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PDL 5797

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5797



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato SANTORI

Interpretazione autentica dell'articolo 14-septies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, in materia di limiti di reddito ai fini della percezione della pensione degli invalidi totali

Presentata il 20 aprile 2005


      

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Onorevoli Colleghi! - Il diritto alla pensione per gli invalidi civili è stato originariamente subordinato, oltre che al requisito sanitario, a un requisito reddituale riferito al reddito cumulato con quello del coniuge.
      Con il decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, è stato previsto all'articolo 14-septies, quinto comma, che ai fini citati si debba considerare soltanto il reddito personale e non quello coniugale.
      Nel prevedere questo nuovo criterio si è era fatto riferimento agli articoli 13 e 17 della legge 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni, che riguardano il diritto a pensione degli invalidi parziali e di minorenni. È stato, invece, dimenticato di indicare l'articolo 12 della predetta legge che riguarda gli invalidi totali.
      Allo stato attuale, quindi, gli invalidi totali si trovano in una condizione di inferiorità rispetto a quella degli invalidi parziali. Per rimediare a questa situazione veramente paradossale venne presentato un ordine del giorno, accolto dal Governo, che lo impegnava ad applicare la norma secondo la sua ratio che è quella di seguire anche per gli invalidi totali la regola del reddito personale.
      Una recente sentenza della Cassazione, applicando letteralmente il citato decreto-legge n. 663 del 1979, ha stabilito che per la categoria degli invalidi totali si deve tenere conto del reddito coniugale. In applicazione di tale sentenza, l'Istituto nazionale della previdenza sociale nega la pensione a tutti gli invalidi totali che non posseggono il requisito reddituale coniugale e procede alla revoca di tutte le pensioni già concesse sulla base del requisito personale. È necessario, pertanto, introdurre con urgenza una norma di interpretazione autentica che rimedi a questa situazione.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. L'articolo 14-septies, quinto comma, del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, si interpreta nel senso che, per il diritto alla pensione di inabilità in favore degli invalidi civili totali, di cui all'articolo 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118, si considera il reddito personale dell'interessato, calcolato agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, con esclusione del reddito percepito da altri componenti del nucleo familiare del quale l'invalido fa parte.


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