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PDL 5789

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5789



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato ANTONIO BARBIERI

Modifica all'articolo 7 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, in materia di requisiti dei componenti delle commissioni tributarie

Presentata il 14 aprile 2005


      

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Onorevoli Colleghi! - La sentenza del tribunale amministrativo regionale (TAR) del Lazio n. 6815 del 2004 ha annullato il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 giugno 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 156 del 5 luglio 2002, che modificava i precedenti criteri di valutazione e i punteggi per le nomine a componente delle commissioni tributarie.
      Il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, in seguito a detta sentenza del TAR emessa il 23 giugno 2004, ha annullato tutti gli atti inerenti i bandi di concorso pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, IV serie speciale, n. 17 del 2 marzo 2004 e n. 57 del 20 luglio 2004, con relativo pregiudizio di tutti coloro che ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 545 del 1992 erano risultati primi e vincitori negli elenchi per ricoprire l'incarico di componente delle commissioni tributarie provinciali e regionali e che per il raggiungimento del settantaduesimo anno di età durante l'espletamento dei prossimi concorsi non potrebbero conseguire la nomina o partecipare al concorso ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 545 del 1992.
      Tale ultima norma appare iniqua e pregiudizievole per tutti i concorrenti, specialmente per i posti di presidente delle commissioni tributarie regionali e provinciali, per i quali si richiede una notevole anzianità di servizio nella magistratura ordinaria o amministrativa, a causa dei lunghi tempi occorrenti per l'espletamento del concorso per la copertura dei posti disponibili, quali i tempi: per la deliberazione del bando; per la pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale; per il termine necessario all'inoltro delle domande; per la compilazione delle liste dei concorrenti con i relativi punteggi, previo esame di una notevole mole di documentazione; per l'invio al Ministero dell'economia e delle finanze delle liste con la proposta
 

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delle nomine; per la redazione del decreto di nomina da sottoporre al Presidente della Repubblica; per la firma del decreto di nomina da parte dello stesso; per la registrazione del decreto alla Corte dei conti.
      In media la durata di tutta la procedura concorsuale varia da 18 a 36 mesi, con pregiudizio di coloro che nelle more compiono settantadue anni, con esclusione dalla nomina.
      L'articolo 7, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 545 del 1992, correlando la nomina all'età di settantadue anni non compiuti rende la stessa precaria, casuale, incerta e dipendente da qualsiasi circostanza avversa che possa verificarsi nel corso della procedura concorsuale, con tempi di svolgimento di tutte le attività processuali lasciati alla più ampia discrezionalità e disponibilità delle autorità amministrative chiamate a partecipare allo svolgimento del procedimento di nomina.
      Pertanto è giusto modificare l'articolo 7, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 545 del 1992 nel senso di vincolare la nomina a un elemento certo, sicuro e immodificabile da parte di chiunque, sancendo che i concorrenti non devono avere superato il settantaduesimo anno di età al momento della vacanza del posto da ricoprire, vacanza dipendente dal collocamento a riposo del titolare dell'ufficio da ricoprire o per sue dimissioni o per morte dello stesso, tutti eventi certi e non modificabili.
      Tenuto conto degli effetti della citata sentenza del TAR del Lazio n. 6815 del 2004, la norma modificata dovrebbe avere efficacia dal 1o marzo 2004 per non danneggiare i vincitori dei concorsi annullati dal Consiglio di presidenza della giustizia tributaria per l'annullamento del citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 giugno 2002, che aveva modificato illegittimamente in via amministrativa le tabelle E ed F allegate al decreto legislativo n. 545 del 1992, che disciplinano i criteri per la selezione dei componenti e dei presidenti dei nuovi organi della giustizia tributaria.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, è sostituita dalla seguente:

          «d) non avere superato il settantaduesimo anno di età al momento della vacanza del posto messo a concorso. La presente disposizione ha efficacia retroattiva a decorrere dal 1o marzo 2004;».


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