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PDL 4680

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 4680



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

ANNUNZIATA, BOCCIA, CIANI, DUILIO,
LETTIERI, MONACO, RUGGERI, SQUEGLIA

Disposizioni a tutela dei risparmiatori in relazione all'acquisto
di valori mobiliari collocati sul mercato finanziario nazionale

Presentata il 10 febbraio 2004


      

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Onorevoli Colleghi! - Il risparmio è uno dei pilastri fondamentali dell'economia del nostro Paese. La Costituzione proclama la tutela del risparmio in modo solenne. Purtroppo i recenti casi Cirio, Parmalat, Banca 121, bond argentini, eccetera, hanno dimostrato che il risparmio delle famiglie italiane risulta, di fatto, non più tutelato dalle attuali regole del nostro ordinamento giuridico-finanziario. L'attuale sistema normativo diretto a garantire la sicurezza degli investimenti, sia di quelli obbligazionari classici che di tutte le altre innumerevoli forme definite «sicure», oggi non è regolato da adeguate forme di tutela per il risparmiatore. Il sistema dei controlli sulle banche, sugli intermediari e sui prodotti finanziari ha evidenziato segni di insufficienza macroscopica tali da richiedere una urgente ed efficace revisione. Le iniziative legislative intraprese nella emergenza seguita ai casi menzionati per apportare gli opportuni correttivi alla normativa vigente in materia di tutela del risparmio hanno interessato principalmente gli aspetti relativi alle competenze e ai poteri di vigilanza e controllo. Appare invece inadeguata la risposta di tali iniziative all'esigenza primaria degli investitori non professionali, allorché poco o nulla è stato previsto sotto l'aspetto del risarcimento del danno e del rimborso di questi investimenti «viziati». La premessa della presente proposta di legge è dunque quella di riconoscere la nullità di tali investimenti, offerti con l'inganno, il raggiro, la frode e la mancata informazione sul loro effettivo grado di rischio.
      L'obiettivo della proposta di legge, susseguente a tale premessa, è quello di
 

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garantire in tempi certi e brevi a questi cittadini il rimborso delle somme investite e un equo risarcimento per i danni subiti a seguito dei gravi comportamenti, anche omissivi, posti in essere dai soggetti responsabili (o meglio irresponsabili). Tale esigenza di tutela degli utenti risparmiatori è particolarmente avvertita anche per la mancanza nel nostro sistema giuridico di forme di tutela giudiziale collettiva dei risparmiatori (class action), così come previste in altri Paesi occidentali, che consentono alle associazioni dei consumatori di chiedere al tribunale una condanna delle imprese al risarcimento dei danni o al pagamento
di somme dovute ai consumatori-risparmiatori.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Nullità della vendita).

      1. La vendita di prodotti finanziari, di obbligazioni, di azioni, di fondi comuni d'investimento e di ogni altro strumento finanziario operata da banche, da società e da intermediari finanziari regolarmente abilitati ad esercitare sul mercato italiano, qualora avvenuta con dolo, raggiro ed inganno o senza avere garantito all'acquirente le necessarie informazione e trasparenza sulle caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo al grado di rischio, è da ritenere a tutti gli effetti di legge nulla.

Art. 2.
(Norme per il rimborso
e il risarcimento del danno).

      1. I possessori dei prodotti finanziari di cui all'articolo 1 hanno diritto ad ottenere dai soggetti che hanno provveduto al collocamento degli stessi prodotti sul mercato finanziario italiano il rimborso della somma impiegata per il relativo acquisto e un equo risarcimento del danno subìto.

Art. 3.
(Norme di attuazione ed entrata in vigore).

      1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli organismi istituzionali deputati al controllo sull'attività di raccolta dei capitali e del risparmio emanano con apposito provvedimento le norme di attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 2.
      2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


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