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PDL 3370

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3370



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

FRANCESCA MARTINI, CÈ

Disposizioni in materia di produzione, commercializzazione
e sfruttamento di materiale pornografico

Presentata l'8 novembre 2002


      

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Onorevoli Colleghi! - La nostra epoca è contrassegnata da grandi istanze di progresso e civiltà, che hanno conquistato l'attenzione, etica prima che morale, della collettività, rappresentando l'istanza di una nuova coscienza sociale.
      In contrapposizione, gli ultimi decenni hanno visto l'esplosione del dominio della comunicazione globale, che ha favorito il dilagare di una contro cultura violenta di tipo pornografico, che offende la dignità della persona.
      In quest'ottica, senza anacronistici intenti censori e comunque nel rispetto della libertà dei cittadini, costituzionalmente garantita, la presente proposta di legge si pone l'obiettivo di intervenire sulla normativa relativa alla pornografia, introducendo strumenti idonei a disincentivare lo sviluppo incontrollato del settore, incidendo sugli aspetti fiscali ed inasprendo le sanzioni correlate.
      Il provvedimento non nasce certamente dall'esigenza di impedire o stigmatizzare determinati comportamenti o consumi di una parte della società, cioè quella che gravita intorno al settore della produzione e del consumo della pornografia, bensì dal bisogno di tutelare contemporaneamente anche un'altra parte della stessa società.
      L'attuale situazione, giunta ad eccessi parossistici, ha determinato la reazione dei cittadini, aggrediti da immagini e messaggi verso i quali ciascuno ha il diritto di sottrarsi.
      In particolare, il mondo dell'infanzia e degli adolescenti è sempre più negligentemente esposto a visioni di materiale inadeguato
 

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per un sano sviluppo psichico. Pertanto, la rinnovata sollecitudine e la vigilanza nei confronti dell'infanzia sono innanzitutto il segno del rispetto collettivo per tutti coloro che non hanno forza sufficiente per farsi rispettare da soli.
      L'intendimento del provvedimento è in effetti quello di operare un opportuno ridimensionamento al regime di estrema liberalizzazione che caratterizza il mercato della pornografia.
      Fermamente convinti che il fenomeno possa essere arginato mediante l'attivazione di un processo culturale, che coinvolga tutte le istituzioni, a partire dalla famiglia e dalla scuola, riteniamo però che nell'immediato si possa conseguire l'obiettivo anche mediante l'inasprimento del prelievo fiscale a carico delle imprese che svolgono attività connesse alla produzione, alla distribuzione e alla vendita di materiale pornografico.
      Con l'articolo 1 si propone l'applicazione di una imposta speciale pari al 25 per cento, oltre la normale aliquota dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG) vigente, sui redditi conseguiti dalle suddette imprese.
      Alla nuova imposta si applica la disciplina dell'IRPEG, stabilita dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, nonché le norme in materia di accertamento, riscossione e versamento della medesima imposta. Per quanto riguarda le sanzioni, invece, in caso di evasione dell'imposta speciale di cui all'articolo 1, si prevede un aggravio della sanzione applicata, nella misura del doppio di quanto dovuto.
      Con l'articolo 2 si provvede a modificare il regime di calcolo e di pagamento dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) sulle vendite di quotidiani, periodici, libri e relativi supporti integrativi nonché cataloghi, previsto all'articolo 74, primo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in previsione del fatto che, in caso di diminuzione delle vendite di materiale pornografico, è opportuno per gli edicolanti o librai poter evitare il pagamento dell'imposta sulla effettiva vendita delle copie e optare, invece, per la determinazione forfetaria dell'imponibile IVA, diminuito della resa del non venduto.
      Sembra opportuno, con l'articolo 3, introdurre anche un inasprimento della sanzione prevista dal codice penale all'articolo 725, nel caso di esposizione alla pubblica vista di materiale che offende la pubblica decenza.
      Per le ragioni esposte auspichiamo che la presente proposta di legge trovi l'appoggio concorde di tutte le forze politiche, affinché possa essere approvata in tempi brevi.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Istituzione dell'imposta speciale sui redditi delle imprese operanti nel settore pornografico).

      1. È istituita una imposta speciale sui redditi delle imprese, determinati ai sensi dell'articolo 52 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, derivanti dalla produzione, dalla commercializzazione, dalla vendita, dalla rappresentazione e da ogni altra forma di sfruttamento a fini commerciali di materiale pornografico, compresi i prodotti editoriali a contenuto pornografico, come definiti dall'articolo 1, comma 1, della legge 7 marzo 2001, n. 62, nonché gli spettacoli cinematografici, teatrali e i mezzi audiovisivi di medesimo contenuto. L'aliquota dell'imposta speciale è fissata nella misura del 25 per cento.
      2. L'imposta speciale non è deducibile dalle imposte sui redditi e dall'imposta regionale sulle attività produttive.
      3. All'imposta speciale si applicano le disposizioni relative alle imposte sui redditi in materia di versamento, di accertamento e di riscossione.
      4. Nei casi di mancato pagamento dell'imposta speciale, si applica una sanzione fissata nella misura del doppio dell'imposta dovuta ed evasa.
      5. Con decreto interministeriale, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le singole tipologie di prodotti di cui al comma 1, nonché le modalità di attuazione della medesima legge.

 

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Art. 2.
(Modifiche al regime IVA applicabile
alle pubblicazioni pornografiche).

      1. Il primo ed il secondo periodo della lettera c) del primo comma dell'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono sostituiti dai seguenti: «per il commercio di giornali quotidiani, di periodici, di libri, dei relativi supporti integrativi e di cataloghi, esclusi quelli pornografici, dagli editori sulla base del prezzo di vendita al pubblico, in relazione al numero delle copie vendute. L'imposta può applicarsi in relazione al numero delle copie consegnate o spedite, diminuito a titolo di forfettizzazione della resa del 70 per cento per i libri e dell'80 per cento per i quotidiani e i periodici, esclusi quelli ceduti unitamente a supporti integrativi o ad altri beni».

Art. 3.
(Modifica all'articolo 725 del codice penale).

      1. All'articolo 725 del codice penale le parole: «lire duecentomila» e «un milione duecentomila» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «200 euro» e «1.250 euro».


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