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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 5649-5747-A |
La I Commissione,
esaminato il disegno di legge A.C. 5649 del Governo, approvato dalla III Commissione del Senato, in materia di «Concessione di un contributo volontario al Fondo di cooperazione tecnica dell'Agenzia internazionale per l'energia atonomica (AIEA)»;
rilevato che le disposizioni da esso recate appaiono riconducibili alla materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», che l'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, riserva alla potestà legislativa esclusiva dello Stato,
ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,
esprime
La X Commissione attività produttive, commercio e turismo,
esaminato il disegno di legge C. 5649, approvato dalla III Commissione permanente del Senato, recante «Concessione di un contributo volontario al Fondo di cooperazione tecnica dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA)»,
delibera di esprimere
con la seguente osservazione:
appare opportuno che il Governo attivi ogni idonea iniziativa per coinvolgere e promuovere le aziende pubbliche e private con competenze in campo nucleare nelle attività collegate all'AIEA.
TESTO |
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1. Al fine di mantenere gli equilibri finanziari esistenti all'interno dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA), è autorizzata la concessione di un contributo volontario al Fondo di cooperazione tecnica (FCT) dell'Agenzia di euro 3.600.000 per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. | Identico. |
2. Per gli anni successivi al 2007 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. | |
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. |
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