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PDL 4537

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 4537



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

ANNUNZIATA, BOTTINO, FISTAROL, REALACCI

Istituzione della lotteria nazionale abbinata
alla «Regata storica delle antiche repubbliche marinare»

Presentata il 3 dicembre 2003


      

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Onorevoli Colleghi! - L'idea di rievocare con una manifestazione spettacolare l'epoca dell'Italia dei liberi comuni, ed in particolare realtà marinare come Amalfi, Genova, Pisa e Venezia che, nel Medioevo, con la propria presenza hanno segnato la storia dell'intero bacino del Mediterraneo, nasce agli inizi degli anni '50.
      La manifestazione, nel progetto iniziale, si proponeva di rappresentare un fatto singolare ed importante per ciascuna delle quattro città marinare. Al corteo sarebbe seguita una competizione di canottaggio su imbarcazioni, che ricordassero, in piccolo, le tradizionali «galee» o galere, imbarcazioni impiegate sia a scopi commerciali per i traffici sui mari, sia per gli scontri armati con i popoli rivieraschi.
      Dopo alcune perplessità iniziali, finalmente, il 10 dicembre 1955, ad Amalfi, alla presenza dei sindaci delle quattro città, nel Salone Morelli di Palazzo San Benedetto, sede del comune di Amalfi, si costituì l'Ente per la disputa del trofeo fra le quattro repubbliche marinare italiane.
      La prima edizione ufficiale della regata si svolse con enorme successo a Pisa il 1o luglio 1956, alla presenza del Capo dello Stato e di numerose autorità italiane e straniere.
      La gara delle imbarcazioni è preceduta dallo spettacolare corteo storico, composto da oltre 320 figuranti, 80 per ciascuna delegazione, che propone ciascuna un fatto storico, leggendario o di grande rilievo popolare.
      I quattro «galeoni» si sono distinti oltre che nell'annuale regata anche in spettacolari trasferte nazionali e internazionali tra le quali merita ricordare quella di Montecarlo per la chiusura dei festeggiamenti, in occasione dei settecento anni di regno di Casa Grimaldi, e quella di Parigi, organizzata per espressa volontà del Presidente Chirac.
      Le imbarcazioni della regata sono così conosciute anche all'estero, perché più
 

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volte esposte nelle fiere turistiche più importanti, come del resto è stato fatto anche in Italia nelle stesse occasioni a Milano e a Roma.
      Se la regata ha avuto uscite straordinarie con il suo corredo storico, per ragioni logistiche, talvolta si sono spostati soltanto i figuranti con i loro austeri costumi: a New York nel 1959, proprio nel centro di Manhattan, quando fu inaugurato il ponte dedicato al grande navigatore italiano Giovanni da Verrazzano, a Tokyo ed Okinawa, in Giappone, per l'Esposizione mondiale oceanografica e per tante altre importanti manifestazioni.
      Nel corso di quasi mezzo secolo, la regata, svoltasi sempre sotto l'alto patronato del Presidente della Repubblica, ha subito alcuni adeguamenti; si tratta principalmente di modifiche tecniche operate per rendere la competizione più rispondente alle attuali disposizioni della Federazione italiana canottaggio a sedile fisso, disciplina sportiva affiliata al Comitato olimpico nazionale italiano, che arbitra la regata e sovrintende alla componente agonistica della manifestazione.
      C'è da dire che, comunque, tutto è sempre stato effettuato con grande professionalità ed efficienza, in quanto la manifestazione si è svolta regolarmente anno dopo anno, sia pure modificando talvolta l'ordine di rotazione nelle quattro città, giungendo così alla sua 48a edizione, svoltasi a Venezia il 22 giugno del 2003.
      Alla manifestazione sono legate tutta una serie di iniziative che ne arricchiscono la valenza culturale, economica e promozionale, non solo per le singole realtà territoriali ma per l'intero Paese.
      Una conferma di come il lavoro di enti locali, tecnici, atleti ed appassionati abbia contribuito alla realizzazione di un progetto così importante nel quale l'amore, la passione e l'orgoglio per le radici, la storia e le tradizioni locali trovano la giusta collocazione nell'ambito di un vasto panorama nazionale ed internazionale.
      L'iniziativa brillantemente avviata, purtroppo, non ha mai ricevuto negli anni il supporto di risorse economiche certe ed adeguate alle necessità ricorrenti, né ha potuto rappresentare, come auspicato, una fonte diretta di approvvigionamento finanziario per favorire e promuovere ulteriori iniziative di sviluppo turistico locale e regionale.
      I problemi sembrarono risolti nel quadriennio 1993-1996, grazie all'abbinamento della regata ad una lotteria nazionale istituita ai sensi della legge 26 marzo 1990, n. 62, che modificava la legge n. 722 del 1955.
      Purtroppo, per ragioni diverse, non ultima la mancanza di un adeguato progetto di marketing a sostegno dell'iniziativa, la stessa non è stata più presente nell'annuale elenco ministeriale delle lotterie nazionali autorizzate.
      La presente proposta di legge tende ad istituire in maniera stabile e durevole, tra le lotterie nazionali, quella abbinata alla «regata storica delle antiche repubbliche marinare», manifestazione giunta ormai ai livelli di un evento di massa, di risonanza nazionale ed internazionale, pienamente rispondente, più di tanti altri discutibili abbinamenti proposti nel corso degli anni, ai requisiti richiesti dall'articolo 1 della legge n. 722 del 1955, ovvero: «la rilevanza nazionale o internazionale, il collegamento con fatti e rievocazioni storico-artistico culturali e avvenimenti sportivi, la validità, la finalità e la continuità nel tempo dell'avvenimento».
      Nel caso di questa lotteria esistono, dunque, tutti gli elementi che funzionalmente contribuiscono ad un buon risultato inteso come larga distribuibilità dei relativi biglietti, specialmente se supportata da una adeguata promozione mediatica e da appropriati ed innovativi interventi di marketing nella gestione delle lotterie nazionali.
      Lo scopo della presente iniziativa legislativa è di assicurare, attraverso i proventi della lotteria, tanto il dovuto sostentamento ed un'occasione di rilancio alla «regata storica delle antiche repubbliche marinare» quanto un contributo reale a prestigiosi comuni-vetrina del nostro turismo, onde venire incontro alle esigenze sempre più ampie, specie in una realtà come quella della costa d'Amalfi, di risanamento ambientale e di sviluppo delle attività turistiche locali.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. È istituita, a decorrere dall'anno 2004, una lotteria nazionale denominata «Lotteria nazionale abbinata alla Regata storica delle antiche repubbliche marinare».
      2. Salvo quanto disposto dalla presente legge, si applicano alla lotteria di cui al comma 1 le disposizioni della legge 4 agosto 1955, n. 722, e successive modificazioni.
      3. Si applicano, altresì, le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni.

