PDL 5803
XIV LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 5803
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PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
PAPPATERRA, MINNITI, OLIVERIO, MANCINI, DORINA BIANCHI, CAMO, MEDURI, BOVA
Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti e delle acque nella regione Calabria
Presentata il 21 aprile 2005
Onorevoli Colleghi! - In sede di conversione del decreto-legge n. 14 del 2005, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania» (poi convertito, con modificazioni, dalla legge n. 53 del 2005), il Senato della Repubblica aveva introdotto un importante articolo, con cui si intendeva garantire, per la regione Calabria, il compimento delle doverose attività solutorie inerenti alle tariffe per lo smaltimento dei rifiuti e per la depurazione delle acque.
Purtroppo, a seguito di un parere contrario espresso dalla Commissione bilancio della Camera dei deputati, l'Assemblea è stata costretta a sopprimere tale articolo, con ciò arrecando un evidente danno alla regione Calabria e provocando, al contempo, una chiara disparità di trattamento in relazione ai gravi problemi esistenti. In ogni caso, nel corso dell'esame del decreto-legge alla Camera dei deputati, è stato accolto l'ordine del giorno Pappaterra 9/5739/4, con cui si impegna il Governo a individuare, per la regione Calabria, i rapporti ai quali si riferiscono le attività solutorie in questione e ad approntare tutte le attività necessarie allo svolgimento delle attività stesse, ivi compresa l'eventuale nomina di commissari delegati.
In tale senso, anche a fronte della disponibilità manifestata dal Governo, si ritiene utile procedere all'approvazione di una apposita norma di legge, che consenta, da un lato, di «recuperare» le disposizioni soppresse dalla Camera dei deputati e, dall'altro, di prevedere gli
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idonei meccanismi atti a favorire il compimento delle attività solutorie nel settore delle acque e dei rifiuti nella regione Calabria.
A tale fine, l'articolo 1 della presente proposta di legge riprende integralmente il citato articolo aggiuntivo, prima inserito e poi soppresso, del decreto-legge n. 14 del 2005. L'articolo 2, invece, detta disposizioni applicative, recanti i princìpi ai quali le ordinanze di protezione civile, da emanare ai sensi dell'articolo 1, devono attenersi per la soluzione delle posizioni debitorie.
Alla luce della rilevanza di tale provvedimento, se ne raccomanda pertanto l'approvazione da parte della Camera dei deputati.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti e delle acque nella regione Calabria).
1. In relazione allo stato di emergenza ambientale in atto nella regione Calabria, in conformità a quanto previsto per la regione Campania dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 30 dicembre 2004, è autorizzata l'adozione di ordinanze di protezione civile ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, finalizzate ad assicurare, sulla base della definizione di apposita disciplina che preveda anche poteri sostitutivi nei confronti degli enti locali inadempienti, il compimento delle doverose attività solutorie inerenti alle tariffe per lo smaltimento dei rifiuti e per la depurazione delle acque, con la previsione della nomina, ove necessario, di appositi commissari delegati.
Art. 2.
(Norme di attuazione).
1. Ai fini di cui all'articolo 1, la prima ordinanza di protezione civile di cui al medesimo articolo 1 deve prevedere che i comuni, i relativi consorzi e le società affidatarie dei servizi di smaltimento dei rifiuti e di depurazione delle acque della regione Calabria siano tenuti a certificare l'ammontare delle situazioni debitorie in ordine al pagamento delle relative tariffe.
2. In via sostitutiva, ove i soggetti di cui al comma 1 non provvedano a quanto ivi previsto con la tempestività richiesta, entro i successivi quindici giorni, previo espletamento delle necessarie verifiche, sono attestate da parte del soggetto individuato
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con la prima ordinanza di protezione civile di cui all'articolo 1 le situazioni debitorie riscontrate a carico dei soggetti inadempienti.
3. L'attestazione dell'ammontare delle situazioni debitorie di cui ai commi 1 e 2 è accettata, nell'ambito di un rapporto unitario, dalla Cassa depositi e prestiti Spa quale titolo giuridico idoneo a consentire, entro i successivi quindici giorni, l'anticipazione delle occorrenti risorse finanziarie da destinare per le conseguenti iniziative solutorie. La Cassa depositi e prestiti Spa subentra nei crediti vantati nei confronti dei comuni, dei consorzi, nonché degli altri soggetti affidatari inadempienti.
4. Entro sessanta giorni dall'anticipazione delle risorse finanziarie da parte della Cassa depositi e prestiti Spa, il soggetto individuato con la prima ordinanza di protezione civile di cui all'articolo 1, ove non vi provvedano direttamente i soggetti inadempienti, si sostituisce ai medesimi per la definizione di un piano di rientro, al massimo quadriennale, delle situazioni debitorie con la medesima Cassa, ivi compresi gli oneri connessi all'anticipazione di cui al comma 3, specifico per ciascun soggetto debitore, avente durata, nonché modalità e termini correlati alle situazioni debitorie e alle condizioni finanziarie di ciascuno dei predetti soggetti inadempienti. In ogni caso, a fronte della mancata attuazione anche parziale del piano di rientro, il Ministero dell'interno provvede attraverso corrispondenti riduzioni dei trasferimenti erariali spettanti ai comuni interessati.