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PDL 5759

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5759



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato ANNUNZIATA

Modifiche al codice penale in materia di impiego di minori nell'accattonaggio e di inosservanza dell'obbligo dell'istruzione elementare dei minori

Presentata il 6 aprile 2005


      

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Onorevoli Colleghi! - Ogni giorno nelle nostre città si assiste a uno sconcertante sfruttamento di bambini e di ragazzi mandati a chiedere l'elemosina per le strade, negli autobus e sulle metropolitane delle città o addirittura di neonati portati in giro per impietosire i cittadini.
      Bambini che d'inverno sono spesso completamente svestiti e senza scarpe o non coperti a sufficienza, così come d'estate sono esposti al caldo torrido, con conseguenze estremamente gravi per la loro salute.
      Tale ripugnante forma di sfruttamento offende la dignità della persona umana e nega i diritti fondamentali dei minori che devono essere pienamente garantiti, così come previsto dal nostro ordinamento e dalla stessa Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, resa esecutiva dalla legge n. 176 del 1991.
      Mandare un bambino a mendicare, o utilizzarlo per ottenere denaro dai passanti, equivale a privarlo del gioco, dell'educazione e dell'istruzione di cui necessita. Precetti importantissimi previsti a tutela dei minori dal nostro codice penale vengono costantemente violati nell'indifferenza generale.
      L'articolo 671 del codice penale, infatti, prevede che «Chiunque si vale, per mendicare, di una persona minore degli anni quattordici o, comunque, non imputabile, la quale sia sottoposta alla sua autorità o affidata alla sua custodia o vigilanza, ovvero permette che tale persona mendichi, o che altri se ne valga per mendicare, è punito con l'arresto da tre mesi a un anno.
      Qualora il fatto sia commesso dal genitore o dal tutore, la condanna importa la sospensione dall'esercizio della potestà dei genitori o dall'ufficio di tutore».
 

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      E, ancora, l'articolo 731 del medesimo codice, relativo alla inosservanza dell'obbligo dell'istruzione elementare dei minori prevede che: «Chiunque, rivestito di autorità o incaricato della vigilanza sopra un minore, omette, senza giusto motivo, di impartirgli o di fargli impartire l'istruzione elementare è punito con l'ammenda fino a euro 30».
      La particolare tutela che l'ordinamento ha il dovere di prestare nei confronti dei minorenni vittime di abusi, di sfruttamenti o di ogni loro elementare diritto, rende le suddette sanzioni del tutto inadeguate rispetto alla gravità dei rispettivi reati.
      Scopo della presente proposta di legge è dunque di introdurre alcune modifiche al codice penale volte a rafforzare l'efficacia delle sanzioni previste per i due reati citati, nell'intento di contribuire a una più incisiva azione preventiva del fenomeno relativo allo sfruttamento dei minori nell'accattonaggio.
      Siamo di fronte ad una sorta di pericolosa, generale, rassegnazione, se non proprio di assuefazione, a tale vergognoso fenomeno, anche da parte delle stesse autorità di polizia, che concorre implicitamente alla crescente diffusione di questa abietta forma di sfruttamento dei neonati dei bambini e dei ragazzi.
      Dai dati ufficiali forniti dalla stessa Direzione centrale della polizia criminale risulta che nel primo trimestre del 2004 nel nostro Paese risultano denunciate, ai sensi dell'articolo 671 del codice penale, (Impiego di minori nell'accattonaggio) appena 246 persone, dato palesemente stridente rispetto alla reale dimensione del fenomeno, specie se confrontato con gli allarmanti dati sulla condizione dei minori nel nostro Paese.
      I dati contenuti nell'ultimo rapporto nazionale sulle condizioni dell'infanzia e dell'adolescenza in Italia, stilato dall'Eurispes in collaborazione con Telefono azzurro, riferiscono un quadro davvero sconcertante:

          2 milioni di bambini del nostro Paese vivono sotto la soglia di povertà, molti sono quelli che soffrono la fame, vivono di elemosina e non possono accedere all'istruzione;

          l'11,6 per cento dei quattordicenni lavora;

          31 mila bambini (lo 0,66 per cento) sono costretti a lavori «pesanti e pericolosi» e tra i quattordicenni, i piccoli schiavi impiegati in questi lavori supersfruttati e malpagati raggiungono il 2,74 per cento;

          24.776 sono gli infortuni sul lavoro denunciati;

          77 bambini, nell'anno 2000, hanno subìto una inabilità permanente per incidente sul lavoro;

          l'evasione scolastica supera le 400 mila unità ed è concentrata soprattutto nel Mezzogiorno;

          il 35 per cento delle 50 mila donne straniere coinvolte nel giro della prostituzione ha un'età bassissima, oscillante tra i 14 e i 18 anni;

          nel 2003, 1.552 minori sono scomparsi nel nulla e fino al 30 aprile 2004 risultavano scomparsi sul territorio nazionale 605 minori di cui 420 stranieri, con un aumento del 67,2 per cento rispetto al 2000.

      Se sul lavoro minorile le statistiche fanno difetto soprattutto a causa del dilagare del lavoro nero e sommerso e a causa della carenza dei sistemi di monitoraggio e di controllo, è assolutamente impossibile censire le violenze subite dai minori, anche tra le mura domestiche, come pure conoscere i dati sui bambini venduti, sul traffico di organi e sulla pedopornografia.
      Di fronte a tale situazione si avverte la necessità di richiamare l'attenzione delle istituzioni e anche dell'opinione pubblica sulla particolare gravità della condizione minorile nel nostro Paese, in cui lo sfruttamento per accattonaggio è solo uno degli aspetti di un problema di primaria rilevanza sociale e che attiene direttamente alla nostra coscienza civile.

 

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      Se, come è certo, queste considerazioni appaiono ampiamente condivise e persino scontate, non possono non produrre come fisiologica conseguenza la condivisione dell'intervento proposto con la presente proposta di legge, affinché trovino piena applicazione i dettami costituzionali sull'effettiva valenza deterrente della pena, non esclusivamente formale ma reale ed effettiva.
      È un impegno dovuto per una comunità che abbia responsabilmente a cuore le sorti di quanti, per motivi diversi e spesso disparati, non vivono una infanzia e una adolescenza serene, così come dovrebbe essere per ogni bambino nel mondo.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Modifica all'articolo 671 del codice penale in materia di impiego di minori nell'accattonaggio).

      1. Il primo comma dell'articolo 671 del codice penale è sostituito dal seguente:

      «Chiunque si vale, per mendicare, di una persona minore degli anni quattordici o comunque non imputabile, la quale sia sottoposta alla sua autorità o affidata alla sua custodia o vigilanza, ovvero permette che tale persona mendichi, o che altri se ne valga per mendicare, è punito con l'arresto da sei mesi a due anni».

Art. 2.
(Modifica dell'articolo 731 del codice penale in materia di inosservanza dell'obbligo dell'istruzione elementare dei minori).

      1. L'articolo 731 del codice penale è sostituito dal seguente:

      «Art. 731 - (Inosservanza dell'obbligo dell'istruzione elementare dei minori). - Chiunque, rivestito di autorità o incaricato della vigilanza sopra un minore, omette, senza giusto motivo, di impartirgli o di fargli impartire l'istruzione elementare è punito con l'ammenda fino a euro cinquecento».


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