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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 5458-A |
La I Commissione permanente,
esaminato il nuovo testo della proposta di legge n. 5458, come risultante dall'approvazione di emendamenti da parte della Commissione di merito e recante disposizioni in materia di investigazioni difensive;
rilevato che le disposizioni da esso recate appaiono riconducibili alla materia «giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale» che l'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione riserva alla potestà legislativa esclusiva dello Stato;
ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,
esprime
TESTO | |
1. Dopo l'articolo 391-decies del codice di procedura penale è inserito il seguente: | 1. Identico: |
«Art. 391-undecies. (Soggetti che espletano investigazioni difensive). - 1. I soggetti di cui all'articolo 391-bis che hanno espletato investigazioni difensive, nello stesso procedimento ovvero in procedimenti connessi o in indagini collegate, sono legittimati ad informarsi reciprocamente nonché a notiziare il proprio assistito di ogni attività espletata, anche in relazione allo stato delle indagini dell'autorità giudiziaria. | «Art. 391-undecies. (Soggetti che espletano investigazioni difensive). - 1. I soggetti di cui all'articolo 391-bis che hanno espletato investigazioni difensive, nello stesso procedimento ovvero in procedimenti connessi o in indagini collegate e nell'interesse del medesimo assistito, sono legittimati ad informarsi reciprocamente nonché a informare il proprio assistito dell'attività espletata, anche in relazione allo stato delle indagini dell'autorità giudiziaria. |
2. I soggetti di cui all'articolo 391-bis nell'espletamento dell'attività di cui al presente titolo non sono considerati pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio». | 2. Identico». |
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