Frontespizio Relazione Progetto di Legge

Nascondi n. pagina

Stampa

PDL 5790

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5790



 

Pag. 1

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato ANTONIO BARBIERI

Estensione della disciplina della cassa integrazione guadagni
a tutti i rapporti di lavoro subordinato

Presentata il 14 aprile 2005


      

torna su
Onorevoli Colleghi! - L'utilizzo dello strumento della cassa integrazione guadagni (CIG) ha destato, sin dalla sua introduzione, una serie di polemiche connesse al limitato numero di imprese aventi diritto, rispetto al ben più ampio numero di aziende obbligate a versarne i relativi contributi. È noto infatti che grandi aziende nazionali si servono di tale strumento di tutela dei lavoratori non per procedere a ristrutturazioni o a trasformazioni aziendali, quanto piuttosto in funzione anticiclica, cioè per sterilizzare gli andamenti ondivaghi del mercato. C'è di più: a un periodo di fermo del lavoro seguono molto spesso periodi di super-lavoro, con ritmi forzati e turni anche notturni, segno più che evidente di una patologia complessiva e radicata del sistema.
      Tale atteggiamento peraltro viola le regole di parità previste dalle norme comunitarie e quindi il principio della concorrenza. Peraltro si altera anche la natura stessa della CIG, che non intende mantenere in vita aziende decotte o non competitive, quanto invece consentire a esse adeguati processi di ristrutturazione (sia aziendale che di mercato) senza che questi si scarichino sui lavoratori.
      Analizzando le cifre sempre più preoccupanti che giungono dal mondo del lavoro la Banca d'Italia ha reso noto che nel 2001 il numero di ore di CIG è stato pari al lavoro di 90 mila occupati a tempo pieno, mentre nel 2003 è salito a 130 mila.
      Più gravi ancora sono i dati diffusi dai sindacati nel febbraio 2005 durante le consultazioni per la predisposizione del disegno di legge sulla competitività: i lavoratori coinvolti in crisi aziendali sono 430.940, di questi 193.959 sono direttamente interessati all'utilizzo di ammortizzatori sociali, rispetto ai 137.243 del 2004, con un aumento percentuale del 41,3 per cento. È in aumento anche il numero delle aziende in crisi: si è passati da 2.353 aziende del 2004 a 3.267 del 2005, con un
 

Pag. 2

incremento del 38,8 per cento. Assistiamo a una vera e propria impennata di situazioni di crisi in alcuni comparti: elettronica-telecomunicazioni (+48 per cento), metalmeccanico (+46 per cento), tessile-abbigliamento e calzature (+36,2 per cento), edilizia e legno (+32 per cento), in particolare nella filiera salotto-arredo.
      A fronte di ciò i 150 milioni di euro previsti dal Governo per il rifinanziamento 2005 del Fondo occupazione, con riferimento alla CIG, appaiono essere insufficienti.
      Pertanto il sistema va riformato, escludendo un suo utilizzo a fini di mercato, estendendone a tutte le imprese la possibilità di utilizzo e limitandone l'aggravio per le casse dello Stato.
      Il testo proposto prevede che tutti i datori di lavoro possano accedere alla CIG per i propri lavoratori subordinati a tempo indeterminato, secondo le regole già vigenti.
      Per ognuno dei datori di lavoro viene istituito un fondo nominale presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, fondo eventualmente integrato proporzionalmente dalle risorse dello Stato.
      A fronte di una situazione di crisi ciascuna impresa accede al proprio fondo e ne usufruisce sino a esaurimento dello stesso.
 

Pag. 3


torna su
PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. La disciplina della cassa integrazione guadagni (CIG), ordinaria e straordinaria, è estesa a tutti i rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato presso le imprese private, a eccezione dei dirigenti. L'indennità è pari a un massimo del 60 per cento della retribuzione media giornaliera assoggettata a contribuzione nei dodici mesi precedenti.
      2. La misura di cui al comma 1 si riduce a un massimo del 40 per cento dopo il dodicesimo mese e a un massimo del 30 per cento dopo il sedicesimo mese. Il prestatore di lavoro non può ricevere l'indennità di CIG per una durata complessivamente superiore a trenta mesi nell'arco di un quinquennio.
      3. I datori di lavoro che non rientrano nel campo di applicazione della CIG, ai sensi della legislazione vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, sono tenuti al versamento della vigente aliquota contributiva. Presso la Gestione prestazioni temporanee dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) è istituito un fondo nominativo, fruttifero di interessi legali, per ciascuna delle imprese tenuta al versamento dei contributi destinati alla CIG.
      4. Le imprese, in caso di accoglimento della richiesta di CIG, accedono al proprio fondo, istituito ai sensi del comma 3, usufruendone nel limite delle risorse in esso contenute, integrate proporzionalmente dai finanziamenti allo scopo provenienti dal bilancio dello Stato.
      5. L'indennità di cui al presente articolo spetta ai lavoratori che possono far valere almeno due anni di assicurazione e almeno cinquantadue contributi settimanali nel biennio precedente l'inizio del periodo di CIG. I trattamenti di integrazione

 

Pag. 4

salariale non possono essere erogati ai lavoratori che, durante la sospensione del lavoro, non sono disponibili a partecipare a iniziative di formazione o di riqualificazione professionale ovvero ad impegnarsi in attività di utilità sociale, ai sensi di quanto previsto dalla legge 8 novembre 2000, n. 328.


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
torna su