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PDL 2844

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2844



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato OLIVIERI

Modifica all'articolo 10 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di deducibilità dal reddito delle contribuzioni a forme pensionistiche regionali per le casalinghe

Presentata l'11 giugno 2002


      

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Onorevoli Colleghi! - La legge regionale del Trentino-Alto Adige/Südtirol 28 febbraio 1993, n. 3, ha istituito l'assicurazione regionale volontaria per la pensione alle persone casalinghe. L'articolo 5 della citata legge regionale n. 3 del 1993 prevede il versamento di una contribuzione annua tenuto conto dell'importo della contribuzione volontaria del settore servizi domestici. La pensione regionale, ai sensi dell'articolo 7, spetta agli assicurati che abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di età, potendo almeno far valere quindici anni di anzianità assicurativa e almeno quindici anni di contribuzione.
      Dal punto di vista fiscale, fino al 31 dicembre 2000 la contribuzione di cui al citato articolo 5, rientrante tra i contributi previdenziali non obbligatori per legge, era detraibile dall'imposta sui redditi fino al limite massimo del 19 per cento del reddito complessivo e comunque per un importo non superiore a lire 2.500.000.
      Dal 1o gennaio 2001 la disciplina al riguardo è cambiata. Solo i contributi versati in ottemperanza a disposizioni di legge, nonché quelli versati facoltativamente alla gestione di appartenenza sono interamente deducibili dal reddito, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
      Sono altresì deducibili i contributi versati al Fondo di previdenza per le persone che svolgono lavori di cura non retribuiti derivanti da responsabilità familiari, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565, richiamato espressamente dalla lettera e) del comma 1
 

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dell'articolo 10 del citato testo unico. Si deve considerare l'analogia esistente tra il citato Fondo e l'assicurazione per le casalinghe.
      Infatti all'assicurazione regionale volontaria per la pensione alle persone casalinghe e al Fondo, cui sono tra l'altro iscritti i soggetti precedentemente iscritti nella gestione «Mutualità pensioni» di cui alla legge 5 marzo 1963, n. 389, rispetto alla quale la legge regionale n. 3 del 1993 è integrativa (si veda a proposito l'articolo 4), possono aderire su base volontaria i soggetti che svolgono, senza vincolo di subordinazione, lavori non retribuiti in relazione a responsabilità familiari, non prestando attività lavorativa autonoma o alle dipendenze di terzi e che non risultino titolari di pensione diretta. Pertanto si intende estendere la deducibilità dal reddito dei contributi versati a forme pensionistiche integrative istituite con leggi regionali, in analogia a quanto già previsto per i contributi versati al Fondo di cui al decreto legislativo n. 565 del 1996.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art.  1.

      1. Alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo le parole: «Sono altresì deducibili i contributi versati al fondo di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565,» sono inserite le seguenti: «nonché i contributi versati a forme pensionistiche integrative rivolte agli stessi destinatari, istituite con leggi regionali».

Art.  2.

      1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano con effetto dal 1o gennaio 2001.
      2. Per l'anno 2002, gli oneri di cui all'articolo 1, pagati nel corso dell'anno 2001 e non dedotti nella dichiarazione dei redditi per l'anno 2001, possono essere dedotti nella dichiarazione dei redditi per l'anno 2002.


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