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PDL 5796

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5796



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

COLLAVINI, LENNA, ROMOLI, SARO

Modifica all'articolo 2683 del codice civile, in materia di trascrizione relativa agli autoveicoli iscritti nel pubblico registro automobilistico

Presentata il 20 aprile 2005


      

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Onorevoli Colleghi! - L'articolo 2683 del codice civile dispone la trascrizione degli atti relativi a tutti gli autoveicoli iscritti nel pubblico registro automobilistico (PRA). Detta trascrizione sul lato pratico si traduce in un ulteriore aggravio burocratico che oltretutto nasconde alcune insidie per l'utente che acquista un nuovo autoveicolo. Dopo il rilascio del libretto di circolazione che attesta la proprietà nonché l'idoneità e la conformità dell'autoveicolo alle norme di circolazione, il venditore deve provvedere alla trascrizione entro sessanta giorni dal rilascio del libretto di circolazione.
      La trascrizione al PRA costituisce un atto aggiuntivo che non riveste alcuna utilità pratica poiché già si provvede al rilascio del libretto di circolazione. Spesso accade che alcuni concessionari che devono provvedere alla trascrizione al PRA non vi provvedano pur avendo incamerato i costi di trascrizione dall'utente. A carico dell'ignaro proprietario, pertanto, graveranno multe sostanziose per la ritardata trascrizione pur non potendola fare direttamente.
      Il PRA è gestito dall'Automobil Club d'Italia ossia una società privata delegata ad assolvere il compito in sostituzione dello Stato.
      Al fine di porre termine a tale inutile procedura, si propone l'abrogazione della disposizione relativa alla trascrizione degli autoveicoli iscritti al PRA, contenuta al numero 3) dell'articolo 2683 del codice civile. Conseguentemente si procede alla modifica di altre disposizioni del codice civile e, in particolare, della rubrica della sezione I del capo III del titolo I del libro VI (recante gli articoli 2683 e seguenti) e dell'articolo 2695.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Il numero 3) dell'articolo 2683 del codice civile è abrogato.
      2. La rubrica della sezione I del capo III del titolo I del libro VI del codice civile è sostituita dalla seguente: «Della trascrizione relativamente alle navi e agli aeromobili».
      3. Al primo comma dell'articolo 2695 del codice civile, le parole: «e dalla legge speciale per quanto riguarda gli autoveicoli» sono soppresse.


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