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PDL 5786

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5786



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato PERROTTA

Modifica all'articolo 3 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, in materia di accesso dei soggetti diversamente abili alle attività agrituristiche

Presentata il 13 aprile 2005

      

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Onorevoli Colleghi! - Per consentire che il «turismo accessibile» sia realmente fruibile da parte dei soggetti diversamente abili, così che gli stessi possano godere delle vacanze e del tempo libero senza ostacoli e difficoltà, è necessario semplificare l'accesso alle strutture turistiche. In questi ultimi anni si sono realizzati alcuni interventi a tale fine, ma ancora insufficienti per garantire una vacanza veramente adatta a ogni tipo di esigenza.
      Fino ad ora sono state monitorate varie strutture per l'ospitalità di questa particolare categoria di viaggiatori, sono stati testati spazi e servizi in base a diversi parametri utilizzati per valutarne l'idoneità all'accoglienza. Ma, nonostante questi interventi, la vacanza per l'ospite disabile non è «tutta rose e fiori»! Rimane tuttora l'interrogativo se un individuo disabile sarebbe in grado di fare una vacanza senza usufruire dell'aiuto di una persona che gli presti assistenza continua e costante.
      Da una serie di studi effettuati è emerso, inoltre, che i soggetti diversamente abili stanno scoprendo gli immensi benefici del contatto con la natura, poiché quest'ultima trasmette loro serenità interiore, tranquillità, calma, tutte caratteristiche che si rivelano fondamentali per chi non può permettersi di scegliere come vivere la propria vacanza indipendentemente dalla propria condizione di salute.
      Con la presente proposta di legge si intendono rendere facilmente accessibili a tali soggetti le attività agrituristiche e intervenire, quindi, a favore del cosiddetto
 

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«turismo verde». Si prevede, ad esempio, l'istituzione di parchi senza barriere per sostenere la scoperta del patrimonio naturalistico del nostro Paese, fornendo percorsi adatti alle particolari esigenze e fornendo informazioni utili alla loro fruizione. Spesso, infatti, per molte persone con esigenze «speciali», la difficoltà di accedere liberamente ad alcuni luoghi o di partecipare a determinate attività è strettamente legata alla carenza di informazioni. Pertanto, appare doveroso garantire a tutti coloro che sono stati meno fortunati la possibilità di godere degli stessi diritti di cui godono i cittadini cosiddetti «normalmente dotati».
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. All'articolo 3 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

      «2-bis. Al fine di promuovere il turismo accessibile anche nei confronti dei soggetti diversamente abili, nella destinazione degli incentivi concessi agli imprenditori agricoli per la realizzazione delle attività agrituristiche e del turismo verde, le regioni tengono conto principalmente dei progetti che prevedono la costruzione di opere e di fabbricati destinati ad attività agrituristiche privi completamente di barriere architettoniche nonché l'eliminazione totale di tali barriere in strutture agrituristiche già esistenti. Le regioni si attivano, altresì, per garantire una corretta e diffusa informazione su tali strutture al fine di incentivarne l'uso da parte dei soggetti destinatari delle stesse».


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