Art. 2.

      1. L'estrazione dei premi della lotteria di cui all'articolo 1 si effettua in concomitanza con l'annuale manifestazione denominata «Regata storica delle antiche repubbliche marinare» ed è collegata ai fatti e alle rievocazioni storico-artistico-culturali, nonché agli avvenimenti sportivi e folcloristici, aventi carattere di continuità, individuati dal comitato di cui all'articolo 3.

Art. 3.

      1. L'organizzazione della lotteria è affidata ad un comitato, del quale fanno parte esperti del settore, rappresentanti dei comuni di Amalfi, Genova, Pisa e Venezia, delle associazioni pro loco, culturali e sportive dei medesimi comuni.
      2. Il comitato di cui al comma 1 è competente per la redazione e la presentazione al comitato di cui all'articolo 3 della legge 10 agosto 1988, n. 357, e successive

 

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modificazioni, di una dettagliata proposta inerente lo svolgimento della «Regata storica delle antiche repubbliche marinare», contenente l'indicazione dell'avvenimento da collegare direttamente ai biglietti vincenti nonché le modalità di attuazione della lotteria stessa, tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 2 della presente legge.

Art. 4.

      1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, è stabilita la destinazione degli utili della lotteria, nei limiti di cui all'articolo 3 della legge 4 agosto 1955, n. 722, e successive modificazioni, ai soggetti e per le finalità sottoelencati, secondo le seguenti proporzioni:

          a) il 50 per cento ai comuni di Amalfi, Genova, Pisa e Venezia, per il perseguimento di finalità educative, culturali, nonché per il recupero del patrimonio artistico, culturale e ambientale dei rispettivi territori;

          b) il 50 per cento al finanziamento delle attività legate alla organizzazione e alla valorizzazione della manifestazione denominata «Regata storica delle antiche repubbliche marinare» e delle altre iniziative ad essa collegata.

      2. Restano fermi i termini di realizzazione di cui all'articolo 5 della legge 23 marzo 1990, n. 62.

Art. 5.

      1. La vendita dei biglietti della lotteria può essere estesa anche all'estero, conformemente alle norme vigenti nei singoli Stati.
      2. L'Istituto nazionale per il commercio estero, l'Ente nazionale italiano per il turismo, nonché gli altri organismi italiani operanti all'estero sono autorizzati, con

 

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decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, a distribuire all'estero i biglietti di cui al comma 1.

Art. 6.

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


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