione dei cani mediante un microprocessore impiantato nel sottocute della regione sinistra del collo, applicato da un veterinario pubblico presso la struttura veterinaria pubblica o da un veterinario libero professionista autorizzato presso la struttura in cui opera, recante un codice numerico di identificazione;

 

Pag. 5

          c) le modalità di numerazione del codice di cui alla lettera b).

      2. Ogni regione istituisce un centro di raccolta dei dati di cui al comma 2 dell'articolo 1 e trasmette i dati stessi all'anagrafe canina telematica.
      3. Le ASL trasmettono al centro di raccolta dei dati istituito presso la regione di appartenenza il nominativo e la residenza dei possessori e i dati identificativi dei cani cui è stato applicato il microprocessore di cui alla lettera b) del comma 1.

Art. 3.

      1. Entro un mese dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 2, comma 1, e, successivamente, entro dieci giorni dalla data di entrata in possesso di un cane, il possessore dello stesso provvede all'applicazione del microprocessore di cui al medesimo articolo 2, comma 1, lettera b), nonché alla comunicazione dei relativi dati alla ASL di appartenenza.

Art. 4.

      1. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 3 è punita con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma pari a 1.548 euro.


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
torna su